Decreto Ministeriale 29 marzo 2010

Aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi Ampliamento della “Zona G”

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
VISTA la legge 4 giugno 1973, n. 443, recante modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
VISTA la legge 3 giugno 1978, n. 347, recante «ratifica ed esecuzione dell’accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971»;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1981, recante «delimitazione di due aree marine della piattaforma continentale italiana denominate nel complesso «zona G», ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;
VISTA la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 giugno 1985, che definisce i limiti marittimi di pertinenza di Malta e Libia;
VISTA la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che, in particolare all’art. 3, disciplina l’apertura alle attività di ricerca e sviluppo di ulteriori aree nell’ambito della piattaforma continentale italiana;
VISTO, altresì, l’art. 41 del decreto legislativo sopra citato, che ha abrogato, tra l’altro, l’art. 5, commi 2, 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613;
VISTO il decreto ministeriale 30 ottobre 2008 recante “Ampliamento e riperimetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi”;
CONSIDERATO che l’area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell’art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, come modificato dall’art. 76 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
CONSIDERATO che la linea di delimitazione italo-maltese dovrà essere successivamente definita con accordi al fine di raggiungere un’equa soluzione ai sensi dell’art. 83 comma 1 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
RITENUTO che il limite della “zona G” ampliata di seguito definito non costituisce pregiudizio per la delimitazione finale della piattaforma continentale italiana nel Canale di Sicilia, come previsto dall’art. 83 comma 3, della citata legge n. 689/94
CONSIDERATO che le nuove tecnologie consentono l’esplorazione e lo sviluppo di giacimenti in acque profonde;
RITENUTA l’opportunità di ampliare la “zona G”, estendendone il confine verso sud nell’area compresa tra le isole Pelagie, la linea di delimitazione italo-tunisina e, in via cautelativa, entro la linea mediana italo-maltese per ampliare l’apertura alla ricerca di nuove aree marine soggette a giurisdizione italiana;

DECRETA:

Articolo 1.
1. La linea di delimitazione della «zona G – settore sud» è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all’allegato B, ricavata dalla Carta batimetrica – Canale di Sicilia dell’Istituto Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000.
2. A decorrere da tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui al comma 1.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e Georisorse (B.U.I.G.) del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO A
Coordinate della “zona marina G – settore sud”

Vertice Longitudine Est Greenwich Latitudine Nord
1 Intersezione tra la linea di delimitazione della zona C (batimetrica dei 200 m) ed il parallelo 36°30’
2 14°12’ 36°30’
3 14°12’ 36°34’
4 13°30’ 36°34’
5 13°30’ 36°30’
6 13°25’ 36°30’
7 13°25’ 36°15’
8 13°27’ 36°15’
9 13°27’ 36°00’
10 13°30’ 36°00’
11 13°30’ 35°47’
12 13°32’ 35°47’
13 13°32’ 35°45’
14 13°34’ 35°45’
15 13°34’ 35°40’
16 13°36’ 35°40’
17 13°36’ 35°35’
18 13°37’ 35°35’
19 13°36’,60 35°15’
20 13°11′,5 35°39′,6
21 Intersezione tra la linea di delimitazione italo-tunisina e la linea di inviluppo di 13 miglia dall’isola di Linosa
22 Intersezione tra la linea di inviluppo di 13 miglia dall’isola di Linosa e la linea di inviluppo di 13 miglia dell’isola di Lampedusa
23 Intersezione tra la linea di delimitazione italo-tunisina tra i punti 29 e 28 e la linea di delimitazione della zona C (batimetrica dei 200 m)
24 Intersezione tra la linea di delimitazione della zona C (batimetrica dei 200 m) e la linea di delimitazione italo-tunisina tra i punti 28 e 27
25 Intersezione tra la linea di inviluppo delle 12 miglia dall’isola di Lampione e la linea di inviluppo delle 13 miglia dall’isola di Lampedusa
26 Intersezione tra la linea di inviluppo delle 13 miglia dall’isola di Lampedusa e la linea di inviluppo delle 13 miglia dall’isola di Linosa
27 Intersezione tra la linea di inviluppo delle 13 miglia dall’isola di Linosa e la linea di delimitazione italo-tunisina
28 12°38′,1 36°08′,7
29 12°32′,4 36°15′,2
30 12°30′,2 36°21′,7
31 12°29′,4 36°23′,
32 12°21′,2 36°35′,
33 Intersezione tra la linea di delimitazione italo-tunisina e la linea di inviluppo delle 13 miglia dall’isola di Pantelleria
34 Intersezione tra la linea di delimitazione italo-tunisina tra i punti 19 e 18, e la linea di delimitazione della zona C (batimetrica dei 200 m)

Dal vertice 1 al vertice 19 il limite della “Zona G – settore sud” è rappresentato da archi di meridiano e di parallelo.
I vertici 19, 20, 21 e 22 coincidono rispettivamente con i punti 32, 31, 30 e 29 della linea di delimitazione italo-tunisina. I vertici 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 coincidono rispettivamente con i punti 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 e 19 della linea di delimitazione italo-tunisina.
Dal vertice 34 al vertice 1 e dal vertice 23 al vertice 24 il limite della “Zona G – settore sud” è rappresentato dalla linea di delimitazione della zona marina C, ovvero dalla batimetrica dei 200 m.

ALLEGATO B
Tavola della “zona marina G – settore sud”
Base cartografica:
Carta batimetrica – Canale di Sicilia dell’I.I.M
Foglio N° 1503.
Carta in formato pdf