Decreto Ministeriale 11 aprile 2019

Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l’anno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

di concerto con

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto l’articolo 19 del citato decreto che, nel disciplinare la corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce che le riduzioni del valore unitario delle aliquote – determinate al comma 6 per l’anno 1997 – siano per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle finanze, per le funzioni ora attribuite all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e sentita la Commissione prevista al citato comma 7;

Visto l’andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria, di cui occorre tenere conto – ai sensi dell’articolo 19, comma 7 del decreto legislativo n. 625/1996 – ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997;

Considerato l’articolo 1, commi 93 e 94, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – legge sul riordino del settore energetico – che modifica l’articolo 19 del decreto legislativo n. 625/1996, in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi;

Visto il decreto interministeriale 22 marzo 2013 con il quale le riduzioni del valore unitario delle aliquote della produzione dell’anno 2012 sono state oggetto della più recente rideterminazione;

Considerato che le variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria, osservate con ricorso agli indicatori ISTAT, consentono di definire per l’anno 2019 l’invarianza delle riduzioni del valore unitario dell’aliquota di prodotto della coltivazione degli idrocarburi liquidi, riconosciuta con il decreto interministeriale 23 marzo 2018;

Sentita nel corso della seduta del 9 aprile 2019 la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie – C.I.R.M. – Sezione c), istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, che assolve alle funzioni della Commissione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 625/1996 e che opera in qualità di organo tecnico consultivo presso la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche per effetto del decreto ministeriale 30 ottobre 2015,

DETERMINA:

Art. 1 – Le riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto previste al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono confermate per le produzioni dell’anno 2018 nelle seguenti misure:

–           20,6144 euro per tonnellata di olio prodotto in terraferma;

–           41,2287 euro per tonnellata di olio prodotto in mare;

–           0,000687 euro/kg per ogni 5 km di condotta, con esclusione dei primi 30 km, e con un massimo di 20,6144 euro/tonnellata.

Art. 2 – Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 3 – Gli effetti giuridici conseguenti alle disposizioni del presente decreto sono efficaci dalla data di pubblicazione nel sito internet della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma 11 aprile 2019

Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Il Direttore generale: TIBERI

Per il Ministero dello sviluppo economico – Il Direttore generale: ROMANO