Definizione delle dotazioni di attrezzature e scorte di risposta ad inquinamenti marini da idrocarburi, che devono essere presenti in appositi depositi di terraferma, sugli impianti di perforazione, sulle piattaforme di produzione e sulle relative navi appoggio
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, ed in particolare l’art. 61 comma 3 che prevede l’emanazione di disposizioni concernenti la dotazione di attrezzature e scorte necessarie a contenere, rimuovere o rendere innocue le sostanze inquinanti in caso di scarichi accidentali di sostanze inquinanti in mare;
VISTO il decreto 20 maggio 1982 del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato recante «Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare», che definisce le necessarie dotazioni di attrezzature e scorte che devono essere presenti in appositi depositi in terraferma, sulle piattaforme di perforazione e produzione e sulle relative navi appoggio;
VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 10 con la quale «sono trasferite al Ministero dell’ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell’ambiente marino»;
VISTO il decreto del direttore generale dell’Ispettorato centrale per la Difesa del mare del Ministero dell’ambiente dell’11 dicembre 1997 «Approvazione delle procedure per l’autorizzazione all’uso dei prodotti disinquinanti in mare» che ha previsto una standardizzazione delle procedure di «autorizzazione all’uso» di prodotti disinquinanti, già richiamati nel sopra citato decreto 20 maggio 1982, attraverso specifica regolamentazione ed abrogato dall’art. 8 del decreto direttoriale 25 febbraio 2011;
VISTI i decreti del direttore generale per la Protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che regolano le procedure per l’applicabilità ovvero per il riconoscimento di idoneità dei prodotti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi e, in particolare:
a) il decreto direttoriale 31 marzo 2009 «Impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi» così come modificato dal decreto direttoriale 13 marzo 2013;
b) il decreto direttoriale 25 febbraio 2011 «Definizioni delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi» così come modificato dal decreto direttoriale 3 febbraio 2014;
VISTO il decreto 4 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del «Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi e di altre sostanze nocive causati da incidenti marini»;
VISTO il decreto 29 gennaio 2013 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante l’approvazione del «Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive»;
VISTA la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di modifica della direttiva 2004/35/CE;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di recepimento della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che modifica la direttiva 2004/35/CE;
VISTO il Protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (protocollo offshore) della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e del litorale mediterraneo dai rischi dell’inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata dall’Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30;
CONSIDERATO il principio di precauzione ambientale enunciato all’art. 191 del Trattato di Maastricht sul funzionamento dell’Unione europea, in forza del quale la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed «è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio «chi inquina paga»»;
CONSIDERATO altresì che l’Italia, alla luce della vulnerabilità dell’ambiente marino mediterraneo, applica con grande attenzione il principio di precauzione nelle politiche di pianificazione della bonifica in mare da idrocarburi attraverso sia una regolamentazione molto rigorosa delle procedure per il riconoscimento dell’idoneità ovvero dell’applicabilità dei prodotti da impiegare in mare, soprattutto per quanto attiene la valutazione dei potenziali impatti sull’ambiente marino e sia attraverso la prescrizione di utilizzare prioritariamente la raccolta meccanica e i prodotti assorbenti rispetto ai prodotti disperdenti e assorbenti non inerti, da impiegare eventualmente in via eccezionale e previa specifica autorizzazione;
RITENUTO necessario, in relazione agli indirizzi di cui sopra e alla evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi anni nel settore delle attrezzature e dei prodotti da utilizzare per la bonifica del mare della contaminazione da idrocarburi petroliferi, procedere ad una revisione del decreto ministeriale 20 maggio 1982 al fine di aggiornare le dotazioni e scorte che devono essere disponibili su ciascuna piattaforma, sulle navi appoggio e in terraferma per combattere gli effetti dannosi in caso di inquinamenti accidentali;
VISTA la nota prot. 0004025/Gab del 19 febbraio 2016 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha espresso l’assenso ai fini del prescritto concerto.
DECRETA:
Art. 1
Costituzione di depositi per la custodia dei materiali
1. I titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, che effettuano la perforazione dei pozzi oppure la coltivazione di giacimenti di oli minerali nell’ambito del mare territoriale o della piattaforma continentale italiani, hanno l’obbligo di costituire depositi in luoghi idonei sulla terraferma la cui ubicazione, unitamente alla pianificazione logistica e operativa, garantisca comunque il trasferimento delle attrezzature di cui al comma 2 alla nave appoggio, entro tre ore dalla pervenuta richiesta.
2. Nei depositi di cui al comma 1 devono essere disponibili almeno:
a) n. 2 sistemi meccanici di recupero e separazione olio/acqua (skimmers) aventi caratteristiche idonee al contenimento dei prodotti estratti, nonché alle condizioni meteo marine prevalenti nell’area ove sono ubicate le piattaforme e comunque con una capacità di recupero non inferiore ai 35 metri cubi/ora;
b) 1.000 metri di panne costiere, 500 metri di panne d’altura, 500 metri di panne rigide, con i relativi sistemi di ancoraggio;
c) 1.000 metri di panne assorbenti dichiarate impiegabili, nonché 5 metri cubi di materiale oleoassorbente nelle sue varie configurazioni;
d) 8.000 litri di prodotti disperdenti di tipo riconosciuto idoneo unitamente alla relativa apparecchiatura per lo spandimento in mare;
e) cisterne di raccolta di capacità complessiva non inferiore a 300 metri cubi;
3. Il competente Compartimento marittimo, di intesa con la Sezione dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse competente per territorio, può autorizzare un unico deposito per più piattaforme localizzate in aree contigue o viciniori. Nel caso di deposito unico afferente a impianti relativi a titoli minerari diversi, il deposito è gestito consortilmente dai titolari. È salva la facoltà degli uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione di richiedere integrazioni alle dotazioni del deposito definite al precedente comma 2.
Art. 2
Dotazioni delle navi appoggio
1. Ciascuna nave appoggio alle unità di perforazione o a quelle di produzione di oli minerali deve essere dotata di almeno:
a) 200 metri di panne di altura;
b) un sistema meccanico di recupero e separazione olio/acqua con le caratteristiche di cui al precedente art. 1, nonché di casse di raccolta;
c) 200 metri di panne assorbenti di tipo riconosciuto impiegabile, nonché 1 metro cubo di materiale oleoassorbente nelle sue varie configurazioni di tipo riconosciuto impiegabile;
d) 500 litri di prodotti disperdenti riconosciuti idonei con la relativa apparecchiatura di dispersione.
Art. 3
Dotazioni degli impianti di perforazione, delle piattaforme di produzione e delle navi di stoccaggio
1. Gli impianti di perforazione e le piattaforme di produzione di oli minerali, nonché le navi di stoccaggio (FPSO-FSO), devono essere dotati di almeno:
a) un quantitativo di panne di altura, non inferiore al perimetro esterno della piattaforma di produzione o della nave di stoccaggio maggiorato del 30%;
b) un quantitativo di panne assorbenti di tipo riconosciuto impiegabile, non inferiore al doppio della somma del perimetro esterno della singola piattaforma – nave di stoccaggio;
c) 1.000 litri di prodotti disperdenti riconosciuti idonei, unitamente alla relativa apparecchiatura per il loro spandimento in mare.
2. Il competente Compartimento marittimo, di intesa con la Sezione dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse competente per territorio, puo’ concedere deroghe a quanto stabilito al comma 1 in caso di:
a) piattaforme viciniori;
b) piattaforme non presidiate;
c) qualora le attrezzature non possano essere stoccate in piattaforma per le ridotte dimensioni della stessa.
Art. 4
Piano per l’addestramento del personale all’impiego delle attrezzature
1. Istruzioni e disposizioni dettagliate per il corretto mantenimento delle attrezzature devono essere presenti presso i depositi, gli impianti e le navi appoggio di cui agli articoli 1, 2 e 3 onde assicurare che le stesse siano sempre in buone condizioni manutentive, operative e costantemente disponibili per l’uso immediato.
2. I titolari di cui all’art. 1 redigono un Piano per l’addestramento del personale all’impiego dei dispositivi antinquinamento che preveda esercitazioni almeno semestrali.
3. Copia del Piano di cui al comma 2 è depositato entro 30 giorni dalla sua adozione presso la Capitaneria di porto competente per territorio.
4. Presso l’impianto è conservato il registro delle manutenzioni e delle esercitazioni semestrali di cui al comma 2 su cui verranno registrate anche le eventuali anomalie riscontrate e i provvedimenti presi per il loro superamento. Il registro è messo a disposizione del personale dell’Autorità marittima per le ispezioni.
Art. 5
Idoneità dei prodotti
1. Le panne assorbenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 e il materiale oleoassorbente di cui agli articoli 1 e 2, sono quelli riconosciuti impiegabili in mare, ai sensi del decreto direttoriale 31 marzo 2009 e s.m.i., per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.
2. I prodotti disperdenti e assorbenti non inerti, di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono quelli riconosciuti idonei secondo le procedure previste dal decreto direttoriale del 25 febbraio 2011, così come modificato dal decreto direttoriale 3 febbraio 2014, e il loro impiego è di volta in volta autorizzato in via preventiva, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Nel caso sia documentata l’indisponibilità temporanea dei prodotti riconosciuti idonei di cui al precedente comma 2, i soggetti individuati all’art. 1 sono esentati, dall’obbligo di detenzione limitatamente al periodo in cui detti prodotti non sono reperibili sul libero mercato, a cui si aggiunge il tempo tecnicamente necessario ad effettuare l’approvvigionamento.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. I titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi di cui all’art. 1 del presente decreto hanno 10 mesi di tempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per integrare le dotazioni e attrezzature presenti nei propri depositi, navi appoggio, piattaforme di perforazione e produzione e navi di stoccaggio.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 20 maggio 1982 del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato recante «Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare».
Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2017
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: GALLETTI
Il Ministro dello sviluppo economico: CALENDA