Decreto Ministeriale 26 aprile 2010

Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;
VISTA la Legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;
VISTA la Legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale;
VISTO il Decreto ministeriale 6 agosto 1991, recante “Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare;
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all’articolo 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO l’Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali da adottare per l’intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;
VISTA la Legge 20 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, di attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;
VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
VISTO il decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009, convertito con legge n. 166 del 20 novembre 2009, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 7 che prevede che, per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas venga assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
CONSIDERATO che l’articolo 14 del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, prevede l’aggiornamento del disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
RITENUTO opportuno disciplinare, in conformità alle norme citate in premessa, le modalità di conferimento e di esercizio per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e di provvedere all’aggiornamento del vigente disciplinare tipo di cui al Decreto ministeriale 6 agosto 1991, in armonia con il vigente dettato costituzionale ed in aderenza con la nuova normativa di settore;

DECRETA

DISCIPLINARE TIPO PER I PERMESSI DI PROSPEZIONE E DI RICERCA E PER LE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN TERRAFERMA, NEL MARE TERRITORIALE E NELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE.

TITOLO I

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1
(Definizioni ed ambito di applicazione)
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a. Ministero: Ministero dello sviluppo economico;
b. Regioni: le Regioni a statuto ordinario, titolari d’intesa con il Ministero, delle determinazioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;
c. B.U.I.G.: Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse;
d. DGRIME: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’Energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
e. “CIRM”: Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie del Ministero dello sviluppo economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;
f. “U.N.M.I.G.”: Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse di cui all’art. 6 della legge 6/57 e s.m.i.;
g. Direzione U.N.M.I.G.: ufficio dirigenziale (Divisione I) della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche competente in materia di coordinamento tecnico delle attività regolate dal presente Disciplinare;
h. “Sezioni”: uffici dirigenziali (Divisioni II, III e IV) della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, sedi periferiche dell’U.N.M.I.G. situate, rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli, competenti in materia di gestione e controllo sulle attività regolate dal presente Disciplinare in relazione all’ubicazione dei titoli minerari nell’Italia settentrionale, centrale o meridionale, nel relativo mare territoriale e piattaforma continentale;
i. “Laboratori”: ufficio dirigenziale (Divisione V) della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, laboratori chimici ed ambientali dell’U.N.M.I.G.;
j. Divisione VI: ufficio dirigenziale della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche competente in materia di sviluppo delle attività regolate dal presente Disciplinare e dei relativi procedimenti;
k. Divisione VIII: ufficio dirigenziale della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche competente in materia di coordinamento della gestione degli accertamenti in materia di aliquote di prodotto di giacimento di idrocarburi;
l. “permesso di prospezione”: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione rilasciato ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e ai sensi della legge n. 239 del 2004;
m. “permesso di ricerca”: titolo esclusivo che consente le “attività di ricerca” rilasciato ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall’articolo 1, comma 77, della legge 20 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
n. “permissionario”: titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca;
o. “concessione di coltivazione”: titolo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall’articolo 1, comma 82 ter, della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
p. “concessionario”: titolare della concessione di coltivazione;
q. “attività di prospezione”: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;
r. “attività di ricerca”: insieme delle operazioni volte all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonchè le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
s. “attività di coltivazione”: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;
t. “giacimento”: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi in quantità tali da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;
u. “rappresentante unico”: contitolare rappresentante nei confronti dell’amministrazione del titolo minerario;
v. “ripristino”: il ripristino territoriale di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;
w. DSS: documento di sicurezza e salute di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
per ogni ulteriore utile definizione si fa riferimento all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 e dei relativi decreti applicativi.
2. Il presente decreto stabilisce, nell’ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell’ambito degli stessi titoli minerari.
3. Le determinazioni inerenti la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, sono adottate, per la terraferma, nei casi previsti dalla legge, d’intesa con le Regioni interessate, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La vigilanza sull’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi compresa l’emanazione di atti polizia giudiziaria è svolta dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (U.N.M.I.G.), tramite i propri uffici territoriali, che si avvalgono della collaborazione, per la materia connessa con la salvaguardia della salute dei suddetti lavoratori, delle locali ASL.
5. Il Ministero può stipulare appositi accordi di programma con le singole regioni e province autonome, finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi, anche per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche dei suddetti enti territoriali nell’azione amministrativa e di vigilanza di cui ai commi 3 e 4, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
6. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza vigenti, in particolare di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nel decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nonché delle prescrizioni imposte dal Ministero e dalle altre amministrazioni dello Stato interessate.

Articolo 2
(Acquisizione delle intese)
1. L’acquisizione di intese, nulla osta, concerti con altre amministrazioni dello Stato, è svolta nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento è svolto in conformità delle vigenti norme in materia di dematerializzazione del procedimento amministrativo ed a tal fine verranno assunti specifici accordi con le diverse amministrazioni coinvolte nei processi autorizzativi. Ai fini del presente decreto il procedimento unico è quello previsto dalla legge n. 241/90, svolto secondo le modalità di cui alla stessa legge, previa richiesta di pareri o determinazioni alle amministrazioni interessate; qualora i suddetti non pervengano nei termini previsti, l’amministrazione procedente provvederà ad indire la conferenza di servizi. La conferenza di servizi può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
Per amministrazioni statali interessate si intendono:
a) per la terraferma, le amministrazioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) destinate alla tutela degli interessi naturalistici, storici, artistici, archeologici ed architettonici ed il Ministero della difesa;
b) per il mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), il Ministero della difesa ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), il Dipartimento delle comunicazioni di questa Amministrazione.
2. Nel procedimento unico sono comprese, oltre le autorizzazioni minerarie, tutti i nulla osta necessari alla realizzazione delle relative attività, quali il giudizio di compatibilità ambientale dell’autorità competente, le varianti agli strumenti urbanistici del Comune interessato, il nulla osta delle amministrazioni di cui al comma 1 e l’intesa con la Regione interessata.
3. Delle particolari disposizioni o vincoli all’attività formulati dalle predette amministrazioni è fatta menzione nel relativo provvedimento.

Articolo 3
(Obblighi del titolare)
1. Il titolare deve fornire all’U.N.M.I.G. i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, resta ferma la facoltà da parte dell’U.N.M.I.G. di disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.
2. Il titolare deve fornire alla DGRIME le notizie richieste di carattere economico e tecnico relative all’attività.

Articolo 4
(Concessioni, autorizzazioni e responsabilità)
1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione non possono avere inizio se non dopo l’emanazione del decreto di conferimento del titolo minerario, di cui verrà data contestuale comunicazione alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla competente Sezione, all’Ufficio del demanio ed al titolare, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Il titolare è responsabile nei confronti della Pubblica Amministrazione dell’opera delle imprese specializzate di cui può avvalersi per l’esecuzione delle operazioni predette. Di questa collaborazione deve dare comunicazione alla Sezione prima dell’inizio dei lavori nell’ambito del DSS.
3. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, la sospensione forzata delle operazioni a seguito di condizioni atmosferiche contrarie, o di altri impedimenti, non costituisce causa di prolungamento della vigenza del permesso di prospezione o di ricerca oltre i termini massimi stabiliti dalla medesima legge n. 9/91.
4. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dalle norme di incentivazione vigenti, il titolare è tenuto, a richiesta, a porre a disposizione dei funzionari dell’U.N.M.I.G. i libri obbligatori e le scritture contabili previste dall’articolo 2214 del codice civile relativamente ai costi delle operazioni.
5. La presentazione delle istanze deve avvenire utilizzando la casella di posta elettronica certificata della Divisione competente “divisionexy@pec.sviluppoeconomico.gov.it”, presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della Società richiedente, la documentazione, in formato elettronico. La documentazione suddetta dovrà essere validata mediante l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato, e di una marca temporale. Per garantire la segretezza dei dati comunicati è possibile anche crittografare i file mediante il certificato di firma digitale del Dirigente della Divisione pubblicato sul sito internet ministeriale nella Sezione “I recapiti”. Sono transitoriamente accettate domande e documentazione in forma cartacea.

Articolo 5
(Delimitazione delle aree)
1. Le aree oggetto dell’istanza devono risultare continue e delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all’articolo 1 della legge 21 luglio 1967 n. 613, con la linea costiera o con il lato delle concessioni di coltivazione vigenti.
2. L’area oggetto di una istanza deve essere definita con le coordinate geografiche dei vertici con riferimento alla carta topografica dell’Istituto geografico militare alla scala di 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma, o della carta nautica dell’Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare.
3. Le coordinate dei vertici corrispondenti all’intersezione di archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso saranno espresse in gradi e minuti primi, riferiti al meridiano di Monte Mario per le aree in terraferma e al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare. Negli altri casi i vertici saranno individuati mediante coordinate espresse anche con frazioni decimali di primi, o, nel caso esse non risultino analiticamente calcolabili, mediante descrizione del punto di intersezione.
4. All’istanza è allegata una mappa in formato digitale, firmata dal richiedente, dell’area richiesta alla scala di 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma e alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare.

Articolo 6
(Deroghe particolari)
1. Su richiesta del titolare, motivata da particolari esigenze tecniche, il Ministero può disporre deroghe a determinate disposizioni del presente disciplinare tipo.

CAPO II – REQUISITI PER AMMISSIONE AD ATTIVITA’ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI

Articolo 7
(Requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed
economica del richiedente)
1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati agli Enti di cui al decreto legislativo 25/11/1996, n. 625, (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecniche ed economiche adeguate ai programmi presentati e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione Europea, nonché, a condizioni di reciprocità, ad Enti di altri Paesi.
2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente deve fornire:
a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 38 e 76 del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell’ente richiedente il titolo circa il possesso, ai sensi della legislazione vigente, in materia di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, nonché in materia di autorizzazioni e concessioni, dei requisiti morali richiesti. Nel caso di associazione di persone (RTI o Consorzio), detta dichiarazione è resa dal legale rappresentante di ciascun componente l’associazione;
b) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell’inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato è prodotto da ciascun componente l’associazione;
c) se appartenente ad uno Stato membro dell’Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato membro dell’Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
d) dall’oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono quella di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
3. Copia autentica dello Statuto e dell’Atto costitutivo, accompagnata da traduzione giurata se il richiedente è residente presso uno Stato membro dell’Unione Europea o presso altro Stato.
4. Per quanto riguarda la capacità economica il soggetto richiedente deve presentare:
a) copia dei bilanci (eventualmente consolidati) degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni), con le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della società;
b) prospetto riassuntivo delle seguenti voci e indici di bilancio: ricavi di vendita; utili di esercizio; ROI (Return On Investiment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento).
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del DPR 445/2000, concernente il fatturato (volume d’affari) globale e specifico (relativo all’attività di upstream), degli ultimi tre anni.
5. Non sono attribuiti permessi di ricerca e/o concessioni di coltivazione mineraria a società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000,00 euro.
Le persone fisiche dovranno prestare, al momento della presentazione dell’istanza, una cauzione iniziale di importo pari a 120.000,00 euro, costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito di cui al decreto legislativo 385/93 “Testo unico bancario” mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge n. 348/1982). Non sono accettate garanzie rilasciate da società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93.
La fideiussione o la polizza relative al deposito cauzionale è, a pena di esclusione, corredata di idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi degli articoli 38 e 76 del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dal documento di identità dei suddetti soggetti (carta d’identità, passaporto, patente di guida se rilasciata dal Prefetto). In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
6. Con riferimento ai gruppi societari, le società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro, purché uguale o superiore a 120.000,00 euro, devono fornire idonee garanzie mediante impegni formali assunti da società controllanti o collegate aventi capitale sociale almeno pari all’importo di 10 milioni di euro; la società garante, oltre alla lettera di impegno formale, (allegato 1 della circolare 29 luglio 2009) deve presentare anche la documentazione di cui ai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
In alternativa può essere presentata copia autentica della delibera del competente organo amministrativo della società richiedente il titolo minerario dalla quale risulti l’impegno formale a prestare cauzione, ad avvenuto conferimento del titolo, mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito di cui al decreto legislativo 385/93 “Testo unico bancario”, o mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge n. 348/1982), con le modalità di cui al precedente comma 5. Dovrà altresì essere fornita la dichiarazione del fideiussore con le modalità già indicate.
7. Le società aventi capitale sociale interamente versato superiore a 10 milioni di euro sono esentate dal presentare le garanzie di cui sopra a dimostrazione della propria capacità economica.
8. Nel caso di permessi di ricerca, le garanzie devono coprire, per ciascuna istanza, gli impegni di spesa relativi ai ripristini ambientali dei lavori di prospezione di cui al programma di prospezione geologica, geofisica e di perforazione secondo quanto specificato nell’istanza. Le relative ricevute devono essere presentate alla Sezione competente per territorio all’atto della richiesta di autorizzazione ai lavori.
9. Nel caso di concessioni di coltivazione, le garanzie per le attività di prospezione e perforazione sono analoghe a quelle previste per le autorizzazioni di prospezione e ricerca. Le garanzie relative agli impianti di produzione, da presentare all’atto della richiesta di autorizzazione alla costruzione degli stessi, sono relative al costo del relativo ripristino in riferimento agli importi indicati nel programma lavori.
10. Nel caso di istanze di trasferimento di concessioni di coltivazione, le garanzie da presentare all’atto della richiesta di autorizzazione alla costruzione degli impianti se non ancora costruiti e all’atto dell’istanza se già costruiti, devono coprire i costi delle operazioni di ripristino indicati nel programma lavori.
11. Per quanto riguarda le capacità tecniche, gli enti di cui al comma 1 devono produrre la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 38, 47, 76 del DPR 445/2000:
a) relazione con descrizione dei principali lavori connessi all’attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi prestati in Italia o all’estero negli ultimi tre anni, o dal momento della costituzione della Società o dell’attività imprenditoriale se inferiore ai tre anni, con indicazione degli importi e delle date;
b) attestazione relativa alla struttura organizzativa, alle risorse impiegate e all’organizzazione produttiva in Italia o all’estero negli ultimi tre anni, o dal momento della costituzione della società o dell’attività imprenditoriale se inferiore ai tre anni, relativamente al settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi. Tale attestazione comprende l’organigramma aziendale, nonché i curricula dei responsabili del settore Esplorazione, Ambiente e Sicurezza e, per le concessioni di coltivazione, di quelli di Sviluppo e Produzione. E’ necessario da parte dell’azienda comprovare l’inserimento effettivo e stabile all’interno del proprio organico dei responsabili dei settori sopraindicati;
c) la documentazione sopra esplicitata deve essere prodotta in lingua italiana. La documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’articolo 33, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
12. Le documentazioni tecniche ed economiche sono aggiornate annualmente, nel periodo intercorrente tra il primo giugno e il 30 settembre per la parte relativa al bilancio ed ai valori degli indici e degli indicatori. Deve altresì essere aggiornata: la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 2, nonché il certificato camerale o dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi del DPR 445/2000 per gli enti avente sede legale in Italia, ovvero un certificato equipollente o altra dichiarazione nelle modalità già indicate al comma 2 per gli enti avente sede legale in altri Stati.
13. Nel caso di contitolarità di uno stesso permesso da parte di più società e/o persone fisiche, la documentazione e le garanzie relative alla capacità tecnica ed economica vengono presentate a cura del rappresentante unico. Le società e, dove applicabile, le persone fisiche titolari di permessi e concessioni minerarie sono tenute a comunicare ogni variazione relativa a sede, residenza o domicilio, denominazione o ragione sociale, nonché alla nomina dei propri rappresentanti legali.
14. Le fideiussioni o polizze fideiussorie devono prevedere la dichiarazione di esplicito rinnovo ogni 2 anni e cessano con il completamento delle attività. Il Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta al loro svincolo.
Gli importi delle garanzie di cui al comma precedente possono essere ridotti, all’atto del rinnovo, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori, come comunicato dal permissionario o concessionario alla Sezione competente per territorio. La comunicazione viene effettuata almeno due mesi prima della scadenza biennale, mediante l’invio di appositi rapporti nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38, 47, 76 del DPR 445/2000 e salvo rilievi e/o contestazioni da parte dell’Amministrazione nel termine di giorni 30 (trenta) dalle comunicazioni.

TITOLO II – PERMESSI DI ESPLORAZIONE

CAPO I – RILASCIO ED ESERCIZIO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE

Articolo 8
(Permesso di prospezione non esclusivo)
1. Il permesso di prospezione non esclusivo è rilasciato con decreto del Ministero, d’intesa, per la terraferma, con la Regione interessata. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 164/2000.
2. Il permesso è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il conferimento del permesso di prospezione è subordinato alla verifica di compatibilità ambientale in accordo alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 così come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008.
4. La domanda di permesso di prospezione, conforme alla normativa vigente sul bollo, deve essere presentata secondo le modalità informatiche di cui all’art. 4, comma 5, ovvero transitoriamente in forma cartacea al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’energia – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – Via Molise, 2 00187 Roma. La domanda deve essere corredata da idoneo programma di lavoro, nel quale sono indicate le attività che si intendono svolgere, i metodi ed i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.
5. Il permesso di prospezione non esclusivo è contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell’area del permesso ovvero, qualora l’area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino, nella quale è ubicato, a termine dell’articolo 5 della legge n. 613/67, seguita dalla lettera P (maiuscola), dal numero d’ordine cronologico nel rilascio dei permessi di prospezione per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l’amministrazione.
6. Il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto della DGRIME per la terraferma ed il mare, ai sensi all’articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484.
7. Il decreto è consegnato al permissionario, attraverso l’ufficio del demanio indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’articolo 18 del decreto legislativo n. 625/1996. Dell’avvenuto pagamento il permissionario dà immediata comunicazione alla competente Sezione.
8. La titolarità del permesso di prospezione non esclusivo non costituisce titolo preferenziale per l’eventuale rilascio di permesso di ricerca nello stesso comprensorio.

Articolo 9
(Attività di prospezione)
1. Il titolare del permesso di prospezione, prima di dare inizio alle indagini geologiche e geofisiche, deve presentarne il programma alla competente Sezione, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell’area del permesso ed in quale periodo di tempo, anche nel caso di attività condotte in virtù dell’articolo 4 del decreto legislativo 164/00.
2. Ai fini del comma 2 dell’articolo 8, i pareri o le determinazioni delle Amministrazioni interessate si possono ritenere assentiti nella fase di conferimento di cui al precedente articolo 8.
3. L’inizio delle operazioni suddette non può aver luogo prima che la Sezione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, abbia dato l’autorizzazione, imponendo il rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dalle altre amministrazioni dello Stato interessate.
4. Nel caso in cui operatori diversi, titolari di permessi di prospezione per aree sovrapposte, intendano effettuare, nella stessa zona, rilevamenti di cui la competente Sezione non riconosca la compatibilità dell’esecuzione contemporanea, è data la precedenza al titolare del permesso accordato in data anteriore.
5. Qualora nell’ambito del permesso di prospezione sia rilasciato un permesso di ricerca a terzi, la DGRIME ne dà comunicazione ai titolari del permesso di prospezione e del permesso di ricerca ai fini dell’eventuale prosecuzione delle operazioni di prospezione entro l’ambito del permesso di ricerca nei limiti di tempo di cui all’articolo 14 della legge n. 613/67.
6. In caso di accordo fra le parti per l’ulteriore seguito delle prospezioni, le stesse ne danno avviso alla competente Sezione.

Articolo 10
(Obblighi a carico del titolare)
1. Il titolare del permesso di prospezione è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione un rapporto sull’andamento delle operazioni. Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione, il titolare deve presentare alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione una relazione conclusiva, corredata da sezioni sismiche rappresentative, che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e le squadre impiegate ed i risultati ottenuti. La trasmissione dei documenti e dei dati avverrà in formato elettronico, secondo le modalità e gli standard stabiliti dalla Direzione U.N.M.I.G.
2. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme relative alla sicurezza, costituiscono motivi di decadenza dal permesso di prospezione, oltre quelli previsti dall’articolo 15 della legge n. 613/1967:
a) la perdita dei requisiti di capacità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 9/91, nonché dei requisiti di ordine generale di cui al punto 2, articolo 7, del presente disciplinare;
b) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 9, comma 3, del presente disciplinare;
c) l’esecuzione di operazioni, nell’ambito di permesso di ricerca accordato a terzi, oltre i limiti di tempo consentiti;
d) l’esecuzione di operazioni di prospezione non autorizzate, con qualsiasi mezzo, fuori dei limiti dell’area del permesso;
e) la mancata corresponsione del canone e di ogni altro tributo o diritto di cui al comma 4 dell’articolo 8.

CAPO II – RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA ESCLUSIVO

Articolo 11
(Modalità di attribuzione del permesso)
1. La domanda di permesso di ricerca esclusivo, conforme alla normativa vigente sul bollo, deve essere presentata secondo le modalità informatiche di cui all’art. 4, comma 5, ovvero transitoriamente in forma cartacea al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’energia – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – Via Molise, 2 00187 Roma. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell’area e sugli obiettivi della ricerca, nonché dal programma dei lavori che il richiedente intende svolgere, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996, indicando i metodi ed i mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le opere di ripristino previste, i relativi costi e l’impegno finanziario complessivo. La relazione tecnica ed il programma dei lavori devono essere allegati all’istanza in busta chiusa e sigillata e munita della seguente dicitura “relazione tecnica e programma dei lavori allegati all’Istanza per il conferimento di permesso di ricerca esclusivo ………. Non aprire”.
2. Il permesso di ricerca è contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell’area del permesso ovvero, qualora l’area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale è ubicato, a termine dell’articolo 5 della legge n. 613/1967, seguita dalla lettera R (maiuscola), dal numero d’ordine cronologico nel rilascio dei permessi di ricerca per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l’Amministrazione.
3. Il permesso di ricerca in terraferma è accordato con decreto della DGRIME, ai sensi all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dal comma 77 della legge 20 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, a seguito di un procedimento unico così articolato:
a) la Divisione VI è responsabile del procedimento amministrativo di conferimento, fino alla predisposizione del decreto finale, in coordinamento con la Direzione U.N.M.I.G.;
b) la Direzione U.N.M.I.G. è responsabile dell’istruttoria tecnica in coordinamento con la Divisione VI: pubblica l’istanza nel B.U.I.G. del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza, fornisce le necessarie comunicazioni per la Gazzetta dell’Unione Europea, decorsi i termini di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 625/96 acquisisce il parere della CIRM, in caso di concorrenza propone, in coordinamento con la Divisione VI, la graduatoria della concorrenza sulla base dell’esito della CIRM, dell’eventuale parere della Sezione e dei criteri di selezione tra domande concorrenti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 625/96;
c) la DGRIME comunica l’esito motivato della concorrenza indicando l’istanza prescelta per il seguito istruttorio e i rigetti delle altre istanze, ad ognuno degli interessati entro 15 giorni dalla specifica seduta CIRM;
d) il rigetto dell’istanza a seguito degli esiti della concorrenza di cui al punto c) conclude il procedimento relativo; il procedimento prosegue per l’istanza prescelta;
e) il titolare dell’istanza prescelta sottopone il programma dei lavori di ricerca a verifica di assoggettabilità ambientale presso l’autorità competente nel più breve tempo possibile, e comunque entro 90 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Nel caso in cui la domanda non sia soggetta a concorrenza nei termini previsti dalla legge, l’istante sottopone entro 90 giorni dalla data di chiusura del periodo di concorrenza il programma a verifica di assoggettabilità ambientale;
f) la Divisione VI acquisisce i pareri delle amministrazioni statali interessate ai sensi del comma 34 dell’articolo 27 della legge 99/2009, l’esito della procedura di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii e l’intesa con la Regione interessata. Detta intesa può essere acquisita anche nella conferenza di servizi di cui al comma 5. Negli accordi di programma di cui al comma 4 dell’articolo 1, potranno essere previste specifiche procedure per l’acquisizione dell’intesa regionale. Sulla base degli atti conclusivi della conferenza dei servizi la Divisione VI predispone il Decreto di conferimento entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso;
g) il decreto è notificato al titolare, alla Sezione competente, alle regioni ed ai comuni interessati ed è pubblicato nel B.U.I.G. e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’articolo 14 ter comma 10 della legge 241/90, nel Bollettino regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il permesso di ricerca a mare è accordato con decreto DGRIME, ai sensi all’articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, modificato dall’articolo 79 della legge 20 agosto 2004, n. 239, e per ultimo modificato dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, a seguito di un procedimento unico così articolato:
a) la Divisione VI è responsabile del procedimento amministrativo di conferimento, fino alla predisposizione del decreto finale, in coordinamento con la Direzione U.N.M.I.G.;
b) la Direzione U.N.M.I.G. è responsabile dell’istruttoria tecnica in coordinamento con la Divisione VI: pubblica l’istanza nel B.U.I.G. del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza, fornisce le necessarie comunicazioni per la Gazzetta dell’Unione Europea, decorsi i termini di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 625/96 acquisisce il parere della CIRM, in caso di concorrenza propone, in coordinamento con la Divisione VI, la graduatoria della concorrenza sulla base dell’esito della CIRM, dell’eventuale parere della Sezione e dei criteri di selezione tra domande concorrenti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 625/96;
c) la DGRIME comunica l’esito motivato della concorrenza indicando l’istanza prescelta per il seguito istruttorio e i rigetti delle altre istanze, ad ognuno degli interessati entro 15 giorni dalla specifica seduta CIRM;
d) il rigetto dell’istanza a seguito degli esiti della concorrenza di cui al punto c) conclude il procedimento relativo; il procedimento prosegue per l’istanza prescelta;
e) il titolare dell’istanza prescelta sottopone il programma dei lavori di ricerca a verifica di assoggettabilità ambientale presso l’autorità competente nel più breve tempo possibile, e comunque entro 90 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Nel caso in cui la domanda non sia soggetta a concorrenza nei termini previsti dalla legge, l’istante sottopone entro 90 giorni dalla data di chiusura del periodo di concorrenza il programma a verifica di assoggettabilità ambientale;
f) la Divisione VI acquisisce i pareri delle amministrazioni statali interessate ai sensi del comma 34 dell’articolo 27 della legge 99/2009, l’esito della procedura di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. Sulla base degli atti conclusivi della conferenza dei servizi la Divisione VI predispone il decreto di conferimento entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso;
g) il decreto è notificato al titolare, alla Sezione competente, alle Regioni ed ai comuni interessati ed è pubblicato nel B.U.I.G. e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’articolo 14 ter comma 10 della legge 241/90, nel Bollettino regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
5. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 3 e 4, la Divisione VI richiede il parere di competenza alle amministrazioni interessate ponendo un termine di 60 giorni. Qualora entro detto termine non pervengano i pareri previsti o in caso di dissenso di una delle amministrazioni, viene indetta una conferenza di servizi secondo le modalità di cui alla legge n. 241/90. La mancata partecipazione costituisce atto di assenso qualora non pervenga un parere scritto entro i termini indicati nella notifica del verbale della conferenza di servizi.
6. Ai fini di cui alla lettera e) del comma 3, la Divisione VI richiede l’intesa alla Regione competente. Detta intesa può essere acquisita anche nella conferenza di servizi di cui al comma 5.
7. Il permesso di ricerca consente lo svolgimento di attività consistenti in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi, la cui autorizzazione viene rilasciata secondo la procedura di cui all’articolo 16.
8. Il decreto è consegnato al permissionario attraverso l’Ufficio del demanio competente previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’articolo 18 del decreto legislativo 625/96 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell’avvenuto pagamento il permissionario dà immediata comunicazione alla competente Sezione.
9. La procedura di cui alle lettere a) e b) dei commi 3 e 4 deve essere completata entro 160 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 360 giorni, fatti salvi i tempi dei sub-procedimenti obbligatori, gestiti da altre amministrazioni.
Sul sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con evidenziati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della procedura autorizzativa con evidenza dei tempi impiegati.
10. Nei casi di contitolarità, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 9/91 relative alle strutture tecniche e amministrative, si applicano nei confronti del rappresentante unico del permesso di ricerca. L’adeguatezza delle strutture tecniche ed amministrative sarà valutata dall’amministrazione all’atto della richiesta di permesso o del trasferimento di titolarità.
11. Qualora il richiedente non rispetti i termini di cui alla lettera c) dei commi 3 e 4, il responsabile del procedimento assume le idonee iniziative al fine di accelerare gli specifici adempimenti del richiedenti; in mancanza di motivato riscontro vengono assunte le conseguenti iniziative per la revisione della concorrenza a favore di altro richiedente.

Articolo 12
(Deroghe ed esenzioni)
1. Ferma restando l’osservanza del termine di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 625/96, la Divisione VI può esaminare eventuali istanze di estensione della titolarità di domande di permesso di ricerca o di trasferimento delle stesse ad altri soggetti anche se pervenute oltre la scadenza dei termini di cui sopra, solo a condizione che le altre istanze:
a) siano presentate da soggetti legittimamente concorrenti,
b) siano pervenute entro il termine suddetto,
c) consentano, previo accordo tra i suddetti operatori, la soluzione di eventuali situazioni concorrenziali.
2. La domanda di variazione dei programmi originari di ricerca da parte di richiedenti di permessi di ricerca in concorrenza per la stessa area, può comunque essere ammessa entro i termini di cui al comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di permesso di ricerca relative ad aree di permessi scaduti, per la parte interessata da istanze di concessione di coltivazione.
4. I richiedenti un permesso di ricerca devono dichiarare esplicitamente nell’istanza, a pena di inammissibilità della stessa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 6, comma 7, della legge n. 9/91, come sostituito dall’articolo10 del decreto legislativo 625/96.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, della legge n. 9/91, come sostituito dall’articolo10 del decreto legislativo 625/96 si riferiscono anche alle aree di permessi rilasciate obbligatoriamente in fase di proroga. Non si applicano nel caso che sia stata presentata istanza di concessione e che sia stato perforato un pozzo esplorativo nel primo periodo di proroga e nel caso di unitarietà di area in caso di concorrenza.

Articolo 13
(Alienazione del permesso)
1. Il titolare o i contitolari del permesso possono trasferire la titolarità o cederne quote.
2. Il trasferimento del permesso o di quote di titolarità è consentito previa autorizzazione del Ministero, sentiti gli altri contitolari.
3. Le istanze per l’ottenimento dei trasferimenti sono presentate alla Divisione VI e, per conoscenza, alla Sezione competente.
4. Il trasferimento è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell’atto di cessione.

Articolo 14
(Limiti massimi di area)
1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l’area complessiva non risulti superiore a 10.000 km2 in terraferma e a 10.000 km2 in mare.
2. Ai fini dell’osservanza dei limiti massimi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 della legge n. 6 del 1957.
3. L’area del permesso deve essere compatta, intendendosi come tale l’area per la quale il quadrato della distanza misurata fra i vertici estremi sia inferiore al quadruplo dell’area stessa.
4. Nel caso ricorrano gli estremi di cui all’articolo 6, comma 3, della legge n. 9/91, l’istanza di permesso di ricerca è respinta con provvedimento della DGRIME sentita la CIRM.
5. Nel caso sussistano altri interessi prevalenti, il Ministero può conferire il permesso di ricerca su un’area ridotta, previa consultazione dei richiedenti, che possono ove occorra adeguare il programma o rinunciare al titolo.

CAPO III – ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Articolo 15
(Inizio dell’attività)
1. Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso. I termini della perforazione possono essere differiti, su istanza del titolare, anche in funzione del periodo di tempo occorrente per il rilascio dell’autorizzazione alla perforazione di cui all’articolo 16.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla prima data utile tra quella di pubblicazione del provvedimento nel B.U.I.G. o da quella di consegna del decreto da parte del competente Ufficio del registro.
3. Ai fini del riconoscimento dell’assolvimento dell’obbligo di inizio dei lavori geofisici può essere considerata anche la data documentata di inizio della rielaborazione di linee sismiche precedentemente registrate o acquisite da terzi, a condizione che tali elaborazioni risultino esplicitamente previste e circostanziate nel programma dei lavori approvato.
4. Ai fini del riconoscimento dell’assolvimento dell’obbligo di inizio dei lavori di perforazione nei termini di cui ai commi precedenti, per i pozzi eseguiti in terraferma può essere considerata la data di inizio dei lavori civili di predisposizione del cantiere di perforazione, e per i pozzi in mare la data di inizio delle indagini preliminari del fondo e sottofondo marino. In tale caso le operazioni effettive di perforazione devono comunque iniziare entro novanta giorni rispettivamente dall’inizio dei lavori civili o delle indagini preliminari stesse.

Articolo 16
(Modalità di autorizzazione alla perforazione)
1. L’autorizzazione in terraferma alla perforazione del pozzo esplorativo previsto nel programma dei lavori del permesso di ricerca, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione è accordata, ai sensi del comma 78 della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con provvedimento della Sezione competente d’intesa con la Regione a seguito di un procedimento unico così articolato:
a) il titolare provvede alla presentazione dell’istanza alla Sezione competente e alla Divisione VI;
b) la Direzione U.N.M.I.G. provvede alla pubblicazione dell’istanza nel B.U.I.G.;
c) il programma di perforazione viene sottoposto a valutazione di impatto ambientale presso l’autorità competente dal titolare nel più breve tempo possibile dopo la presentazione dell’istanza alla Sezione e comunque non oltre 180 giorni da tale data;
d) la Sezione acquisisce i pareri della Regione, della Provincia e del Comune;
e) la Sezione acquisisce l’intesa con la Regione interessata;
f) la Sezione, a seguito dell’ acquisizione dell’esito positivo della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii da parte della Regione, rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni dal perfezionamento dell’istruttoria. L’autorizzazione, che può prevedere particolari condizioni e/o prescrizioni, viene notificata al richiedente, alla Divisione VI, alla Regione ed ai comuni interessati;
g) l’autorizzazione è pubblicata nel B.U.I.G. e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’ articolo 14 ter comma 10 della legge 241/90, nel Bollettino regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
2. L’autorizzazione a mare alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione è accordata, ai sensi del comma 80 della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con provvedimento della Sezione competente a seguito di un procedimento unico così articolato:
a) il titolare provvede alla presentazione dell’istanza alla Sezione competente e alla Divisione VI;
b) la Direzione U.N.M.I.G. provvede alla pubblicazione dell’istanza nel B.U.I.G.;
c) il programma di perforazione viene sottoposto a valutazione di impatto ambientale presso l’autorità competente dal titolare nel più breve tempo possibile dopo la presentazione dell’istanza alla Sezione e comunque non oltre 180 giorni da tale data;
d) la Sezione acquisisce i pareri delle amministrazioni statali interessate;
e) la Sezione, a seguito dell’ acquisizione dell’esito positivo della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii da parte dall’amministrazione statale competente, rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni dal perfezionamento dell’istruttoria. L’autorizzazione, che può prevedere particolari condizioni e/o prescrizioni, viene notificata al richiedente e alla Divisione VI.
f) l’autorizzazione è pubblicata nel B.U.I.G. e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’ articolo 14 ter comma 10 della legge 241/90, su un quotidiano a diffusione nazionale.
3. Ai fini di cui alla lettera d) dei commi 1 e 2, la Sezione provvede a richiedere il parere di competenza alle amministrazioni interessate ponendo un termine di 60 giorni. Qualora entro detto termine non pervengano le determinazioni previste o ci sia dissenso di una delle amministrazioni, la stessa Sezione provvede ad indire una conferenza di servizi secondo le modalità di cui alla legge n. 241/90. La mancata partecipazione costituisce atto di assenso qualora non pervenga un parere scritto entro i termini indicati nella notifica del verbale della conferenza di servizi.
4. Ai fini di cui alla lettera e) del comma 1, la Sezione provvede alla richiesta dell’intesa alla Regione competente. Detta intesa può essere acquisita anche nella conferenza di servizi di cui al comma 3. Negli accordi di programma di cui al comma 4 dell’articolo 1, potranno essere previste specifiche procedure per l’acquisizione dell’intesa regionale.
5. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie è dichiarata di pubblica utilità ai sensi del comma 78 della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e trova applicazione quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 successive modificazioni. La stessa è comprensiva dell’autorizzazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 128/59, n. 886/79 e n. 624/96.
6. Il procedimento unico per l’autorizzazione alla perforazione del pozzo ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi dei sub-procedimenti obbligatori, gestiti da altre amministrazioni. Nel sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi per la perforazione del pozzo esplorativo in corso con riportati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento con evidenza dei tempi impiegati.
7. Qualora il richiedente non rispetti i termini di cui alla lettera c) dei commi 1 e 2, la Sezione assume le idonee iniziative al fine di accelerare gli specifici adempimenti del richiedenti. La mancanza di motivato riscontro è motivo di decadenza dal titolo minerario.

Articolo 17
(Obblighi del permissionario)
1. Al solo fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie del permesso di ricerca, possono essere autorizzate operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad esso adiacenti, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 4 del decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Il permissionario deve consentire che i titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, accedano nell’ambito del proprio permesso di ricerca o lo sorvolino.
3. La Sezione stabilisce le cautele che dovranno essere osservate nell’esecuzione delle operazioni predette.
4. Il permissionario deve altresì consentire la posa di condotte, autorizzate dalla Sezione, per il trasporto di idrocarburi estratti nell’ambito di altri titoli minerari.
5. Il titolare del permesso è tenuto a comunicare semestralmente alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori. La trasmissione dei documenti e dei dati avviene in formato elettronico.
6. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche significative al programma dei lavori che comprendano attività aggiuntive rispetto a quanto autorizzato , deve sottoporre il nuovo programma per l’approvazione al Ministero, che provvederà sentita la CIRM nei casi di maggiore rilevanza, secondo la procedura di cui alla lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell’articolo 11 per la terraferma e secondo le lettere c), d) ed e) del comma 3 dell’articolo 11 per il mare.
7. Il rinvio dell’esecuzione del programma non superiore a sei mesi, fatti salvi i termini massimi stabiliti dalla legge o dal decreto, è autorizzato dalla Sezione previa valutazione di cui al comma 1 dell’articolo 15.
8. Il titolare del permesso non può sospendere i lavori di ricerca se non espressamente autorizzato dalla Sezione. In caso di sospensione di lavori effettuata di propria iniziativa il titolare deve notificarne senza indugio le cause per la convalida alla Sezione, la quale, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione, ordina l’immediata ripresa dei lavori.

Articolo 18
(Individuazione di giacimento)
1. In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare del permesso deve darne immediata comunicazione alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione.
2. Il permissionario deve porre a disposizione della Sezione, anche ai fini dell’eventuale riconoscimento da parte della Direzione U.N.M.I.G. del ritrovamento di idrocarburi liquidi e gassosi, la documentazione in formato elettronico relativa alle ricerche effettuate nell’ambito del permesso e ai risultati ottenuti, nonché gli esiti delle prove di strato e di produzione effettuate, le diagrafie rilevate in pozzo, e le proprie valutazioni sulle caratteristiche tecniche di produzione del pozzo stesso.

Articolo 19
(Modalità di proroga del permesso)
1. L’istanza di proroga del permesso di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 625/96, è presentata alla Divisione VI ed alla Sezione almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di vigenza.
2. Ai fini della proroga di cui all’articolo 6, comma 6, della legge n. 9 del 1991, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni.
3. In caso di contitolarità, l’istanza di proroga deve essere firmata da tutti i contitolari.
4. La proroga di cui al comma 1 è accordata con decreto della DGRIME.
5. Qualora il programma dei lavori previsto non comporti modifiche ed estensioni di quelli già approvati in sede di conferimento o di modifica, la proroga viene accordata secondo la procedura di cui alla lettera a) dei commi 3 e 4 dell’articolo 11.
6. Qualora il programma dei lavori previsto comporti modifiche ed estensioni di quelli già approvati in sede di conferimento o di modifica, la proroga verrà accordata, sentita la CIRM nei casi di maggiore rilevanza, a seguito dell’istruttoria della Direzione U.N.M.I.G. secondo la procedura di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 3 dell’articolo 11 per la terraferma e secondo le lettere d) ed e) del comma 4 dell’articolo 11 per il mare.
7. L’eventuale perforazione di pozzi nel periodo di proroga segue le procedure autorizzative di cui all’articolo 16.
8. L’ulteriore proroga di cui all’articolo 6, comma 6, della legge n. 9/91, è accordata con decreto della DGRIME.
9. Le istanze di proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione di cui all’articolo 6, comma 9, della legge n. 9/91, come modificato dall’articolo 11 del decreto legislativo 625/96, e le istanze di sospensione del decorso temporale del permesso, debitamente motivate, devono essere presentate alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione.
10. Costituisce giusta motivazione per la sospensione del decorso temporale anche l’omessa pronuncia, entro i termini stabiliti dalle vigenti normative, di autorizzazioni o nulla osta da parte di amministrazioni interessate necessari per l’esercizio del permesso.

Articolo 20
(Programma unitario di lavoro)
1. L’istanza per l’autorizzazione a realizzare un programma unitario di lavoro nell’ambito di più permessi di cui all’articolo 8 della legge n. 9/91, deve essere presentata alla Divisione VI ed alla Sezione territorialmente competente. L’istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati.
2. Il programma unitario di lavoro deve riguardare permessi confinanti o finitimi, motivato dalla presenza di obiettivi minerari omogenei che possono essere ricercati in modo più razionale nel complesso delle aree dei permessi.
3. Il programma unitario è approvato con decreto della DGRIME secondo i procedimenti, laddove compatibili, degli articoli 11 e 16 del presente decreto.
4. In caso di cessazione di uno dei permessi per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, i titolari dei restanti permessi, su invito dell’amministrazione, possono adeguare il programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti programmi per ciascun permesso.
5. All’atto della proroga di ciascuno dei permessi di ricerca per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, ove si debba procedere alla riduzione obbligatoria di area, l’area da rilasciare può interessare, previo accordo sottoscritto dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati, le aree di qualunque permesso. Le aree da rilasciare devono essere confinanti con almeno un lato di un permesso e la riduzione di area non potrà comunque risultare tale da privare totalmente dell’area uno dei permessi per i quali è stato approvato il programma unitario.
6. La riduzione è approvata col decreto di proroga del permesso. Nel caso essa interessi anche gli altri permessi per i quali è stato approvato il programma unitario l’amministrazione procede contestualmente a ridurre le superfici relative.
Articolo 21
(Decadenza dal permesso)
1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme relative alla sicurezza, costituiscono motivi di decadenza dal permesso, oltre quelli previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 625/1996, dall’articolo 38 della legge n. 6/1957, e dell’articolo 41 della legge n. 613/1967:
a) avere iniziato le operazioni di ricerca prima di averne ottenuto la regolare autorizzazione ai sensi del precedente articolo 16;
b) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 32.

TITOLO III – CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

CAPO I – RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Articolo 22
(Attività di coltivazione)
1. L’istanza di concessione di coltivazione è corredata da una relazione tecnica dettagliata, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell’ambito del permesso di ricerca, con particolare riferimento alla capacità produttiva del pozzo o dei pozzi con i quali si è pervenuto al rinvenimento di idrocarburi ed alla interpretazione dei dati geologici acquisiti e dei rilievi geofisici effettuati.
2. Qualora sia stato effettuato il riconoscimento del ritrovamento di cui all’articolo 63 della legge 613/67, che sostituisce l’articolo 13 della legge 6/57, da parte della Direzione U.N.M.I.G., l’istanza deve essere presentata alla DGRIME, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del riconoscimento.
3. L’istanza di concessione è corredata, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10 della legge 9/91, dal programma dei lavori di sviluppo del campo, dal progetto preliminare ovvero dal piano di massima di coltivazione nonché dall’eventuale programma dei lavori di ricerca che si prevede di effettuare nell’ambito della concessione, indicando per ognuno di essi le fasi operative, i temi di ricerca, i tempi di esecuzione previsti, le opere da realizzare, il termine entro il quale il programma di sviluppo sarà completato, i relativi investimenti e le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, nonché la stima delle aliquote di prodotto da corrispondersi allo Stato, alle regioni e ai Comuni e la stima delle ricadute occupazionali sul territorio.
4. Qualora l’Amministrazione ritenga di conferire in concessione un’area ridotta rispetto a quella richiesta, il richiedente, su invito dell’Amministrazione stessa, può adeguare il relativo programma dei lavori.
5. Qualora risulti che il giacimento scoperto si estenda oltre il limite del permesso, l’istanza di concessione potrà estendersi anche ad aree interessate da istanze di permesso di ricerca per le quali non siano ancora scaduti i termini per la concorrenza di cui al comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo 625/96.

Articolo 23
(Procedimento per il rilascio della concessione)
1. La concessione di coltivazione in terraferma sulla base del progetto di cui all’articolo 22 del presente decreto è accordata, ai sensi del comma 82 ter della legge 20 agosto 2004, n. 239, come inserito dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con decreto della DGRIME a seguito di un procedimento unico così articolato:
a) la domanda di concessione è presentata alla DGRIME, e in copia alla Sezione, corredata del programma dei lavori e di tutti gli elementi di natura tecnica ed economica necessari di cui all’articolo 22;
b) la Divisione VI è responsabile del procedimento amministrativo, in coordinamento con la Direzione U.N.M.I.G., fino alla predisposizione del decreto finale;
c) la Direzione U.N.M.I.G. è responsabile dell’istruttoria tecnica: pubblica l’istanza nel B.U.I.G., effettua l’istruttoria tecnico-economica del programma, nel cui ambito viene acquisito il parere della Sezione e della CIRM;
d) il programma dei lavori di coltivazione viene sottoposto a valutazione di impatto ambientale dal titolare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
e) la Divisione VI: acquisisce i pareri delle amministrazioni statali e degli enti locali interessati ponendo un termine di 60 giorni. Qualora entro detto termine non pervengano le suddette determinazioni o ci sia dissenso di una delle amministrazioni, indìce una conferenza di servizi secondo le modalità di cui alla legge n. 241/90. La mancata partecipazione costituisce atto di assenso qualora non pervenga un parere scritto entro i termini indicati nella notifica del verbale della conferenza di servizi; acquisisce l’intesa della Regione. Detta intesa può essere acquisita anche nella conferenza di servizi di cui al comma 3. Negli accordi di programma di cui al comma 4 dell’articolo 1, potranno essere previste specifiche procedure per l’acquisizione dell’intesa regionale; predispone il decreto di concessione entro 15 giorni dalla conclusione dell’istruttoria;
f) il decreto viene notificato al richiedente, alla Sezione competente, alla Regione ed ai Comuni interessati ed è pubblicato nel B.U.I.G. e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’ articolo 14 ter comma 10 della legge 241/90, nel Bollettino regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
2. La concessione di coltivazione a mare è accordata, ai sensi del comma 82 ter della legge 20 agosto 2004, n. 239, inserito dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con decreto della DGRIME a seguito di un procedimento unico così articolato:
a) la domanda di concessione è presentata alla DGRIME, e in copia alla Sezione, corredata del programma dei lavori e di tutti gli elementi di natura tecnica ed economica necessari di cui all’articolo 22;
b) la Divisione VI è responsabile del procedimento amministrativo, in coordinamento con la Direzione U.N.M.I.G., fino alla predisposizione del decreto finale;
c) la Direzione U.N.M.I.G. è responsabile dell’istruttoria tecnica: pubblica l’istanza nel B.U.I.G., effettua l’istruttoria tecnico-economica del programma, nel cui ambito viene acquisito il parere della Sezione e della CIRM;
d) il programma dei lavori di coltivazione viene sottoposto a valutazione di impatto ambientale dal titolare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
e) la Divisione VI acquisisce i pareri delle amministrazioni interessate ponendo un termine di 60 giorni. Qualora entro detto termine non pervengano le suddette determinazioni o ci sia dissenso di una delle amministrazioni, viene indetta una conferenza di servizi secondo le modalità di cui alla legge n. 241/90. La mancata partecipazione costituisce atto di assenso qualora non pervenga un parere scritto entro i termini indicati nella notifica del verbale della conferenza di servizi; acquisisce l’intesa della regione: detta intesa può essere acquisita anche nella conferenza di servizi di cui al comma 3. La mancata partecipazione costituisce atto di assenso qualora non pervenga un parere scritto entro i termini indicati nella notifica del verbale della conferenza di servizi; predispone, sulla base dell’istruttoria tecnica e degli esiti della conferenza dei servizi, il decreto di concessione;
f) il decreto viene notificato al richiedente, alla Sezione competente, alla Regione ed ai Comuni interessati ed è pubblicato nel B.U.I.G. e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’ articolo 14 ter comma 10 della legge 241/90, nel Bollettino regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
3. I pareri formulati dalle amministrazioni interessate sono assentiti anche ai fini dell’inizio delle operazioni ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 128/59, n. 886/79 e n. 624/96.
4. Il decreto è consegnato al concessionario attraverso l’Ufficio del demanio competente indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’articolo 18 del decreto legislativo 625/96 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle vigenti leggi. Dell’avvenuto pagamento il concessionario dà immediata comunicazione alla Sezione.
5. La concessione di coltivazione è contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell’area ovvero, qualora l’area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale la concessione è ubicata, come definito dall’articolo 5 della legge n. 613, seguita dalla lettera C (maiuscola), dal numero d’ordine cronologico nel rilascio delle concessioni per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l’amministrazione.
6. Il procedimento unico per il conferimento della concessione ha la durata complessiva massima di 160 giorni, fatti salvi i tempi dei sub-procedimenti obbligatori, gestiti da altre amministrazioni. Nel sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con riportati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento della procedura autorizzativa con evidenza dei tempi impiegati.
7. La Direzione U.N.M.I.G. autorizza su istanza del titolare, ai sensi dell’articolo 82 ter della legge 20 agosto 2004, n. 239, inserito dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, tutte le attività preliminari sino all’inizio della produzione che non comportano effetti significativi e permanenti sull’ambiente e ripristinabili, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come individuate dal decreto dei Ministri dello sviluppo economico; delle infrastrutture e dei trasporti; dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 82 ter sopra citato.
8. Qualora il richiedente non rispetti i termini di cui alla lettera d) dei commi 1 e 2, la DGRIME, in assenza di motivata richiesta di proroga, avvia il procedimento di decadenza dal diritto di preferenza del richiedente, con conseguente messa in disponibilità del giacimento ai fini del conferimento della concessione di coltivazione ad un nuovo titolare da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 24
(Richiesta di ampliamento dell’area)
1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può chiedere l’ampliamento dell’area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca, se questo sia ancora vigente, nonché, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge n. 9/91, ad aree non coperte da vincolo minerario ovvero su aree interessate da istanza di permesso di ricerca per le quali non siano ancora scaduti i termini per la concorrenza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23.
2. A tal fine il titolare presenta istanza alla Divisione VI e per conoscenza alla Sezione corredata da una documentata relazione illustrativa.
3. L’area ampliata è definita e misurata analogamente a quanto disposto all’articolo 5.

Articolo 25
(Rinuncia parziale)
1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può rinunciare a parte dell’area accordata.
2. A tal fine il titolare presenta istanza analogamente a quanto stabilito per il caso dell’ampliamento all’articolo 24.
3. L’area ridotta è definita e misurata analogamente a quanto disposto all’articolo 5.

Articolo 26
(Coesistenza di più concessioni)
1. Qualora, nell’ambito del permesso di ricerca per il quale sia stata già rilasciata una concessione di coltivazione, si effettui un ulteriore ritrovamento di idrocarburi, può essere accordata un’altra concessione di coltivazione, sempreché gli elementi di valutazione geomineraria all’uopo forniti dall’interessato giustifichino il distacco di tale concessione, distinta e separata da quella già conferita.

Articolo 27
(Alienazione della concessione)
1. Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto all’autorizzazione della DGRIME.
2. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari della concessione, con decreto della DGRIME.
3. L’istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 è presentata alla Divisione VI e, per conoscenza, alla Sezione.
4. Il trasferimento è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell’atto di cessione.

Articolo 28
(Proroga della concessione)
1. L’istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 625/96 è presentata alla Divisione VI, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno un anno prima della data di scadenza.
2. L’istanza di ulteriore proroga quinquennale di cui all’articolo 9, comma 8, della legge n. 9/91, è presentata alla Divisione VI, almeno un anno prima della data di scadenza del periodo di proroga.
3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredate da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dei lavori effettuati, i dati sull’andamento produttivo del campo e sulle riserve residue, nonché dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle operazioni di ripristino finale.
4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 viene rilasciata secondo le procedure, laddove compatibili, dell’articolo 23 del presente decreto. Qualora il programma lavori previsto comprenda la sola prosecuzione della produzione, i lavori di manutenzione e le attività non significative come descritte nell’articolo 31, la proroga viene accordata secondo la procedura di cui alla lettera a) dei commi 1 e 2 dell’articolo 23.

CAPO II – ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Articolo 29
(Modalità di esercizio della concessione)
1. La concessione di coltivazione costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, degli interventi di modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi del comma 82 quater della legge 20 agosto 2004, n. 239, inserito dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sulla base del progetto definitivo che individui compiutamente i lavori da realizzare da presentare all’autorità competente per l’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
2. I lavori di ricerca, e di sviluppo e coltivazione del campo devono iniziare entro il termine stabilito nel decreto di concessione e proseguire senza ingiustificate soste. La coltivazione può iniziare contemporaneamente ai lavori di sviluppo.
3. Entro tre mesi dall’ultimazione del programma di sviluppo, il concessionario comunica il piano definitivo di coltivazione alla Sezione.
4. L’inizio della produzione e l’esercizio dei relativi impianti è autorizzato dalla Sezione, su istanza del concessionario ai sensi degli articoli 84, 85 e 93 del decreto legislativo 624/96.
5. Qualora agli impianti di cui al comma 2 sia applicabile il decreto legislativo 334/99 e s.m.i, si applica quanto stabilito negli specifici atti interministeriali all’uopo emanati.
6. Lo sviluppo e la coltivazione del campo devono essere condotti secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l’ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei pozzi, l’utilizzazione dell’energia del giacimento, l’estrazione, eventualmente anche con l’applicazione di metodi di recupero secondario.
7. La Direzione U.N.M.I.G., su segnalazione della Sezione, può imporre particolari condizioni per la tutela del giacimento qualora dall’esercizio della concessione, nonostante l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

Articolo 30
(Sospensione dei lavori)
1. Il concessionario non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca, né ridurre la produzione di regime della concessione senza provata giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o nel caso in cui la coltivazione del giacimento in ottemperanza del programma lavori approvato risulti non economica o senza autorizzazione espressa della Sezione.
2. Il concessionario è tenuto a notificare, senza indugio, alla Sezione ed alla Direzione U.N.M.I.G. le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione di regime della concessione di cui al successivo articolo 40, effettuate di propria iniziativa.
3. La sospensione e la riduzione di cui al comma 2 sono soggette a convalida da parte della Sezione.
4. La Sezione, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione, ordina l’immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente ritmo produttivo.

Articolo 31
(Obblighi del concessionario)
1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il concessionario deve riferire alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione ottenuta. Entro il primo trimestre di ciascun anno deve comunicare al Ministero ed alla Sezione competente i quantitativi di idrocarburi prodotti ed avviati al consumo nell’anno precedente.
2. Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell’ambito della concessione si applicano gli articoli 15 e 17.
3. Entro il primo trimestre di ciascun anno il concessionario deve presentare alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione una relazione annuale di aggiornamento sullo stato di ciascuna concessione, sulle eventuali ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell’anno precedente, sull’eventuale rivalutazione delle riserve e l’aggiornamento dei profili di produzione, per ciascuno dei campi ricadenti nella concessione, e sulla consistenza degli impianti e delle attrezzature esistenti a servizio della concessione al 31 dicembre dell’anno trascorso. Le comunicazioni devono essere fornite ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 445/2000.
4. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione, è tenuto a presentare preventivamente il programma alla Direzione U.N.M.I.G. inviandone copia alla Sezione. L’approvazione viene accordata secondo le procedure, laddove compatibili, dell’articolo 23, salvo quanto disposto dal successivo comma 5.
5. Tutte le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi del comma 82 sexies della legge 20 agosto 2004, n. 239, inserito dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Direzione U.N.M.I.G., fatte salve le competenze della Sezione ai sensi del decreto legislativo 624/96.
6. Per opere esistenti si intende:
a) medesima area pozzi;
b) centrale di raccolta e trattamento esistente;
c) piattaforma di produzione esistente;
d) rete di raccolta e altre pertinenze minerarie esistenti;
7. Per limiti di produzione già approvati si intende la produzione annuale massima prevista nell’ultimo progetto di coltivazione approvato, comunque compresa nei limiti complessivi di produzione previsti nel programma dei lavori della concessione, nonché nei profili di produzione così come aggiornati in conformità al comma 3.
8. Ai fini del comma 4, l’istanza prodotta alla Direzione U.N.M.I.G. e alla Sezione deve essere corredata di idonea documentazione probante secondo quanto indicato ai commi 5, 6 e 7.
9. Per le attività sugli impianti ricorrendone i presupposti si applica l’articolo 29, comma 4, mentre per le attività di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette solo a comunicazione, da parte del titolare, alla Sezione. Nella comunicazione devono essere indicati gli eventuali termini di sospensione della produzione e le apparecchiature e gli impianti impiegati durante le operazioni stesse.

TITOLO IV – CONDOTTA DEI LAVORI NEL PERMESSO DI RICERCA E NELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Articolo 32
(Individuazione e ubicazione dei pozzi)
1. Ogni pozzo in terraferma è individuato mediante un toponimo, ricadente nell’area del permesso o della concessione, seguito da un numero d’ordine.
2. Ogni pozzo in mare è individuato dalla sigla del permesso o della concessione, seguita da un numero d’ordine, nonché da un nome convenzionale.
3. Il titolare, prima di dare inizio ad ogni perforazione, deve presentare il programma alla Sezione per l’autorizzazione, che nel caso di permesso di ricerca segue la procedura di cui all’articolo 16.
4. Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l’obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, la tipologia dell’impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione.
5. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 125 metri dal confine del permesso o della concessione, salvo deroghe autorizzate dalla Sezione, che peraltro può imporre una distanza maggiore.
6. Ove il pozzo debba essere ubicato nel mare territoriale o in zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua a quest’ultimo, il titolare deve richiedere inoltre apposita autorizzazione o concessione direttamente all’autorità marittima, ai sensi degli articoli 36 e 55 del codice della navigazione e 524 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima), inviando copia dell’istanza alla Sezione.
7. La Sezione approva il programma e autorizza la perforazione.
8. Per la perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo minerario, la Sezione comunica l’istanza relativa corredata dagli atti al titolare del permesso o concessione contigui, imponendo un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine, si intende che il titolare destinatario non si oppone all’esecuzione del pozzo.
9. L’ubicazione dei pozzi deve essere effettuata con sistema ottico o con radiolocalizzazione o con altri metodi topografici similari, trasmettendo alla Sezione il verbale redatto con l’indicazione del metodo seguito.
10. I pozzi ricadenti in terraferma devono essere contrassegnati in modo da renderne sicura l’individuazione sul campo. Il verbale di cui al precedente comma può essere redatto in presenza di funzionari della Sezione.

Articolo 33
(Obblighi del concessionario)
1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è riportato sul giornale di sonda e immediatamente comunicato alla Sezione. Il rapporto giornaliero di perforazione deve essere reso disponibile per via elettronica alla Sezione interessata.
2. Il titolare è tenuto a conservare, a disposizione della Sezione, i campioni rappresentativi delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonché i risultati di eventuali analisi effettuate.
3. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione, con l’individuazione delle estremità superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di diciotto mesi dall’ultimazione del sondaggio.
4. Entro novanta giorni dall’ultimazione del sondaggio, il titolare deve trasmettere alla Direzione U.N.M.I.G. ed alla Sezione il profilo geologico del foro, corredato da una relazione, in formato digitale, dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.

Articolo 34
(Prove di produzione)
1. Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall’ultimazione del pozzo nell’ambito di permessi di ricerca ed entro due mesi dalla stessa data nell’ambito di concessioni di coltivazione, e devono essere condotte con continuità fino a risultati conclusivi. Il programma delle prove deve essere comunicato dal titolare almeno tre giorni prima del loro inizio alla Sezione che può intervenirvi e, ai fini dell’accertamento della produttività delle formazioni indiziate, può prescriverne lo svolgimento con gli apparecchi ed i sistemi che ritenga più adatti e la sua durata. La Sezione, nei casi in cui risulti indispensabile, può ordinare altresì la ripetizione delle prove, a spese del titolare.
2. Durante l’esecuzione delle prove, il titolare è tenuto a comunicare quotidianamente per via elettronica alla Sezione i dati tecnici rilevanti inerenti le prove.

Articolo 35
(Esaurimento o inutilizzabilità di un pozzo)
1. Il titolare, nel caso in cui intenda chiudere minerariamente un pozzo sterile o esaurito o comunque non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, ne dà comunicazione alla Sezione precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell’area impegnata.
2. Qualora la Sezione non comunichi entro 30 giorni dalla comunicazione del titolare eventuali istruzioni in merito al programma di chiusura ed ai lavori di ripristino, per gli aspetti di competenza mineraria, il titolare può dare avvio ai lavori.
3. Il titolare redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo, con l’indicazione delle operazioni effettuate, e lo trasmette alla Sezione. Dell’avvenuta chiusura mineraria viene data comunicazione alla Regione.
4. Ove necessario, il verbale della chiusura mineraria può essere redatto con la partecipazione di tecnici della Sezione.
5. Nei programmi di attività di cui agli articoli 11, 16 e 22, il titolare deve prevedere le necessarie azioni per la caratterizzazione e per l’eventuale bonifica del sito ai fini del successivo rilascio dello stesso senza vincoli derivanti dalla pregressa attività di perforazione.
6. Il rilascio del sito ai fini minerari è subordinato ad attestazione della Sezione della cessazione dell’attività mineraria con estinzione dell’efficacia della relativa porzione di titolo minerario. Restano salvi gli obblighi e gli impegni del titolare per le necessarie azioni di bonifica e ripristino del sito ed eventuali altri obblighi collegati alla competenza di altre amministrazioni.

Articolo 36
(Ulteriori obblighi del concessionario)
1. Per l’installazione di impianti fissi di produzione nel mare territoriale o nelle aree demaniali, il titolare deve rivolgere istanza all’amministrazione marittima per ottenere la concessione all’occupazione e all’uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale ai sensi degli articoli 36 e, ove del caso, 52 del codice della navigazione, nonché degli articoli 5 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).
2. Lo stesso titolare deve altresì ottenere la preventiva autorizzazione del capo della competente circoscrizione doganale nei casi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 374/90 “Riordinamento degli istituti doganali”.
3. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza al Ministero per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato frontista per convenire le modalità con le quali sarà coltivato il giacimento predetto.

TITOLO V – CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE DEL PRODOTTO ALLO STATO

CAPO I – DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 37
(Corresponsione delle royalties)
1. Il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un’aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.
2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi comprese quelle ottenute da concessioni nel mare territoriale da pozzi che partono dalla terraferma, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente un ulteriore 3% secondo le modalità di cui all’articolo 45 della legge n. 99/09.
3. L’aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento, per le quali deve essere fornito analitico riscontro alla Sezione. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
4. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell’aliquota annuale, al netto delle produzioni di cui al comma 3:
a) in terraferma, i primi 25 milioni di Smc di gas prodotti e le prime 20.000 tonnellate di olio prodotte;
b) a mare, i primi 80 milioni di Smc prodotti e le prime 50.000 tonnellate di olio prodotte.
5. Nel caso che un giacimento interessi aree di due o più concessioni, le aliquote saranno determinate sulla base di una ripartizione delle riserve e delle produzioni determinata dalla Sezione su proposta formulata dai concessionari interessati, corredata di adeguata relazione tecnica.
6. Nel caso in cui un giacimento ricada parte in mare e parte in terraferma, le aliquote dovute sono determinate sulla base di una ripartizione delle riserve e delle produzioni determinata dalla Sezione, su proposta formulata dal concessionario, corredata da una adeguata relazione tecnica.
7. Le ripartizioni di cui ai commi 5 e 6 sono aggiornate sulla base dell’evoluzione dei dati geominerari disponibili.

Articolo 38
(Rilevazione dell’attività giornaliera di estrazione)
1. Il concessionario è tenuto ad installare nel centro di raccolta della concessione idonei dispositivi di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, tali da assicurare la continuità e la fedeltà delle misurazioni, utilizzando le apparecchiature in commercio aventi le più aggiornale e precise tecniche di misurazione, anche elettroniche.
2. Nei casi di produzione di idrocarburi liquidi, la produzione anidra è calcolata sulla base di analisi effettuate su campioni del prodotto, prelevati a valle del trattamento di centrale, per la determinazione dell’acqua residua ed irriducibile (BSW).
3. Nei casi di produzione e/o di trasporto di idrocarburi liquidi con ausilio delle tecniche di flussaggio, dovranno essere installati idonei dispositivi di misura per consentire la determinazione giornaliera delle quantità di flussante utilizzato.
4. Deve essere consentita la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti di cui al comma 1, nonché le quantità al netto di quelle impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo, ivi compresa la reimmissione in giacimento, nonché del flussante utilizzato.
5. I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati in apposito registro preventivamente vidimato dalla Sezione competente per territorio.
6. La rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti è riferita ad un periodo di 24 ore che va dalle ore 6,00 alle ore 6,00 del giorno successivo in ora solare. Per il computo della produzione giornaliera di idrocarburi, su richiesta del concessionario, la Direzione U.N.M.I.G. può autorizzare un diverso arco temporale sempre di 24 ore.
7. Le registrazioni automatiche prodotte dal sistema di misura devono essere tenute a disposizione della Sezione competente fino alla determinazione definitiva dell’aliquota di prodotto dovuta ai sensi dell’articolo19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e devono essere conservate per un periodo di almeno cinque 5 anni.
8. Nel caso in cui non risultino per giustificati motivi registrazioni digitali, saranno tenute a disposizione idonee registrazioni analogiche per lo stesso periodo di tempo.

Articolo 39
(Comunicazione di dati al Ministero)
1. Il concessionario comunica alla Direzione U.N.M.I.G. e alla Sezione competente, entro il giorno 20 del mese successivo, come disposto all’articolo 31, i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo. La DGRIME dispone accertamenti sulle produzioni effettuate attraverso la Sezione, sentita la CIRM.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il rappresentante unico comunica alla Divisione VIII ed alle Sezioni competenti i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell’anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le comunicazioni sono sottoscritte ai sensi degli artt. 38, 47, 76, del D.P.R. 445/2000.

Articolo 40
(Determinazione delle aliquote)
1. I valori unitari dell’aliquota di coltivazione sono determinati:
a) per l’olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell’anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell’olio da parte del concessionario, il valore dell’aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione. Al valore unitario così calcolato si applica la riduzione quantificata con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 625/96.
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all’anno di riferimento dell’indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della Delibera 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l’equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. Nel caso di produzioni complessive per ciascun titolare, superiori a 5 milioni di Smc trova applicazione il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007 recante “Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.”
2. Ai fini della determinazione preventiva del gettito delle aliquote dovute allo Stato, il concessionario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, alla Divisione VIII ed alla Sezione, il programma annuale di produzione che si impegna a svolgere nell’anno successivo, indicando la produzione prevista per ogni mese.
3. La Sezione può imporre varianti al programma stesso.
4. Il concessionario può essere autorizzato a rivalersi dell’eventuale eccedenza delle corresponsioni fatte su quelle dovute per l’anno successivo.

Articolo 41
(Versamento delle aliquote)
1. Ciascun titolare per tutte le concessioni di coltivazione redige un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, Regioni e Comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 626/96, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 140/99 e dall’articolo 1, comma 366 della legge 296/06.
2. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario e ai Comuni interessati. Per le aliquote corrisposte per produzioni complessive per ciascun titolare, superiori a 5 milioni di Smc, le modalità di corresponsione seguono il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007 recante “Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.”
3. Il concessionario effettua i versamenti dovuti in forma cumulativa per tutte le concessioni per le quali è titolare a ciascuno dei destinatari, Stato, Regione e Comune.
4. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, alla Divisione VIII e alle Sezioni copia del prospetto di cui al comma 1, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. Le Sezioni procedono al controllo del prospetto presentato.

CAPO II – REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA

Articolo 42
(Indicazioni generali)
1. Il presente Capo disciplina le modalità di realizzazione e gestione dei sistemi di misura della produzione di idrocarburi ottenuta nelle concessioni di coltivazione di giacimenti nazionali, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto, in materia di corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, dall’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni.

Articolo 43
(Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per:
a) «sistema di misura»: il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la eventuale telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:
I. le valvole di intercettazione ove presenti e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
II. il misuratore dei volumi di gas;
III. il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
IV. i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger);
V. i dispositivi, ove presenti, di registrazione meccanica delle condizioni di esercizio (manotermografo o registratore triplex di pressione, temperatura e pressione differenziale);
VI. per gli idrocarburi liquidi, serbatoi e cisterne tarati o altro sistema tecnicamente idoneo.
b) misura diretta: quella ottenuta mediante misuratori che forniscono direttamente la quantità misurata, alle condizioni di esercizio;
c) misura indiretta: quella ottenuta mediante misuratori che rilevano proprietà o grandezze fisiche che sono funzione della corrente di fluido da misurare;
d) condizioni di esercizio: temperatura e pressione di esercizio;
e) condizioni di riferimento: temperatura 15°C e pressione 1,01325 bar;
f) concessionario: il titolare della concessione di coltivazione mineraria per idrocarburi liquidi e/o gassosi;
g) misura meccanica: misura nella quale i parametri di flusso sono rilevati, in modo continuo, mediante registratori meccanici (registratori “triplex”, “manotermografi”, ecc);
h) misura automatizzata: misura nella quale i parametri di flusso rilevati in campo, sono trasmessi, mediante trasmettitori elettronici, ad un flow-computer per il calcolo automatico della portata;
i) flow-computer e correttore di volume: apparecchiatura elettronica che gestisce un software per la elaborazione dei dati trasmessi dal misuratore in campo e dagli elementi secondari, i quali forniscono i dati necessari per il calcolo dei volumi e la conversione degli stessi alle condizioni di riferimento.
Valgono le ulteriori definizioni dell’articolo 2.

Articolo 44
(Unità di misura)
1. La rilevazione delle quantità di idrocarburi liquidi prodotti è espressa in tonnellate; il calcolo di conversione da volume a peso deve essere eseguito determinando la densità del prodotto a 15 gradi centigradi mediante le tavole ad unità metriche ASTM-IP (Petroleum Measurement Tables), in conformità a quanto praticato dall’Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.
2. La rilevazione delle quantità di idrocarburi gassosi prodotti è espressa in metri cubi alle condizioni di riferimento (Smc: 15°C e 1,01325 bar); il calcolo di conversione del volume è fatto in conformità alle leggi dei gas perfetti, apportandovi le correzioni per le deviazioni da tali leggi; i fattori di compressibilità, alle condizioni di riferimento e di esercizio, sono calcolati in accordo alle norme ISO previste per tale calcolo.
3. La rilevazione in energia delle quantità di idrocarburi avviate al consumo o immessa nella rete di trasporto, è espressa in MegaJoule.

Articolo 45
(Sistema di misura)
1. Per la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti sono ammessi sistemi di misura diretta o indiretta.
2. Il sistema di misura realizzato conforme alla vigente normativa, alle norme dell’UNI, del CEI o di altri organismi di normalizzazione dell’Unione Europea o dei suoi Stati membri o di Stati che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considera eseguito secondo la regola dell’arte.
3. Fatte salve le caratteristiche minerarie della misura i sistemi di misura devono permettere la comparabilità con gli altri sistemi di misura adottati nei differenti settori della filiera di produzione e distribuzione degli idrocarburi.

Articolo 46
(Realizzazione del sistema di misura)
1. Ai fini della realizzazione o adeguamento del sistema di misura, il concessionario presenta alla Sezione competente per territorio una denuncia di esercizio congiuntamente al progetto del sistema di misura, che deve essere funzionale in rapporto sia al tipo che alla quantità di idrocarburi da misurare.
2. Il progetto deve essere corredato almeno della seguente documentazione:
a) descrizione del sistema di misura, delle norme tecniche di riferimento e, per ognuno dei componenti, delle specifiche tecniche ed eventuali certificazioni metrologiche, nonché di ogni altro elemento atto ad attestare che quanto realizzato risponde alle norme tecniche di riferimento per il sistema di misura realizzato;
b) schema grafico quotato del sistema di misura, con evidenziati tutti gli elementi, anche dimensionali, regolati dalla norma tecnica di riferimento e che risultano rilevanti in rapporto al sistema di misura adottato;
c) per gli strumenti di misura venturimetrici, il dettaglio dimensionale del tronco venturimetrico e dell’apparato porta-diaframma, nonché il certificato di calibratura del diaframma, il rapporto di misurazione del portadiaframma, il rapporto di calibratura dei tratti monte/valle della tubazione;
3. Qualora la Sezione non comunichi eventuali osservazioni e/o prescrizioni in merito al progetto del sistema di misura di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, il concessionario può dare avvio ai lavori.
4. I componenti e le apparecchiature che costituiscono il sistema di misura devono soddisfare i requisiti essenziali richiesti per la loro libera circolazione e utilizzazione nel mercato comunitario e nello spazio economico europeo.
5. La conformità é attestata dal titolare dell’impianto che può avvalersi di organismi competenti in materia, accreditati nell’ambito del quadro regolatorio del regolamento (CE) n. 765/2008, nonché di organismi notificati per le apparecchiature e gli strumenti disciplinati da normative comunitarie di armonizzazione tecnica.
6. L’impianto in cui é collocato un sistema di misura con contatore volumetrico deve consentire l’applicazione temporanea di un misuratore con funzione di controllo.
7. L’attestato di conformità è conservato a cura del concessionario ed é aggiornato ad ogni intervento di manutenzione comportante la sostituzione, la modifica di apparecchiature e di strumenti presenti nel sistema di misura. Copia dell’attestato, nonché dei successivi aggiornamenti, è inoltrata alla Sezione.
8. Ai fini dell’eventuale controllo della strumentazione prima del definitivo montaggio, il concessionario deve comunicare in tempi utili alla Sezione competente, la disponibilità in campo della strumentazione stessa.
9. Qualora occorra, il concessionario comunica alla Sezione le eventuali variazioni apportate in fase realizzativa.

Articolo 47
(Esercizio del sistema di misura)
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il concessionario predispone il piano di gestione annuale del sistema di misura dando evidenza delle fasi di controllo e di esercizio da svolgere. Il piano é comunicato alla Sezione.
2. Per i sistemi di misura non equipaggiati con gascromatografo, i dati relativi alla qualità del gas sono aggiornati ogni mese, sulla base di analisi eseguite da laboratorio abilitato; qualora la linea di misura è adibita alla misura di gas prodotto da un determinato giacimento che garantisca stabilità delle caratteristiche della qualità del gas, l’aggiornamento è effettuato ogni sei mesi.
3. Nel sistema di misura automatizzato l’accesso alla programmazione del flow-computer deve poter essere inibito mediante apposizione di sigillo; l’eventuale intervento nella programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche del sistema di misura deve comunque risultare dalla stampa in automatico dell’intervento stesso o dell’intera nuova programmazione.
4. La Sezione effettua periodicamente il controllo di esercizio del sistema di misura mediante l’accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che lo compongono.
5. I criteri per l’esecuzione dei controlli dei sistemi di misura sono indicati nei decreti previsti dall’ultimo periodo del comma 2, dell’articolo 7 del decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il controllo di esercizio è operato tramite strumenti di riferimento che devono presentare accuratezza non inferiore a quella degli stessi strumenti sottoposti a controllo di esercizio.
6. La Sezione si avvale dei Laboratori dell’U.N.M.I.G. per le verifiche dei sistemi di misura e per i controlli sulla qualità del gas.
7. Le spese per i controlli e le verifiche periodiche, di cui ai commi 4, 6 e al comma 8 dell’articolo 46, sono a carico del richiedente.
8. I rapporti di taratura degli strumenti in campo devono essere tenuti a disposizione della Sezione.

Articolo 48
(Attuazione)
1. I sistemi di misura e le linee di misura in servizio alla data del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il termine di due anni ed a tal fine il concessionario presenta denuncia di esercizio alla Sezione competente per territorio. Possono essere concesse proroghe su richiesta del titolare in caso di comprovate difficoltà, ma comunque il termine ultimo non eccede i cinque anni.
2. Fino all’adeguamento di cui al comma 1, restano valide le previgenti approvazioni rilasciate dalle Sezioni.
3. Negli accordi di cui al comma 4 dell’articolo 1, possono essere previste modalità per l’effettuazione dei controlli dei sistemi di misura da parte delle Regioni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49
1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all’amministrazione ai sensi del presente disciplinare dai permissionari e dai concessionari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge n. 613/67.

Articolo 50
1. Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze all’Amministrazione. Detto verbale, ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato, sarà sottoscritto da funzionari rispettivamente della Sezione e della competente Agenzia del Demanio.
2. La Sezione accerta preventivamente, in contraddittorio con il concessionario, l’esistenza e la consistenza delle pertinenze da devolvere allo Stato.

Articolo 51
1. I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito dei permessi e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del Regio decreto n. 1443/27.

Articolo 52
1. Per l’installazione, l’uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e la coltivazione, nonché per la custodia ed il trasporto dei prodotti ottenuti, debbono essere osservate, in quanto applicabili, anche le vigenti norme di carattere doganale, economico e valutario e quelle in materia di imposta di fabbricazione.
Articolo 53
1. Nel caso di decadenza o rinuncia, parziale o totale, di un titolo minerario è comunque dovuto il canone per l’anno in corso al momento del provvedimento.

Articolo 54
1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41 comma 1, costituisce causa di decadenza, ai termini degli articoli 38 e 39 della legge n. 6 e degli articoli 41 e 42 della legge 613.

Articolo 55
1. E’ abrogato il decreto ministeriale 6 agosto 1991 recante “Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”. Le circolari del Ministero o parti di esse in contrasto con il presente decreto si intendono abrogate.
2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente decreto, pubblicato nel sito internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.I.G.

Roma, 26 aprile 2010

IL MINISTRO: SCAJOLA