Decreto Ministeriale 18 giugno 2010

Disposizioni sulla realizzazione e la gestione dei sistemi di misura delle reti di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166, di seguito decreto-legge 135/2009, recante le disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;
VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 135/2009, recante disposizioni per i sistemi di misura installati nell’ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all’uso e al commercio degli stessi, anche in relazione alla procedura d’infrazione n. 2007/4915;
VISTO in particolare il comma 1 del citato articolo 7 del decreto-legge 135/2009, secondo cui, fra l’altro, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l’interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale e il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, é assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, da adottare ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di seguito decreto legislativo n.164/2000;
VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
VISTO il decreto ministeriale 16 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2008, che emana la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2008, che emana la regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8;
VISTA la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di seguito Autorità, VIS 8/09 per la chiusura dell’istruttoria conoscitiva sulla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006;
VISTA la deliberazione 1 dicembre 2009 – ARG/Gas 184/09 dell’Autorità, recante il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013;
VISTO il parere dell’Autorità espresso con deliberazione 25 febbraio 2010 – PAS 5/10 ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 135/2009;
RITENUTO opportuno emanare il decreto ministeriale, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 135/2009 per le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura installati nell’ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all’uso e al commercio degli stessi anche con riferimento alla Procedura d’infrazione n. 2007/4915;
TENUTO CONTO che l’articolo 7, comma 3, del decreto–legge 135/2009 dispone che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità competenti per l’esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,

DECRETA

Articolo 1 – Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas sul mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotte, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio.
2. Ai fini del presente decreto:
a) «caratteristiche metrologiche» sono le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali del sistema di misura, rintracciabili nei manuali d’uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo;
b) «Codici» sono i codici contenenti regole e modalità per la gestione e il funzionamento delle infrastrutture per il trasporto, la distribuzione, lo stoccaggio di gas naturale, nonché dei terminali di gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, redatti secondo i criteri stabiliti dall’Autorità ai sensi del decreto legislativo 164/2000;
c) «impresa maggiore di trasporto», alla data del presente decreto, é la società Snam Rete Gas Spa;
d) «normativa comunitaria di armonizzazione», la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
e) «titolare dell’impianto», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà del sistema di misura o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità;
f) «sistema di misura» é il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:
(i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
(ii) il misuratore dei volumi di gas;
(iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
(iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger).
3. Valgono le ulteriori definizioni dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 e dei relativi decreti applicativi.

Articolo 2 – Realizzazione del sistema di misura
1. Il sistema di misura deve presentare caratteristiche metrologiche idonee a consentire tra i soggetti del sistema del gas naturale il negoziato per la prestazione di servizi e la transazione di beni, con le modalità stabilite nei Codici di cui al decreto legislativo 164/2000.
2. Il sistema di misura é realizzato in corrispondenza di:
a) punti di ingresso nella rete nazionale dei gasdotti per l’importazione del gas naturale, tramite gasdotto o terminale di gas naturale liquefatto (GNL);
b) punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti per l’esportazione del gas naturale;
c) punti di consegna e riconsegna del gas per gli stoccaggi di gas naturale;
d) punti di interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione.
3. Il titolare dell’impianto realizza o adegua il sistema di misura secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente ed é responsabile della corretta installazione dello stesso. Il sistema di misura realizzato in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri organismi di normalizzazione dell’Unione europea o dei suoi Stati membri o di Stati che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considera eseguito secondo la regola dell’arte.
4. I componenti e le apparecchiature che costituiscono il sistema di misura devono soddisfare i requisiti essenziali richiesti per la loro libera circolazione e utilizzazione nel mercato comunitario e nello spazio economico europeo.
5. La conformità é attestata dal titolare dell’impianto che può avvalersi di organismi competenti in materia, accreditati nell’ambito del quadro regolatorio del regolamento (CE) n. 765/2008, nonché di organismi notificati per le apparecchiature e gli strumenti disciplinati da normative comunitarie di armonizzazione tecnica.
6. L’impianto in cui é collocato il sistema di misura deve consentire l’applicazione temporanea di un misuratore con funzione di controllo eseguibile anche da parte di soggetti terzi. Le modalità di effettuazione di tali controlli sono stabilite con il decreto di cui all’articolo 7, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 135/2009 richiamato nelle premesse.
7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro 180 giorni dall’aggiornamento della normativa vigente é redatto, a cura del titolare dell’impianto, l’attestato di conformità di cui al comma 5 secondo lo schema indicato nell’allegato A, di ogni sistema di misura in esercizio. Con provvedimento ministeriale possono essere apportate modifiche allo schema di attestato di conformità.
8. L’attestato di conformità è conservato a cura del titolare dell’impianto di misura ed é aggiornato ad ogni intervento di manutenzione comportante la sostituzione, la modifica di apparecchiature e di strumenti presenti nel sistema di misura. Copia dell’attestato, nonché dei successivi aggiornamenti, é inoltrata con procedura informatizzata all’impresa maggiore di trasporto del gas naturale.
9. Con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, l’impresa maggiore di trasporto del gas naturale provvede alla raccolta, aggiornamento e organizzazione dei dati e delle informazioni degli attestati, redatti conformemente alle disposizioni del comma 7, dei sistemi di misura installati nelle infrastrutture del sistema del gas
indicate al comma 2. L’accesso ai dati, anche in forma aggregata, da parte di terzi é consentito previa approvazione da parte dell’Autorità.

Articolo 3 – Gestione dei sistemi di misura
1. Il titolare dell’impianto di misura ha l’obbligo di garantire la continuità di esercizio del sistema. Il ricorso al by-pass dell’impianto, ove presente, é consentito al solo fine di garantire la continuità del servizio di fornitura del gas e solo per il tempo strettamente necessario a ultimare gli interventi finalizzati al ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio. L’utilizzo del sistema di by-pass deve essere tracciabile. Il titolare dell’impianto comunica il ricorso al by-pass agli utenti dell’impianto di misura ed ai terzi interessati con modalità stabilite nei Codici.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il titolare dell’impianto predispone il piano di gestione annuale del sistema di misura dando evidenza delle fasi di controllo di esercizio da svolgere secondo i criteri di cui all’articolo 4. Il piano é comunicato all’impresa maggiore di trasporto, agli utenti dell’impianto di misura ed ai terzi interessati, con modalità stabilite nei Codici.
3. L’impresa maggiore di trasporto del gas naturale, con la finalità di cui all’articolo 2, comma 9, monitora i programmi dei controlli di esercizio segnalando tempestivamente al Ministero e all’Autorità eventuali criticità.

Articolo 4 – Esercizio dei sistemi di misura
1. Il titolare dell’impianto effettua periodicamente, con modalità stabilite nei Codici, il controllo di esercizio del sistema di misura mediante l’accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che lo compongono.
2. Il controllo di esercizio degli strumenti é operato tramite strumenti di riferimento che devono presentare accuratezza non inferiore a quella degli stessi strumenti sottoposti a controllo di esercizio.
3. La riferibilità metrologica degli strumenti di riferimento é assicurata da certificazione di taratura di un laboratorio accreditato ai sensi del regolamento (CE) 765/2008.
4. Il programma dei controlli di esercizio del sistema di misura é comunicato agli utenti dell’impianto di misura ed ai terzi interessati con modalità stabilite nei Codici. L’esito del controllo di esercizio, formulato secondo l’allegato B, è conservato a cura del titolare dell’impianto, nonché comunicato all’impresa maggiore di trasporto del gas naturale attraverso procedura informatica. Con provvedimento ministeriale possono essere apportate modifiche allo schema disposto nell’allegato B.

Articolo 5 – Integrazione dei Codici
1. Le integrazioni dei Codici che si rendono necessarie per l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, sono effettuate, entro due mesi dalla data di approvazione del Piano di adeguamento e di manutenzione di cui all’articolo 6, comma 1, con le modalità per l’aggiornamento previste dai medesimi Codici.

Articolo 6 – Adeguamento dei sistemi di misura
1. Con la finalità di adeguare i sistemi di misura di cui all’articolo 2, comma 2, per le funzioni di misura su base oraria e la tele trasmissione del dato, con protocollo condiviso con l’impresa maggiore di trasporto, nonché per realizzare un sistema nazionale di misura armonizzato, sulla base dei dati e delle informazioni raccolti in conformità all’articolo 2, comma 9, l’impresa maggiore di trasporto elabora il Piano di adeguamento e di manutenzione dei sistemi di misura (di seguito: Piano), di cui all’articolo 8 dell’allegato B della Deliberazione 1 dicembre 2009 – ARG/gas 184/09, nonché Rapporti annuali sullo stato di avanzamento del Piano (di seguito: Rapporti annuali) entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Piano e i Rapporti annuali sono presentati alle competenti Direzioni Generali del Dipartimento dell’energia del Ministero per la valutazione di coerenza con le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura stabilite dal presente decreto ministeriale. Il piano presenta inoltre le procedure per il mantenimento nel tempo delle specifiche funzionali dei sistemi di misura. Il Piano di adeguamento e i Rapporti annuali sono approvati dal Ministero, sentita l’Autorità, entro il termine di 90 giorni. Il provvedimento ministeriale di approvazione presenta misure vincolanti per i titolari degli impianti.
3. In caso di inadempimento al Piano, l’impresa maggiore di trasporto, con la finalità di cui all’articolo 2, comma 9, segnala tempestivamente al Ministero e all’Autorità eventuali criticità per i seguiti di competenza nei confronti dei titolari degli impianti.

Articolo 7 – Norme finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
Il presente decreto, pubblicato anche nel sito internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero, se anteriore, dalla data della sua notifica ai soggetti interessati per le norme ad essi applicabili.

Roma, 18 giugno 2010

IL MINISTRO: BERLUSCONI