Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Come convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27

 

[omissis]
Art. 14
(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese).
1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l’offerta alle imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall’estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.
3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva, e la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti. Le stesse procedure di asta competitiva sono utilizzate anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all’offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.
3 bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è offerto, nell’anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, ai soggetti individuati allo stesso punto 2) mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile al seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 e’ ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l’avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, anche attraverso l’impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacità lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorità dell’Unione europea e dei Paesi terzi interessati.
6. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

[omissis]
Art. 16
Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa occorrente all’attuazione del presente articolo.
2. Le attività di cui all’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

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NOTA:
L’articolo 38, comma 2 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ha apportato modifiche all’articolo 14 sostituendo il comma 3 e aggiungendo il comma 3 bis.

 

Testo completo del Decreto Legge
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Come convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27