Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi
IL DIRETTORE GENERALE PER L’ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
di concerto con
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
– Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
– Visto l’articolo 19 del citato decreto che, nel disciplinare la corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce che le riduzioni del valore unitario delle aliquote – determinate al precedente comma 6 per l’anno 1997 – vengano per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione prevista allo stesso comma 7 dell’articolo 19;
– Acquisito il parere che la Commissione di cui al comma 7 dell’art.19 del Decreto Legislativo n.625 del 1996 ha espresso nella seduta del 2 marzo 2004;
Visto l’andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria, di cui occorre tenere conto – ai sensi dell’articolo 19, comma 7 del Decreto Legislativo n. 625 del 1996 – ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997;
– Visto il Decreto Interministeriale 24 marzo 2003 con il quale per l’anno 2002 sono state confermate le riduzioni nella misura determinata per l’anno 2001;
– Ritenuto di condividere il parere della citata Commissione, secondo il quale per l’anno 2003 le riduzioni del valore unitario delle aliquote possono essere determinate nella misura derivante dall’applicazione dell’incremento del 4,5 % alle riduzioni previste per l’anno 2001.
DECRETA
Art. 1 Le riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6 dell’art.19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n.625 sono così determinate per l’anno 2003:
– da 0,010804 euro per Smc a 0,011290 euro per Smc;
– da 0,016206 euro per Smc a 0,016935 euro per Smc;
– da 16,2064 euro per tonnellata a 16,9357 euro per tonnellata;
– da 32,4128 euro per tonnellata a 33,8714 euro per tonnellata;
– da 0,000540 euro per ogni 5 Km di condotta a 0,000564 euro ogni 5 Km di condotta.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
Roma 24 marzo 2004
Il Direttore dell’Agenzia del Territorio
Il Direttore Generale dell’Energia e delle Risorse Minerarie