Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

Come convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

Con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2017 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 nella parte in cui non è previsto un idoneo coinvolgimento delle Regioni nella procedura diretta all’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico sulle modalità di conferimento del titolo concessorio unico e di esercizio delle attività connesse.
Secondo la stessa Corte (Ordinanza della Corte Costituzionale n. 203/2017), il Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) è stato annullato a seguito della citata sentenza n. 170/2017, nella quale è stata peraltro esclusa la possibilità di estendere le censure riferite all’impugnato Decreto ministeriale del 25 marzo 2015 al successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), che ha sostituito, con contestuale abrogazione, il medesimo Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 (ord. Corte Cost. n. 203/2017 cit.).

 

Testo completo del Decreto Legge
Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133
Come convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164
Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.