Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Come convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221
(modifiche al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22).

 

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Articolo 34

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18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l’originaria scadenza sia l’applicazione dell’articolo 1, comma 61, della Legge 23 agosto 2004, n. 239.
19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all’articolo 46 del Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell’originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all’anzidetto completamento.

 

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28. All’articolo 1 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis, e’ inserito il seguente: “3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e’ determinato in funzione dell’energia immessa nel sistema elettrico”.

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Testo completo del Decreto Legge
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Come convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27