Decreto Ministeriale 24 marzo 2006

Collaudi e verifiche degli impianti ed attrezzature di competenza dell’Autorità di vigilanza svolti dal personale tecnico degli Uffici Nazionali Minerari per gli Idrocarburi e la Geotermia della DGERM

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Visti gli articoli 31, 34 e 102 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante l’attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della 92/104/CEE relativo alla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle industrie a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in data 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite le modalità delle verifiche e dei collaudi da parte dell’Autorità di vigilanza;
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) in data 7 luglio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 luglio 2005, n. 165, con il quale è stato determinato il tariffario delle prestazioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;
Considerato che le Sezioni di Bologna, Roma e Napoli dell’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie (rispettivamente Uffici F5, F6 ed F7) svolgono, ai sensi degli articoli 31 e 34 del citato decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, le verifiche periodiche riguardanti l’efficienza degli organi di sollevamento, delle reti di terra di impianti elettrici ed apparecchiature in pressione negli impianti costituenti pertinenze di concessione di coltivazioni e di stoccaggio di idrocarburi;
Considerato, altresì, che gli oneri delle predette verifiche sono posti, ai sensi dell’articolo 102 del suddetto decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, a carico delle richiedenti Società titolari delle concessioni e che gli importi relativi devono essere versati in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive;
Ritenuta applicabile, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, ai sensi del comma 1 del citato articolo 102 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, alle verifiche periodiche in questione la tariffazione e le modalità previste dai citati decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in data 22 luglio 1986, e del Presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) in data 7 luglio 2005;

DECRETA:

Articolo unico
1. I collaudi e le verifiche degli impianti ed attrezzature di competenza dell’Autorità di vigilanza svolti dal personale tecnico degli Uffici Nazionali Minerari per gli Idrocarburi e la Geotermia della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie (rispettivamente Uffici F5, F6 ed F7), ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, sono eseguiti con oneri a carico dei titolari di titoli minerari. Si applicano le modalità e le tariffe previste dai decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 22 luglio 1986, e successive modifiche ed integrazioni, e del Presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro in data 7 luglio 2005.
2. Le somme dovute sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, al capo XVIII, capitolo 3602 “Rimborsi e concorsi diversi, dipendenti da spese inscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive”, per essere successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
Il presente decreto sarà inviato per i previsti adempimenti all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle attività produttive.

Roma, 24 marzo 2006

Il Ministro
SCAJOLA