Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59

Come modificata dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.

 

[omissis]

Titolo II – Sviluppo economico e attivita’ produttive
Capo V – Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 28.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia “energia” concernono le attivita’ di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.
Art. 29
Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonche’ l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l’importazione, l’esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;
c) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell’energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell’energia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull’Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA);
f) l’impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche’ le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l’emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l’esercizio delle attivita’ elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonche’ le competenze di cui all’articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalita’;
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche’ gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
l) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia minerariain mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d’intesa con la regione interessata secondo modalità procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;
m) l’imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
n) l’attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresi’ le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la regione interessata. In mancanza dell’intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l’articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell’Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

Art. 30.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all’elettricita’, all’energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell’articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino gia’ formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d’indirizzo ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all’articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e’ affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell’ammissibilita’ delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonche’ dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita’ di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalita’ della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell’1 per cento delle disponibilita’ conseguite annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonche’ compiti di assistenza agli stessi per le attivita’ di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.

Art. 31.
Conferimento di funzioni agli enti locali
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformita’ a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni: a) la redazione e l’adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Titolo II – Sviluppo economico e attivita’ produttive
Capo VI – Miniere e risorse geotermiche

Art. 32.
Definizioni
1. Le funzioni amministrative relative alla materia “miniere e risorse geotermiche” concernono le attivita’ di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche e dell’anidride carbonica ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attivita’.

Art. 33.
Funzioni e compiti riservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) l’approvazione di disciplinaritipo per gli aspetti di interesse statale;
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all’estero, la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi all’industria mineraria;
e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
g) l’inventario delle risorse geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
n) il riconoscimento dell’idoneita’ dei prodotti esplodenti e la enuta del relativo elenco.

Art. 34.
Conferimento di funzioni alle regioni
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell’osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresi’ delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonche’ le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l’erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonche’ degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attivita’ minerarie.
4. E’ altresi’ delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell’articolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresi’ alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell’articolo 33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all’autorita’ regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per i compiti di spettanza di questo.
7. Nulla e’ innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all’autorita’ regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente. 8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.

Art. 35.
Valutazione di impatto ambientale
1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all’articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall’entrata in vigore delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

Art. 36.
Abrogazioni
1. Dalla data dell’attuazione delle deleghe previste all’articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.

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Testo completo del Decreto legislativo
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59