Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

L’articolo 2 prevede Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

Testo completo del Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153 su normattiva.it.

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Art. 2
Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

1. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;
c) il comma 13 è abrogato;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell’articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell’articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l’amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l’area in concessione effettivamente funzionale all’attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.

4. All’articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «nove».

5. All’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 4» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest’ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all’articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;
d) il comma 4 è abrogato;
e) ai commi 5, 10 e 13, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».

6. All’articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «10 dicembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «per un importo pari a 1.000 milioni di euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l’importo rimanente».

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