Decreto Interministeriale 19 marzo 2007

Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l’anno 2006

IL DIRETTORE GENERALE PER L’ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
di concerto con
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO

– Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
– Visto l’articolo 19 del citato decreto che, nel disciplinare la corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce che le riduzioni del valore unitario delle aliquote – determinate al precedente comma 6 per l’anno 1997 – vengano per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione prevista allo stesso comma 7 dell’articolo 19;
– Viste le modifiche apportate all’articolo 19 del d. lgs. n. 625/1996 dall’art. 1, commi 93 e seguenti della legge 23 agosto 2004 n. 239;
– Considerato che a seguito di dette modifiche le riduzioni del valore unitario delle aliquote di cui al comma 6 dell’articolo 19 del d. lgs. n. 625/1996 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, alle sole produzioni di idrocarburi liquidi;
– Acquisito il parere che la Commissione di cui al comma 7 dell’art.19 del d. lgs. n. 625/1996 ha espresso nella seduta del 12 marzo 2007;
– Visto l’andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria, di cui occorre tenere conto – ai sensi dell’articolo 19, comma 7 del d. lgs. n. 625/1996 – ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997;
– Ritenuto di condividere il parere della citata Commissione, secondo il quale sono da confermare per l’anno 2006 le riduzioni del valore unitario delle aliquote nella stessa misura già prevista per l’anno 2005;

DECRETA

Art. 1 Le riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6 dell’art.19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 sono determinate per l’anno 2006 nella stessa misura già determinata per l’anno 2005 con decreto interministeriale 23 marzo 2006:

– 18,0535 euro per tonnellata di olio prodotto in terraferma;
– 36,1069 euro per tonnellata di olio prodotto in mare;
– 0,000601 euro/Kg per ogni 5 Km di condotta, con esclusione dei primi 30 Km, e con un massimo di 0,018053 euro/kg.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 19 marzo 2007

Il Direttore dell’Agenzia del Territorio
PICARDI

Il Direttore Generale dell’Energia e delle Risorse Minerarie
ROMANO