Decreto Ministeriale 22 luglio 2011

Modifica al comma 3 dell’articolo 4 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2010 recante le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori per la cessione delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (di seguito: decreto legislativo n. 625/96), ed in particolare le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione, come modificate dall’articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché integrate dall’articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato e integrato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
VISTO l’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l’accesso dei piccoli e medi operatori, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito: l’Autorità) sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 176 del 31 luglio 2007, con il quale sono stabilite le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
VISTO l’articolo 30, comma 2, della legge n. 99/2009 che dispone che il Gestore del mercato elettrico, ora Gestore dei mercati energetici; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 103 del 5 maggio 2010, recante le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori nell’ambito della Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 200 del 27 agosto 2010, recante le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori per la cessione delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
RITENUTO opportuno, modificare l’articolo 4, comma 3 del citato decreto 6 agosto 2010 al fine di rendere la disposizione coerente con il valore medio annuale della quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinata ogni trimestre dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della Delibera n. 52/99 e successive modificazioni,

DECRETA:

Articolo Unico
1. Il comma 3 dell’articolo 4 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 recante le modalità di offerta e gli obblighi degli operatori per la cessione delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, è sostituito dal seguente: “3. Non sono accettate offerte in acquisto inferiori all’indice QE di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 625/96, pubblicato annualmente con comunicato ministeriale, in data antecedente l’offerta, sul sito internet della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche.”
2. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale ed agli operatori della Piattaforma di negoziazione del gas naturale.
3. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero, se anteriore, dalla data della sua notifica ai soggetti interessati per le norme ad essi applicabili.

Il Ministro: ROMANI