Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201

Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo

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Art. 1
Finalità 1.
Il presente decreto istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l’uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell’ambiente marino e costiero mediante l’applicazione dell’approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

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Art. 4
Obiettivi e requisiti della pianificazione dello spazio marittimo
1. La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell’acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell’ambiente, compresa la resilienza all’impatto del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi.
2. La pianificazione dello spazio marittimo è elaborata ed attuata applicando l’approccio ecosistemico e tenendo conto:
a) delle peculiarità delle regioni marine, delle pertinenti attività e dei pertinenti usi attuali e futuri e dei relativi effetti sull’ambiente, nonché delle risorse naturali;
b) degli aspetti economici, sociali e ambientali nonché degli aspetti relativi alla sicurezza degli usi civili e produttivi del mare;
c) delle interazioni terra-mare, anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri processi di pianificazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali o informali.

Art. 5
Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo
1. La pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l’elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:
a) zone di acquacoltura;
b) zone di pesca;
c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l’estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico;
e) zone di addestramento militare;
f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette;
g) zone di estrazione di materie prime;
h) ricerca scientifica;
i) tracciati per cavi e condutture sottomarine;
l) turismo;
m) patrimonio culturale sottomarino.
2. Per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, viene redatto un piano di gestione dello spazio marittimo che include la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove previste.
3. I piani e programmi esistenti che prendono in considerazione le acque marine e le attività economiche e sociali ivi svolte, nonché quelli concernenti le attività terrestri rilevanti per la considerazione delle interazioni terra-mare, elaborati ed attuati ai sensi delle disposizioni europee e nazionali previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inclusi ed armonizzati con le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo.
4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni responsabili dei piani e programmi di cui al comma 3 forniscono all’Autorità competente di cui all’articolo 8 le informazioni relative agli stessi.
5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati dal Comitato tecnico di cui all’articolo 7 e, prima della approvazione, sono trasmessi al Tavolo interministeriale di coordinamento di cui all’articolo 6 che ne attesta la corrispondenza con il processo di pianificazione definito nelle linee guida di cui all’articolo 6, comma 2. I piani di gestione dello spazio marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31 dicembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I piani di gestione dello spazio marittimo sono aggiornati secondo le modalità e le tempistiche definite dalle linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, e comunque entro dieci anni dalla loro prima approvazione.

Art. 6
Tavolo interministeriale di coordinamento
1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attività afferenti lo spazio marittimo è costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, della difesa, dell’istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo interministeriale di coordinamento, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, definisce per ogni sottoregione marina le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l’individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
Comitato tecnico
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità competente, è istituito un Comitato tecnico che elabora, per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all’articolo 6, comma 2, i piani di gestione dello spazio marittimo.
2. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
d) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
e) due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo;
f) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di riferimento. Nel caso in cui più Regioni fanno parte di una area marittima di riferimento, il Comitato è composto da un rappresentante di ogni Regione interessata.

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Testo completo del Decreto legislativo
Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201
Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.