Decreto Interministeriale 30 dicembre 2011

Riconoscimento delle somme, finalizzate a benefici per i residenti, spettanti ad alcune regioni, province e comuni interessate dalle attività di estrazione di idrocarburi, in proporzione alle relative produzioni Versamenti effettuati nell’anno 2011

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed, in particolare, l’articolo 45 in merito alle iniziative a favore dei residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, da realizzarsi in relazione alle produzioni di idrocarburi ottenute in ciascuna regione;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 12 novembre 2010 (registrato alla Corte dei Conti registro 8 – economia e finanze – foglio 210 – 10 dicembre 2010), di istituzione ai sensi dell’articolo 45 L. 99/09, di un fondo destinato a benefici per i residenti delle regioni in cui vi sono produzioni di idrocarburi e in particolare gli articoli 4 e 5;
VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione, n. 96887 del 03 dicembre 2010, con la quale comunica la disponibilità a fornire i dati necessari all’iniziativa;
VISTA la sentenza del TAR Lazio del 27 luglio 2011 (n.02829/2011 REG.ORD.CAU. – N. 02788/2011 REG.RIC), di sospensione temporanea dell’efficacia dei decreti interministeriali 12 novembre 2010 e 21 febbraio 2011;
CONSIDERATO che con pronuncia del 04 ottobre 2011 (N. 04340/2011 REG.PROV.CAU. N. 07036/2011 REG.RIC) il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ed ha respinto l’istanza cautelare del TAR Lazio proposta in primo grado.
VISTE le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico del 29 luglio 2011 n. 15990 e del 28 settembre 2011 n. 19339, ai sensi del comma 8 dell’articolo 3 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 sopra detto;
TENUTO CONTO che con la nota 08 settembre 2011 n. 18003 il Ministero dello sviluppo economico indicava la metodologia di calcolo del beneficio pro capite da erogare ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 e che il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota del 17 ottobre 2011 n. 100750 comunicava in merito di non avere osservazioni da formulare;

D E C R E T A:

Art. 1
Ripartizione delle somme

1. Ricadono nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 4 del decreto interministeriale 12 novembre 2010, “Procedure applicative del beneficio economico di importo pari o inferiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario” i seguenti importi in euro relativi alle regioni:

Piemonte € 3.847.380
Puglia € 1.685.236
Calabria € 501.887
Emilia Romagna € 293.195
Molise € 169.337
Marche € 45.435

Tali importi, ai sensi dello stesso articolo 4 sopra citato, sono versati direttamente alle regioni interessate e sono finalizzati a benefici per i residenti nel territorio della provincia o del comune interessato dalle attività di estrazione, in proporzione alle relative produzioni di idrocarburi.
2. Ricade nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010, “Procedure applicative del beneficio economico di importo superiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario” , l’importo in euro relativo alla regione:

Basilicata € 48.779.628

Tale importo è finalizzato ad un beneficio “pro capite” per maggiorenni muniti di patente di guida residenti nella regione e viene erogato attraverso apposita carta elettronica denominata “bonus idrocarburi”. L’importo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 sopra detto, è al lordo degli oneri di gestione e distribuzione della carta.

Art. 2
Metodo di calcolo del beneficio pro capite da erogare ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010

1. Il beneficio pro capite da erogare mediante la carta elettronica denominata “bonus idrocarburi” è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico secondo il metodo di calcolo di cui ai commi 2 e 3.
2. Nel caso in cui le richieste di rilascio della carta “bonus idrocarburi” siano uguali o superiori al numero dei patentati per regione comunicato annualmente al 31 dicembre dell’anno precedente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione:

Nrichieste≥ NMIT

Iunitario = Itotale netto / Nrichieste

Dove:
a) Iunitario: importo per beneficiario da accreditare nella Carta “bonus idrocarburi”;
b) Itotale netto: importo derivante dai versamenti, al netto dei costi di cui alla convenzione con Poste Italiane;
c) Nrichieste: numero richieste accettate;
d) NMIT: numero patentati comunicato annualmente al 31 dicembre dell’anno precedente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione;

3. Nel caso le richieste di rilascio della carta “bonus idrocarburi” siano inferiori al numero dei patentati per regione comunicato annualmente al 31 dicembre dell’anno precedente dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione:

Nrichieste < NMIT

Iunitario = Itotale netto / Nrichieste ≤ Ibase + 1/3 Ibase

Dove:
a) Iunitario: importo per beneficiario da accreditare nella Carta “bonus idrocarburi”;
b) Ibase = Itotale netto / NMIT
c) Itotale netto: importo derivante dai versamenti, al netto dei costi di cui alla convenzione con Poste Italiane;
d) Nrichieste: numero richieste accettate;
e) NMIT: numero patentati comunicato annualmente al 31 dicembre dell’anno precedente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione;

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione, fornisce al Ministero dello sviluppo economico i dati necessari ed in particolare:
a. il numero dei patentati al 31 dicembre dell’anno precedente per le regioni interessate;
b. per la regione interessata alla erogazione della carta “bonus idrocarburi”, tutti i dati necessari per il riscontro con il data base delle richieste inoltrate.

5. Per gli importi non erogati trova comunque applicazione il comma 6 dell’articolo 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Il viceministro delegato GRILLI