Decreto Interministeriale 18 marzo 2009

Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l’anno 2008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
di concerto con
AGENZIA DELLE DOGANE
AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI E ACCISE
LABORATORI CHIMICI

– Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
– Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
– Visto lo Statuto dell’Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 14 dicembre 2000 ed integrato con delibera del 30 gennaio 2001;
– Visto il Regolamento di amministrazione deliberato in data 5 dicembre 2000 dal Comitato direttivo dell’Agenzia delle Dogane e le sue successive modifiche ed integrazioni;
– Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
– Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008 n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
– Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare l’articolo 19 recante le norme per l’armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione;
– Visto il comma 6 del citato articolo 19, che dispone per l’anno 1997 le riduzioni del valore unitario dell’aliquota di prodotto della coltivazione che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato;
– Visto il comma 7 del citato articolo 19, che stabilisce che le riduzioni del valore unitario dell’aliquota, disposte per l’anno 1997, sono per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle finanze, ora Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione prevista nel medesimo comma 7, ora Sezione c) della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie;
– Viste le modifiche all’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 625/1996 apportate dall’articolo 1, commi 93 e seguenti della Legge 23 agosto 2004 n. 239;
– Considerato che a seguito di dette modifiche le riduzioni del valore unitario dell’aliquota di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 625/1996, si applicano alle sole produzioni di idrocarburi liquidi a decorrere dal 1° gennaio 2002;
– Considerato ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del citato decreto legislativo n. 625/1996, ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997, l’andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria;
– Acquisito il parere della Sezione c) della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, espresso nella seduta del 6 marzo 2009, favorevole a stabilire per l’anno 2008 le riduzioni del valore unitario dell’aliquota nella stessa misura già prevista per l’anno 2007;

DECRETA:

Articolo unico
Le riduzioni del valore unitario dell’aliquota di prodotto della coltivazione degli idrocarburi liquidi disposte dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinate per l’anno 2008 nella stessa misura già stabilita con decreto interministeriale 31 marzo 2008, sono le seguenti:
– 18,9488 euro per tonnellata di olio prodotto in terraferma;
– 37,8976 euro per tonnellata di olio prodotto in mare;
– 0,000631 euro/kg per ogni 5 km di condotta, con esclusione dei primi 30 km, e con un massimo di 0,018949 euro/kg.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 18 marzo 2009

Il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
TERLIZZESE

Il Direttore dell’Area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise – Laboratori chimici
BRICCA