Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n 114
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Art. 22
Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All’Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
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c) il punto 7) è sostituito dai seguenti: «7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare; 7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas naturale; 7.2) rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun o esplosivo.»;
d) il punto 7-quater) è sostituito dal seguente: «7-quater) impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.»;
e) dopo il punto 7-quater è inserito il seguente: «7-quinquies) attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose; sostanze radioattive.»;
f) il punto 8 è sostituito dal seguente: «8) Stoccaggio: di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m3; sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3; di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 20.000 m3; di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.»;
g) il punto 9 è sostituito dal seguente: «9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2 ) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta»;
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Art. 25
Disposizioni attuative
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6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali.
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Testo completo del Decreto legislativo
Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104
Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.