Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 16 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche»;
Visto il comma 1 del citato art. 16 che demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e delle modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Interministeriale 8 marzo 2013, di approvazione della Strategia energetica nazionale;
DECRETA:
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Una quota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), versata dai soggetti di nuova costituzione che hanno sede legale nelle regioni a statuto ordinario e svolgono nelle stesse regioni, in base a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, le attività di coltivazione relative a progetti di sviluppo presentati a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, individuate dalla codifica ATECO B06, relativamente alla attività prevalente, è iscritta in apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato di seguito “Fondo”. La quota è determinata applicando all’imposta complessivamente versata dai soggetti di cui al comma 1, nettizzata come indicato al comma 2 dell’art. 2, l’aliquota del 30 per cento, fino ad un ammontare non superiore a euro 130.000.000, e l’aliquota del 15 per cento sull’eccedenza. I soggetti di cui al primo periodo non possono esercitare le opzioni di cui agli articoli 115 e 117 del TUIR.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, relativi agli Accordi di sviluppo di cui all’art. 3.
3. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo regionale, provinciale o locale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.
4. La quota di cui al comma 1 è riferita all’imposta sul reddito delle società relativa ai nuovi progetti di sviluppo, di cui al medesimo comma 1, coerenti con la strategia energetica nazionale e realizzati nell’ambito di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma.
Art. 2
Programmazione del Fondo ed individuazione degli interventi o dei programmi da finanziare
1. L’imposta versata dai soggetti di cui all’art. 1 affluisce distintamente per saldo e acconto in appositi articoli del capitolo 1024 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio statale.
2. Annualmente, una quota corrispondente alla misura di cui all’art. 1, comma 1, delle somme affluite nell’esercizio precedente agli appositi articoli di cui al comma 1, nettizzate dei crediti IRES utilizzati in compensazione in sede di versamento unitario con il modello F24 ovvero rimborsati dall’Agenzia delle entrate è iscritta – comunque per un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro annui – sul Fondo, per essere destinata al finanziamento degli interventi indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 1. Fermo restando il limite massimo di iscrizione di 50 milioni di euro, nel caso in cui la predetta quota superi l’importo di 50 milioni di euro, ai fini della ripartizione delle risorse del fondo tra i territori di insediamento dei nuovi impianti produttivi che hanno generato il maggior gettito, si adotterà il criterio proporzionale.
3. L’iscrizione annuale di cui al comma 2 ha luogo con il disegno di legge di assestamento del bilancio per l’esercizio in corso.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate comunica ai Ministeri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico l’ammontare dei versamenti IRES e delle compensazioni di crediti IRES effettuati, nell’anno precedente, dai soggetti di cui all’art. 1, attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, distinti per soggetto passivo, nonché l’importo dei rimborsi di crediti IRES erogati, nello stesso periodo, in favore dei medesimi soggetti. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo
economico comunica all’Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio, l’elenco dei soggetti, con i relativi codici fiscali, per i quali occorre fornire le informazioni.
5. Entro il successivo mese di ottobre il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, per la conseguente ripartizione delle risorse del Fondo, l’elenco degli interventi o dei programmi da finanziare rientranti negli accordi di cui all’art. 3, nel limite delle risorse disponibili.
Art. 3
Accordi istituzionali di sviluppo
1. Per le finalità di cui all’art. 1, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula con ogni Regione e amministrazione competente per i nuovi progetti di sviluppo di cui all’art. 1, comma 4, specifici accordi istituzionali di sviluppo ai sensi della normativa vigente (di seguito «Accordo») per individuare gli interventi infrastrutturali e occupazionali finanziati con il Fondo, nonché i tempi e le modalità di attuazione, di monitoraggio e revoca in caso di mancato utilizzo delle risorse. L’accordo viene aggiornato annualmente sulla base delle risorse che si rendono disponibili e del monitoraggio degli interventi.
2. Ogni Accordo esplicita per ogni intervento il crono-programma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo inoltre le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all’intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, l’Accordo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo crono-programma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza.
3. La progettazione, l’approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nell’accordo istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.
4. Le risorse del Fondo, ripartite a favore degli interventi o programmi individuati ai sensi dell’art. 2, comma 5, sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la piena tracciabilità delle risorse attribuite, iscrivono nei relativi bilanci fondi a destinazione vincolata attribuendo loro una autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo,.
5. L’attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Ministero dello sviluppo economico che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell’ambito delle competenze istituzionali. Ai fini del monitoraggio dell’intervento, i dati relativi agli interventi finanziati confluiscono nella banca dati di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società costituite a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, che realizzano nuovi progetti di cui all’art. 1, comma 4 .
2. Il presente decreto si applica per i dieci periodi di imposta successivi al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti relativi ai nuovi progetti di sviluppo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2013
Il Ministro dell’economia e delle finanze: SACCOMANNI
Il Ministro dello sviluppo economico: ZANONATO