Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n 42
Come modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134
Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto, tra l’altro, (con l’art. 40, comma 1) la modifica dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85.
Di seguito si riporta un estratto dell’articolo modificato. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
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Art. 3
Attribuzione e trasferimento dei beni
1. Ferme restando le funzioni amministrative gia’ conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, le miniere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e, i beni del demanio marittimo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) ed i beni del demanio idrico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
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Testo completo del Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85
Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n 42