Adeguamento delle modalità procedurali per il riconoscimento del beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, ex articolo 45, della Legge 23 luglio 2009, n 99
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (di seguito: decreto legislativo n. 625/1996);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (di seguito: legge n. 99/2009), ed in particolare l’articolo 45, che istituisce il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore (di seguito: il Fondo);
Visti i commi 4 e 5 dell’articolo 45 sopra citato che, in particolare, dispongono che con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico sono definiti le modalità procedurali e di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti, nonché sono annualmente destinate le somme spettanti a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2010 (di seguito: decreto 12 novembre 2010) con il quale sono state definite le modalità procedurali di utilizzo del Fondo;
Vista la Convenzione stipulata con Poste Italiane SpA in data 29 dicembre 2012, nonché i relativi atti integrativi;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione, n. 96887 del 3 dicembre 2010, con la quale comunica la disponibilità a fornire i dati necessari all’iniziativa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2011 (di seguito: decreto 21 febbraio 2011) con il quale è stato ripartito l’importo del Fondo, costituito per le produzioni del 2009, fra le regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi le cui produzioni non risultavano esentate dalla corresponsione dell’aliquota di prodotto della coltivazione (di seguito: royalty);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2011 (di seguito decreto 30 dicembre 2011) con il quale è stato ripartito l’importo del Fondo sopra indicato, costituito per le produzioni del 2010, fra le regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi le cui produzioni non risultavano esentate dalla corresponsione della royalty;
Vista la determina direttoriale 30 dicembre 2011 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è comunicato l’importo unitario della prima erogazione, pari a 100,70 euro, da accreditarsi sull’apposita carta elettronica distribuita agli aventi diritto della regione Basilicata;
Vista la determina direttoriale 29 ottobre 2012 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è comunicato l’importo unitario della seconda erogazione, pari a 140,25 euro, da accreditarsi sull’apposita carta elettronica distribuita agli aventi diritto della regione Basilicata;
Visto il comunicato direttoriale 18 giugno 2013 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, con il quale si dispone il termine per la presentazione di reclami correlati al mancato accreditamento ad alcuni beneficiari del bonus idrocarburi di 140,25 euro;
Considerato che la Regione Veneto ha impugnato innanzi il TAR del Lazio i provvedimenti attuativi dell’art.45 della legge n. 99/2009 per ottenerne l’annullamento nelle parti in cui i medesimi non disponevano i benefici a favore dei residenti delle regioni che sono interessate dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore;
Considerato che il ricorso è stato accolto con sentenza n. 4172 del 9 maggio 2012 del Tar del Lazio, confermata con sentenza n. 4134 del 6 agosto 2013 del Consiglio di Stato;
Considerato che nelle more del giudizio l’attività di ripartizione e distribuzione del beneficio economico correlato al Fondo è proseguita a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4108 del 17 ottobre del 2012, che non ha ravvisato, in relazione all’ulteriore erogazione del beneficio a favore esclusivo di alcune regioni interessate alla coltivazione di idrocarburi, alcun serio pregiudizio per la regione ricorrente in quanto, nell’ipotesi di esito ad essa favorevole del giudizio, si sarebbero adottate le necessarie misure di conguaglio nei confronti delle prime;
Considerato che il Giudice Amministrativo ha ritenuto che con l’istituzione del Fondo, alimentato in parte preponderante dall’aumento delle royalties a tal fine stabilito, il Legislatore non ha inteso configurare un rapporto di tipo sinallagmatico tra il versamento dell’aliquota (peraltro da parte di soggetti diversi dai destinatari del bonus) e la destinazione dei benefici e che anche le attività correlate ai servizi di rigassificazione possono essere ricomprese nel concetto di produzione e che dunque le quote del Fondo possono essere calcolate utilizzando criteri come quello del valore della produzione effettuata nelle regioni interessate da impianti di rigassificazione, raffrontandolo con il valore della produzione connessa alle attività di estrazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. il Giudice Amministrativo ha ritenuto infine che l’accoglimento del ricorso “non va certo ad incidere sulla legittimità delle ulteriori attività poste in essere dall’Amministrazione (e, in particolare, sulla convenzione in data 29/12/2012….)” con Poste Italiane SpA;
Ritenuto necessario riformare i provvedimenti attuativi dell’art. 45 della legge n. 99/2009 alla stregua dei principi stabiliti dalle citate sentenze e definire modalità di utilizzo del Fondo con esse coerenti, procedendo sia ai conguagli inerenti la ripartizione del Fondo costituito per le produzioni del 2009, di importo pari a € 38.509.302,54 (trentottomilionicinquecentonovemilatrecentodue/54 euro), disposta con il citato decreto 21 febbraio 2011, sia ai conguagli inerenti la ripartizione del Fondo costituito per le produzioni del 2010, di importo pari ad € 55.322.098,87 (cinquantacinquemilionitrecentoventiduemilanovantotto/87 euro) disposta con il citato decreto 30 dicembre 2011 ripartendo gli importi fra le regioni interessate dalle produzioni, ivi comprese quelle non obbligate al pagamento delle royalties, calcolati in relazione alle estrazioni di idrocarburi ivi ottenute e alle attività di rigassificazione ivi effettuate;
Ritenuto necessario, inoltre, escludere dalla ripartizione e dalla erogazione del Fondo, fino al definitivo esito delle controversie, gli importi di € 1.231.765,20 (unmilioneduecentotrentunomilasettecentosessantacinque/20 euro), oggetto di pignoramento disposto nel corso del 2013 a seguito di ingiunzione di pagamento e di € 46.216,38 (quarantaseimiladuecentosedici/38 euro), disposto nello stesso anno a seguito di ulteriore ingiunzione di pagamento, entrambi a valere sul conto corrente infruttifero tramite il quale Poste Italiane Spa ha proceduto ad accreditare le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2010;
Ritenuto necessario corrispondere ai residenti della regione Basilicata il bonus idrocarburi di 140,25 euro di cui alla determina direttoriale 29 ottobre 2012, in relazione alle segnalazioni inoltrate in conformità al comunicato direttoriale 18 giugno 2013;
Considerato che le misure di compensazione e di conguaglio sopra riportate, oltre alle erogazioni originariamente previste dall’articolo 45 della legge n. 99/2009, devono essere effettuate tramite le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2011, di importo pari a 78.953.276,51 euro;
Considerato che occorre inoltre definire la ripartizione del Fondo costituito per le produzioni del 2012, pari a 93.224.035,28 euro;
Considerato che, assolte le misure di compensazione per gli adeguamenti che si rendono necessari in attuazione delle sentenze del Giudice Amministrativo e per le ulteriori necessità sopra richiamate, è emersa l’opportunità di erogare le risorse direttamente ai residenti, secondo le modalità dell’articolo 5 del decreto 12 novembre 2010, tenendo conto della disparità reddituale esistente fra i richiedenti,contribuendo al sostegno economico dei residenti a redditualità meno elevata e provvedendo a estendere anche ai residenti maggiorenni non patentati il beneficio economico individuale,
DECRETA:
Capo I
Finalità
Articolo 1
1. Il presente decreto è finalizzato all’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 45, commi 4 e 5, della legge n. 99/2009, come chiarite dal Giudice Amministrativo nelle sentenze richiamate in premessa, riformando il criterio di ripartizione delle somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, da calcolare in proporzione alle produzioni ivi ottenute, nonché a disporre modalità per migliorare il servizio attuato tramite la convenzione di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 12 novembre 2010.
2. Il presente decreto stabilisce altresì le modalità necessarie al fine di una graduazione correlata alle fasce reddituali del beneficio economico individuale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto 12 novembre 2010, nonché dell’assegnazione del medesimo beneficio ai residenti maggiorenni delle regioni interessate.
3. Il presente decreto stabilisce inoltre:
a) i conguagli che in ottemperanza alle sentenze del Giudice Amministrativo devono essere eseguiti a valere sul Fondo costituito dalle aliquote di prodotto delle coltivazioni di idrocarburi del 2011;
b) le compensazioni inerenti i pignoramenti attuati sul conto corrente infruttifero tramite il quale Poste Italiane Spa ha proceduto ad accreditare le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2010;
c) le compensazioni inerenti il riconoscimento del beneficio economico di 140,25 euro a residenti della regione Basilicata in relazione alle segnalazioni inoltrate alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche in conformità al comunicato direttoriale 18 giugno 2013.
Capo II
Adeguamento delle modalità procedurali di cui all’articolo 45, comma 4, della legge n. 99/2009
Articolo 2
Integrazione delle finalità, definizioni e condizioni per il riconoscimento del beneficio economico individuale di cui al decreto 12 novembre 2010
1. Nell’articolo 1 del decreto 12 novembre 2010, le parole «a tutti i residenti maggiorenni muniti di patente di guida,» sono soppresse.
2. L’articolo 2, comma 1, del decreto 12 novembre 2010 è sostituito dal seguente «1. Ai fini del presente decreto è definito, per il Fondo 2011 e 2012, «beneficiario» la persona fisica, maggiorenne, munita di patente di guida aggiornata e in corso di validità, che risulti residente nelle regioni interessate. E’ considerato titolo valido la patente rilasciata da Stati membri dell’Unione Europea o da ulteriori Stati con i quali vigono accordi di reciprocità in materia con l’Italia, nonché i certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, laddove intestati a maggiorenni. Dalla data di costituzione del Fondo per le produzioni del 2013 «beneficiario» é la persona fisica, maggiorenne, che risulti residente nelle regioni interessate.».
3. Per il riconoscimento del beneficio economico i richiedenti devono possedere i requisiti necessari alla data del 31 dicembre che precede la presentazione della domanda. Ai fini del riconoscimento annuale del beneficio economico, sono effettuati i processi informatici di cui al comma 6, che prendono a riferimento la posizione dei richiedenti alla data del 31 dicembre dell’anno che precede l’erogazione del beneficio.
4. Nei casi di cui al comma 2, ovvero per i possessori di un’abilitazione alla guida non registrata all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, presso il registro gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Motorizzazione Civile, l’identificazione del beneficiario deve essere effettuata tramite un documento di identità o equipollente, ai sensi dell’articolo 35 del dPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti la residenza e la maggiore età per il riconoscimento del beneficio economico.
5. Le condizioni occorrenti per il riconoscimento del beneficio economico, devono essere asseverate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificata dall’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della presentazione della richiesta.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa per i casi di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto 12 novembre 2010, si procede annualmente ad abbinare i dati dei beneficiari, anche a campione, con quelli delle Amministrazioni certificanti. Eventuali difformità riscontrate nel mantenimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio economico, ne comportano la decadenza. Sono fatte salve le sanzioni disposte dagli articoli di cui al Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Articolo 3
Ulteriori modifiche ed integrazioni normative
1. Nell’articolo 3, comma 2, del decreto 12 novembre 2010, il primo periodo è sostituito dal seguente «Per determinare la quota di produzione relativa ai pozzi che partono dalla terraferma, nell’ambito di concessioni a mare, si fa riferimento ai quantitativi di produzione allocati ai singoli pozzi e riportati negli appositi registri previsti dall’articolo 35 del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, approvato con decreto ministeriale del 22 marzo 2011.».
2. Nell’articolo 3, comma 4, del decreto 12 novembre 2010, l’ultimo periodo «Versamento relativo alla regione: (indicazione della relativa regione)» è soppresso.
3. Nell’articolo 3, comma 6, del decreto 12 novembre 2010, la parola al termine del periodo «regione» è sostituita con la parola «concessione».
4. Nell’articolo 3, comma 7, del decreto 12 novembre 2010, le parole al termine del periodo «, in misura pari all’apporto relativo a ciascuna di esse» sono soppresse.
5. Il titolo dell’articolo 4 del decreto 12 novembre 2010 è sostituito con il seguente «Procedure applicative del beneficio economico di importo inferiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario»; nel comma 1 del medesimo articolo 4 sono soppresse le parole «o uguale».
6. Il titolo dell’articolo 5 del decreto 12 novembre 2010 è sostituito con il seguente «Procedure applicative del beneficio economico di importo pari o superiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario»; nel comma 1 del medesimo articolo 5, dopo la parola «beneficio», sono inserite le parole «pari o»; dopo la parola «importo», sono soppresse le parole «di un “bonus idrocarburi” destinato a ciascun beneficiario distintamente per ciascuna regione.», sostituite dalle parole «del beneficio economico di cui all’articolo 5, comma 1-bis, lettera b). »
7. All’articolo 5 del decreto 12 novembre 2010, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Il beneficio economico correlato al Fondo costituito per le produzioni del 2011, nonché ai fondi costituiti per le produzioni degli anni successivi, è erogato in correlazione all’aliquota IRPEF applicata al reddito dei beneficiari. Per ciascuna annualità, gli ammontari dei benefici economici per le diverse fasce reddituali sono determinati come segue:
a) il beneficio economico erogato ai beneficiari cui si applica l’aliquota massima vigente per la tassazione del reddito è pari a 30 euro;
b) la somma residua del fondo a seguito dell’erogazione della quota di cui alla lettera a) è assegnata in modo da riconoscere ai beneficiari cui si applicano le due aliquote immediatamente inferiori all’aliquota massima prevista per l’imposta sui redditi delle persone fisiche un importo pari alla metà di quello erogato agli ulteriori beneficiari residui, nei limiti delle risorse disponibili.
1-ter. Il reddito considerato è quello dell’anno fiscale che coincide con il medesimo anno delle produzioni di idrocarburi di riferimento del Fondo. Il beneficio economico di cui al comma 1-bis, lett. b) è stabilito in modo che sia assicurato il miglior utilizzo del Fondo costituito per l’anno di riferimento.
1-quater. Gli eventuali residui del Fondo per l’anno di riferimento sono utilizzati per sanare eventuali casi di erroneo mancato accredito di benefici economici, ovvero per incrementare il Fondo dell’anno successivo a favore dei beneficiari che non hanno dichiarato di percepire redditi o a cui si applica l’aliquota minima vigente per la tassazione del reddito.
1-quinquies. L’accreditamento del bonus idrocarburi erogato con il Fondo costituito per le produzioni del 2011, nonché con i fondi successivi, è eseguito su indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un codice di appartenenza dei richiedenti il bonus idrocarburi alle fasce di reddito. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei richiedenti il bonus indicando i criteri per l’attribuzione dello stesso».
8. All’articolo 5 del decreto 12 novembre 2010, al comma 2, sono soppresse le parole «attraverso apposita carta elettronica distribuita e gestita con oneri a carico del capitolo 3593 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico» e, dopo la parola «erogato» sono aggiunte le seguenti «con oneri a carico del capitolo 3593 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico attraverso: a) il trasferimento ai Comuni di importi proporzionali ai beneficiari ivi residenti, b) tramite apposita carta elettronica. Nel caso a) si provvede con apposita disciplina definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per i profili finanziari. Nel caso b) ».
9. All’articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto 12 novembre 2010, alla lettera a), dopo le parole «patente di guida aggiornata», sono aggiunte le parole «e in corso di validità ovvero, nel caso di non registrazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, documento di identità o equipollente, ai sensi dell’articolo 35 del dPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti la residenza e la maggiore età per il riconoscimento del requisito economico.».
10. All’articolo 5, comma 4, del decreto 12 novembre 2010, sono soppresse le parole «muniti di patente di guida,» e dopo le parole «attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le parole «e da attività di rigassificazione.».
11. All’articolo 5, comma 5, del decreto 12 novembre 2010, prima della fine del periodo sono aggiunte le parole «e deve inoltre disciplinare le modalità di assistenza all’utenza e la gestione dei reclami che possono insorgere nelle fasi di erogazione del beneficio economico.».
12. L’articolo 5, comma 6, del decreto 12 novembre 2010 è soppresso.
13. Mediante atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 12 novembre 2010, sono stabilite modalità per aggiornare le condizioni di gestione finanziaria dell’agevolazione, anche mediante un conto di servizio dell’Ente convenzionato, e per ricomprendere negli oneri di gestione, nel limite massimo di 20.000 euro annui, gli oneri correlati al servizio di verifica massiva dei dati dei beneficiari, ai sensi degli articoli 71 e 72 del Decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000.
Articolo 4
Costituzione e ripartizione del Fondo
1. La ripartizione annuale del Fondo fra le regioni è definita proporzionalmente al valore annuale delle attività di estrazione e di rigassificazione cui sono interessate le medesime regioni, secondo i dati di produzione e di rigassificazione del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche. In particolare:
a) il valore delle produzioni di idrocarburi liquidi è definito tramite il valore annuale medio ponderato dell’olio ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 625/1996;
b) il valore delle produzioni di idrocarburi gassosi è definito tramite l’indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas di cui all’articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 625/1996;
c) per ogni terminale, si computano i ricavi correlati alla capacità contrattualizzata per l’attività annuale di rigassificazione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente alla ripartizione percentuale per regione del Fondo ai fini dell’emanazione del provvedimento di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 12 novembre 2010. In sede di prima applicazione delle disposizione del presente provvedimento, la ripartizione del Fondo costituito per le produzioni del 2011 e del Fondo costituito per le produzioni del 2012 sono stabilite dal Capo III del presente provvedimento.
Capo III
Ripartizione dei fondi 2011 e 2012 ai sensi dell’articolo 45, comma 5, della legge n. 99/2009
Articolo 5
Procedure di conguaglio, compensazione e ripartizione dei fondi 2011 e 2012
1. Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, adotta progressivamente gli atti necessari, a valere sul Fondo costituito per le produzioni del 2011 di importo pari a 78.953.276,51 euro, per:
a) eseguire le operazioni di conguaglio a favore delle regioni interessate, adottando i criteri di cui all’articolo 4, per riequilibrare gli importi erogati alle regioni, in esecuzione del decreto 21 febbraio 2011 (Fondo costituito per le produzioni del 2009), nonché del decreto 30 dicembre 2011 (Fondo costituito per le produzioni del 2010), citati nelle premesse;
b) eseguire i versamenti per perequare, proporzionalmente alle quote destinate alle singole regioni interessate, lo squilibrio risultante per i provvedimenti giudiziari relativi ai pignoramenti effettuati nei confronti del Ministero, richiamati in premessa;
c) eseguire i versamenti agli aventi diritto per il mancato accreditamento del bonus idrocarburi di 140,25 euro, con la quota spettante alla regione Basilicata, in relazione alle segnalazioni inoltrate in conformità al comunicato direttoriale 18 giugno 2013, citato nelle premesse, preliminarmente all’accreditamento del bonus idrocarburi da erogare con il medesimo Fondo costituito per le produzioni del 2011.
2. Le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2011, tenuto conto degli importi necessari per definire le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono ripartite secondo le quote indicate nell’allegato 1 al presente decreto.
3. Le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2012, pari a 93.224.035,28 euro, sono ripartite secondo le quote indicate nell’allegato 2 al presente decreto.
4. I decreti 21 febbraio 2011 e 30 dicembre 2011 citati nelle premesse sono annullati per effetto delle sentenze del Giudice Amministrativo.
Il presente decreto è destinato a beneficiari specifici, quali regioni interessate dalle attività di produzione di idrocarburi e di rigassificazione nonché ai loro residenti, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Roma, 7 agosto 2014
Il Ministro dell’economia e delle finanze: PADOAN
Il Ministro dello sviluppo economico: GUIDI