Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21
Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonchè disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico
L’articolo 11 prevede Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie
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Articolo 11
Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie
All’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b):
1) al primo periodo:
1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e» sono soppresse;
1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono inserite le seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;
1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui al comma 8, lettera b)»;
2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 10, lettera a)»;
3) il terzo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I contitolari di una medesima concessione di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la facoltà di partecipare alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all’incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all’attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l’intesa della regione interessata è acquisita nell’ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L’attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell’ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell’impatto ambientale è svolta congiuntamente per l’insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell’istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo si applicano, su richiesta dell’interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all’ottavo periodo, resta ferma la possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata.»;
d) al comma 8:
1) alla lettera b), dopo le parole «di cui al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;
2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui alla lettera b)»;
e) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole «ammessi alla specifica procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati assegnatari nell’ambito della procedura di cui al comma 8»;
2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;
f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al costo asseverato ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8, lettera b)»;
g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole «siano trasferiti» è inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio di aggregazione»;
h) al comma 13:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata residua del contratto. In ogni caso, all’attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas.»
1-bis.
Al fine di garantire l’unitarietà funzionale dei progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali nonché il bilanciamento tra impatti ambientali e benefici socio-economici derivanti dall’intero ciclo di vita delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile, all’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle attività di cui ai punti 7) e 7.1) dell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l’istanza di VIA comprenda l’intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell’istanza medesima, l’autorità competente esprime un unico giudizio di compatibilità ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale riferito all’intero ciclo di vita dell’opera può essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilità dei dati perché acquisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibilità ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria della verifica, prima dell’avvio della fase di esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza, l’autorità competente valuta eventuali azioni correttive”.
1-ter.
Le disposizioni del comma 7-ter dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora ottenuto il definitivo giudizio di compatibilità ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione già presentata con gli elementi necessari per la valutazione dell’intero ciclo di vita del progetto, senza che ciò comporti la decadenza degli atti procedimentali già adottati
2. All’articolo 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche aggregati;
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto, non è consentita, in ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie d’origine sulle altre voci di costo del contratto.»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di compravendita è data evidenza delle singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali standard rese disponibili dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la conformità dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano incentivato ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le società del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria della domanda e dell’offerta di biometano.»
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell’adozione di una disciplina organica della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell’attribuzione di apposite competenze regolatorie all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), l’Autorità stessa definisce un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonché per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi.
L’ARERA provvede all’attuazione del primo periodo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-bis.
All’articolo 45-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2027