Decreto Interministeriale 16 aprile 2008

Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO

– Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile del 23 febbraio 1971, n. 2445, con il quale sono state approvate le norme tecniche per gli attraversamenti e per parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto;
– Visto il decreto del Ministro dell’interno del 24 novembre 1984 concernente le norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densita’ non superiore a 0,8;
– Visto il decreto del Ministro dei trasporti e l’aviazione civile del 2 novembre 1987, n. 975, con il quale e’ stata approvata la parziale modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione espresse al punto 2.5.1. del soprarichiamato decreto del 23 febbraio 1971, n. 2445, ed e’ stato stabilito che le linee ferroviarie, realizzate nell’ambito dei centri abitati, con impianti aventi caratteristiche costruttive di linea metropolitana debbano essere considerate, sotto il profilo tecnico, tranvie, ai sensi dell’art. 12 del regio decreto-legge 23 agosto 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme relative agli attraversamenti, di cui al soprarichiamato decreto n. 2445;
– Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche recante norme di sicurezza per gli impianti di telecomunicazioni;
– Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
– Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1998, n. 37 recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
– Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 novembre 1999 contenente modificazioni al decreto del 24 novembre 1984 soprarichiamato;
– Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito richiamato come il decreto legislativo n. 164/2000);
– Visto l’art. 27 del soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che vengano emanate con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di gas naturale liquefatto per la connessione del sistema del gas, nonche’ le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e sul contenuto di altre sostanze del gas da vettoriale, al fine di garantire la possibilita’ di interconnessione e l’interoperabilita’ dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi trasfrontalieri con altri Stati membri dell’Unione europea;
– Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione, in attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 e 98/48/CE del 20 luglio 1998;
– Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
– Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente le norme di sicurezza per gli impianti di telecomunicazioni;
– Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 agosto 2004 concernente modifiche alle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»;
– Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
– Visto il decreto il decreto del Ministero delle attivita’ produttive del 1° dicembre 2004, n. 329 concernente il regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
– Considerato che nelle date 10 ottobre 2001, 18 aprile 2002, 13 novembre 2003 e 18 luglio 2005 e’ stata espletata la procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche,di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/48/CE soprarichiamata;
– Considerata l’opportunita’ di emanare distinti decreti concernenti i diversi aspetti della materia, di cui all’art. 27 del soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, data la vastita’ della stessa;
– Ritenuta l’opportunita’ che il decreto recante norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di distribuzione del gas naturale con densita’ non superiore a 0,8 venga emanato di concerto con il Ministero dell’interno al fine di fornire agli operatori del settore un quadro unico ed organico di norme di riferimento, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute nelle prestazioni dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte e dei metodi di posa in opera delle stesse;

Decreta:

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione della regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza dei sistemi di distribuzione del gas naturale con densita’ non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilita’ di interconnessione e l’interoperabilita’ dei sistemi stessi, di cui all’allegato A, recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita’ non superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai sistemi di distribuzione e linee dirette di nuova realizzazione, nonche’ a quelli esistenti all’atto di entrata in vigore del presente decreto solo nel caso di modifiche sostanziali concernenti la potenzialita’ o il tracciato o la concezione degli impianti o sistemi stessi.

3. Nel caso di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.

Art. 2.
Clausola di reciproco riconoscimento

1. Le attrezzature a pressione standard quali ad esempio quelle utilizzate nelle cabine con funzione di riduzione della pressione e misura del gas, nelle centrali di spinta del gas e nei sistemi di misura separati del gas devono essere conformi al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/23 del 27 maggio 1997.

2. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere conformi, quando applicabili, anche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/9/CE, al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/92/CE del 16 dicembre 1999, al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 e relativi mandati.

3. Per quanto attiene i materiali al di fuori dal campo di applicazione delle suddette direttive legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, in Turchia o in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo SEE, la predetta regolamentazione non si applica.

4. Se le amministrazioni firmatarie del presente provvedimento, per gli aspetti di specifica competenza, possono provare che un prodotto specifico legalmente fabbricato e/o commercializzato in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricato in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo SEE, non garantisce un livello di protezione equivalente a quello disposto dalla presente normativa, possono rifiutare l’immissione in commercio o farlo ritirare dal mercato dopo aver indicato per iscritto al fabbricante o al distributore (colui che commercializza il prodotto) quali elementi delle loro regole tecniche nazionali impediscono la commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in base a tutti gli elementi scientifici pertinenti, a disposizione delle autorita’ competenti, per quali motivi vincolanti di interesse generale dette regole tecniche devono essere imposte al prodotto interessato e che non sono accettabili regole meno restrittive, e invitato l’operatore economico a formulare le proprie eventuali osservazioni, entro il termine di almeno quattro settimane o venti giorni lavorativi, prima che venga adottato nei suoi confronti un provvedimento individuale di divieto di commercializzare il prodotto in questione, e tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella motivazione della decisione definitiva.
L’Autorita’ competente, individuata nel Ministero dello sviluppo economico, notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi di ricorso a disposizione dell’operatore economico interessato.

5. Le prescrizioni delle norme indicate nell’allegato A non si applicano per la progettazione, costruzione e collaudo delle attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva 97/23/CE soprarichiamato.

Art. 3.
P r o c e d u r e

1. Per le opere e gli impianti di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, qualora per particolari esigenze di carattere tecnico e/o di esercizio, non fosse possibile il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto interessato puo’ presentare domanda motivata di deroga secondo il procedimento di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Per l’esame delle deroghe il Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e’ integrato da un rappresentante rispettivamente: del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero per i trasporti e l’aviazione civile e del Comitato italiano gas.

2. Agli impianti ed alle opere di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, soggette al rilascio del parere del Ministero delle comunicazioni si applicano le procedure tecnico amministrative di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. Agli impianti ed alle opere di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile del 23 febbraio 1971, n. 2445 e successive modificazioni, si applicano le procedure e le annesse «Norme tecniche» previste dalle predette norme.

Art. 4.
Disposizioni finali

1. Il Comitato italiano gas assicura l’invio alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di copia delle norme tecniche citate nell’allegato A del presente decreto ed i relativi aggiornamenti, al fine di assicurare l’espletamento dei servizi istituzionali di competenza.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme: a) la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» del decreto del Ministro dell’interno del 24 novembre 1984;
b) il decreto del Ministro dell’interno del 12 febbraio 1989;
c) il decreto del Ministro dell’interno del 22 maggio 1989;
d) il decreto del Ministro dell’interno del 27 novembre 1989;
e) il comma 3.1. (Materiali), il comma 3.2.1.3. (Tubi di ghisa grigia), il comma 3.4.1. (Profondita’ di interramento) ed il comma 3.4.3. (Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione) dell’allegato alla Parte prima – Sezione 3ª (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar) del decreto del Ministro dell’interno del 16 novembre 1999;
f) il comma 4.4.3. (Distanze di sicurezza) della Parte prima – Sezione 4ª (impianti di riduzione della pressione) del medesimo decreto del Ministro dell’interno del 16 novembre 1999;
g) la nota 3) e le norme: UNI ISO 4437; UNI EN969; UNI EN 1057; UNI 8863, UNI 9034 nella Tabella 1 del decreto del Ministro dell’interno del 16 novembre 1999.

Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2008

Il Ministro dello sviluppo economico: BERSANI

Il Ministro dell’interno: AMATO

ALLEGATO A

REGOLA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, COLLAUDO, ESERCIZIO
E  SORVEGLIANZA DELLE OPERE E DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E DI LINEE
      DIRETTE DEL GAS NATURALE CON DENSITA' NON SUPERIORE A 0,8

  0 PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE
  La   presente   regola   tecnica   disciplina   le   attivita'   di
progettazione,  costruzione,  collaudo,  esercizio e sorveglianza dei
sistemi  di  distribuzione  del gas e delle linee dirette, al fine di
garantire   la  sicurezza,  la  possibilita'  di  interconnessione  e
l'interoperabilita' dei sistemi stessi.
  Essa si applica:
   - ai  sistemi  di  distribuzione  ed  alle  linee  dirette del gas
naturale (densita' inferiore od uguale a 0,8);
   - ai gruppi di misura presso i clienti finali.

  0.1 CLASSIFICAZIONE DELLE CONDOTTE
  Le  condotte  che  alimentano  e  che  si  dipartono  a valle degli
impianti di riduzione della pressione si classificano in:
   - condotte  di  1ª  specie:  condotte  con  pressione  massima  di
esercizio (MOP) superiore a 24 bar (2,4 MPa);
   - condotte  di  2  ª  specie:  condotte  con  pressione massima di
esercizio (MOP) superiore a 12 bar (1,2 MPa) ed inferiore od uguale a
24 bar (2,4 MPa);
   - condotte  di  3  ª  specie:  condotte  con  pressione massima di
esercizio  (MOP) superiore a 5 bar (0,5 MPa) ed inferiore od uguale a
12 bar (1,2 MPa);
   - condotte  di  4  ª  specie:  condotte  con  pressione massima di
esercizio  (MOP) superiore a 1,5 bar (0,15 MPa) ed inferiore o uguale
a 5 bar (0,5 MPa);
   - condotte  di  5  ª  specie:  condotte  con  pressione massima di
esercizio (MOP) superiore a 0,5 bar (0,05 MPa) ed inferiore od uguale
a 1,5 bar (0,15 MPa);
   - condotte  di  6  ª  specie:  condotte  con  pressione massima di
esercizio  (MOP)  superiore  a  0,04  bar (0,004 MPa) ed inferiore od
uguale a 0,5 bar (0,05 MPa);
   - condotte  di  7  ª  specie:  condotte  con  pressione massima di
esercizio (MOP) inferiore od uguale a 0,04 bar (0,004 MPa).

  0.2 DEFINIZIONI
  Sistemi di distribuzione:
   reti  di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo delle
quali  e'  esercitata  l'attivita'  di  distribuzione;  l'impianto di
distribuzione  e'  costituito  dall'insieme di punti di alimentazione
della  rete  di  gasdotti  locali,  dalla  stessa rete, dai gruppi di
riduzione  e/o  dai  gruppi  di  riduzione  finale,  dai  sistemi  di
derivazione  d'utenza  fino  ai  punti di consegna o di vendita e dai
gruppi di misura.
  Linee Dirette:
   gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare
all'impianto di distribuzione.
  Sistemi di Misura:
   insieme  completo  di  strumenti  di  misura  ed altri dispositivi
assemblati per eseguire specifiche misure.
  MOP (Maximum Operating Pressure - Pressione Massima di esercizio):
   pressione  massima  a  cui le condotte possono essere impiegate in
continuo in condizioni normali di funzionamento.
  MIP (Maximum Incidental Pressure - Pressione Limite di guasto):
   pressione  massima  che  il  sistema puo' raggiungere per un breve
periodo, limitata dai dispositivi di sicurezza.
  Cabina:
   locale/i contenente/i le apparecchiature costituenti l'impianto di
riduzione,  solitamente  in  muratura, le cui dimensioni sono tali da
consentire l'accesso e la presenza di personale al suo interno.
  Alloggiamento:
   manufatto   di   contenimento  delle  apparecchiature  costituenti
l'impianto  di  riduzione, avente dimensioni ridotte, all'interno del
quale, di norma, non e' previsto l'accesso del personale.
  Sorveglianza:
   insieme  di  operazioni di conduzione, manutenzione e verifiche di
integrita', secondo applicabilita'.
  Modifica sostanziale degli impianti di riduzione della pressione:
   rifacimento  e/o  adeguamento integrale di una parte significativa
dell'impianto quale:
    a) tratto  di monte, comprendente tutti gli apparati compresi tra
il p.to di consegna ed il p.to di filtraggio escluso;
    b) gruppo  di  regolazione  della  pressione comprendente nel suo
complesso, oltre ai regolatori di servizio, regolatori di controllo e
di emergenza;
    c) tratto  di  uscita  comprendente  la  valvola  di emergenza di
valle, le valvole di intercettazione ed il giunto isolante.

  1 SEZIONE 1ª - CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE

  1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
  La  presente  sezione  ha  lo  scopo  di regolamentare i sistemi di
distribuzione del gas naturale (densita' inferiore od uguale a 0,8) e
le  linee  dirette,  a  mezzo  di  condotte  con pressione massima di
esercizio (MOP) non superiore a 5 bar (0,5 MPa). Essa si applica alle
condotte  che partendo dall'impianto di prelievo, riduzione e misura,
e  per le linee dirette da condotte esistenti, terminano al gruppo di
misura presso i clienti finali, questo incluso.
  In  relazione al fatto che il D.Lgs 164/00 diversifica gli impianti
in base all'oggetto dell'attivita' e non a parametri tecnici quali la
pressione,  si rammenta che per quelle condotte che pur facendo parte
del  sistema  di distribuzione o di linee dirette hanno una pressione
massima  di  esercizio  (MOP) maggiore di 5 bar (0,5 MPa) si dovranno
seguire   le  disposizioni  relative  al  trasporto,  riguardanti  le
condotte.
  Laddove  non  specificato  diversamente,  il  termine  "sistema  di
distribuzione"  utilizzato  nel  seguito  comprende  anche  le "linee
dirette".

  1.2 PROGETTAZIONE

  1.2.1 Materiali e prodotti
  I tubi, i raccordi, le valvole ed i pezzi speciali da impiegare per
la costruzione dei sistemi di distribuzione devono essere rispondenti
alla norma UNI 9034 ed alle norme di prodotto in essa citate.

  1.2.2 Dimensionamento delle condotte
  Al fine di garantire un'adeguata sicurezza in termini di resistenza
meccanica,   le   condotte  devono  essere  dimensionate  secondo  le
prescrizioni riportate nella norma UNI 9034.

  1.2.3  Inserimento  ed  esercizio  di  cavi  in  fibra  ottica  per
trasmissione  di  dati telematici in condotte per la distribuzione di
gas naturale esistenti ed in servizio
  La coesistenza tra le due strutture (condotta e cavo) dovra' essere
conforme  alle  prescrizioni delle norme tecniche esistenti elaborate
dall'UNI  CIG e dal CEI, e rispettare le seguenti indicazioni di tipo
generale:
   - i  cavi in fibra ottica devono essere conformi alle normative di
prodotto  specifiche  per  il  tipo  di  utilizzo in questione e deve
essere garantita al cavo stesso l'impermeabilita' al gas naturale;
   - le  condotte  gas  in  cui puo' essere ospitato il cavo in fibra
ottica  dovranno essere di acciaio o polietilene avere MOP > 0,04 bar
e  dovranno  essere  state  progettate  o  presentare una densita' di
derivazioni all'utenza non superiore a 1 su 100 m.

  1.2.4 Tracciato delle condotte
  Nella  posa  delle  condotte in prossimita' di fabbricati, di altri
servizi  interrati, di ogni tipo di tranvia urbana, in relazione alla
specie  della  condotta, alla sede ed alle condizioni di posa, devono
essere  rispettate  le distanze di sicurezza indicate nella norma UNI
EN 12007 1/2/3/4, norma UNI 9165 per le reti di distribuzione e nella
norma UNI 9860 per gli impianti di derivazione d'utenza.
  Nella  posa delle condotte che interferiscono con linee ferroviarie
devono   essere  adottate  le  prescrizioni  del  D.M.  n.  2445  del
23/02/1971   "Norme   tecniche   per  gli  attraversamenti  e  per  i
parallelismi  di  condotte  e  canali  convoglianti liquidi e gas con
ferrovie  ed altre linee di trasporto" e successive modificazioni tra
cui il D.M. 10/08/2004.

  1.2.5 Sezionamento in tronchi
  Per  meglio garantire l'affidabilita' dei sistemi di distribuzione,
l'inserimento  di valvole di intercettazione deve essere rispondente,
per  quanto  attiene  alle  reti  di distribuzione, alla norma UNI EN
12007  1/2/3/4,  norma  UNI  9165,  e per gli impianti di derivazione
d'utenza alla norma UNI 9860.

  1.2.6 Limitazione della pressione di esercizio
  Nei  successivi  p.ti  3.2.1.7,  3.3.1.2,  3.4.1.7 e 3.5.2. vengono
riportate le prescrizioni atte ad assicurare che le pressioni massime
di esercizio stabilite non vengano superate.

  1.3 COSTRUZIONE

  1.3.1 Sistemi di giunzione
  La  giunzione  dei  materiali  (tubi,  raccordi  e  pezzi speciali)
costituenti  il  sistema  distributivo,  deve  essere  realizzata  in
ottemperanza  alle prescrizioni riportate nella norma UNI 9034 con le
eventuali integrazioni riportate dalla norma UNI 9165 e UNI 9860.

  1.3.2 Posa in opera
  Per  tutto  quanto  e'  inerente  la  posa  in opera dei sistemi di
distribuzione  (posa,  cambi  di  direzione,  installazione  su opere
d'arte, rinterro, ecc.) i riferimenti normativi da utilizzare sono la
norma  UNI  9165 per le reti di distribuzione e la norma UNI 9860 per
gli impianti di derivazione d'utenza.

  1.3.3 Protezione contro la corrosione
  I   materiali   impiegati   per   la  costruzione  dei  sistemi  di
distribuzione  devono  essere  protetti  dalle corrosioni rispettando
quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI 9034, 9165 e 9860.
  Qualora  siano  previsti impianti di protezione catodica a corrente
impressa  mediante  dispersori  profondi,  per  la loro realizzazione
occorre fare riferimento a quanto riportato nell'appendice tecnica 1.

  1.4 COLLAUDI
  I  sistemi  di  distribuzione  dopo  la  posa  in opera, al fine di
accertarne   la   corretta   realizzazione  e  garantire  un'adeguata
sicurezza,  devono essere sottoposti ai collaudi indicati dalla norma
UNI  9165 per le reti di distribuzione e UNI 9860 per gli impianti di
derivazione d'utenza.

  1.5 SISTEMI DI MISURA
  Sugli impianti di derivazione d'utenza per uso domestico e similare
sono  installati  idonei  sistemi  di  misura  che,  salvo  eventuali
specificita'  che  li  riconducano  a  quanto prescritto al p.to 3.6,
devono   essere   progettati,   costruiti,   collaudati,  eserciti  e
manutenuti  in  conformita'  alla norma UNI 9036 e alle norme in essa
citate.  ad  esclusione dei prodotti a pressione standard per i quali
e'  richiesta  la  conformita'  al  DLgs  del 25 febbraio 2000, n. 93
"Attuazione  della  direttiva  97/23/CE  in materia di attrezzature a
pressione".

  1.6 SORVEGLIANZA
  Le  attivita'  di sorveglianza delle condotte di distribuzione deve
essere  svolta in ottemperanza alle indicazioni riportate dalla norma
UNI  EN  12007 1/2/3/4, norma UNI 9165 per le reti di distribuzione e
UNI 9860 per gli impianti di derivazione d'utenza.
  Per  gli accessori a pressione standard inseriti sulle condotte, le
attivita'  di  sorveglianza  e  manutenzione  dovranno  essere quelle
previste  nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante degli
accessori stessi.

  1.7 MESSA IN ESERCIZIO E MESSA FUORI ESERCIZIO
  Valgono le indicazioni riportate al precedente p.to 1.6.

  1.8 RISANAMENTO, SOSTITUZIONE E NUOVA POSA DI CONDOTTE CON TECNICHE
SPECIALI
  Valgono le indicazioni riportate al precedente p.to 1.6

  2 SEZIONE 2ª - CONDOTTE A SERVIZIO DELLE UTENZE INDUSTRIALI

  2.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
  La  presente sezione ha lo scopo di regolamentare la progettazione,
costruzione,  collaudo, sorveglianza delle installazioni interne alle
utenze  industriali,  alimentate  a  mezzo  di condotte con pressione
massima di esercizio (MOP) non superiore a 5 bar (0,5 MPa).
  Le utenze in oggetto generalmente sono costituite da:
   - una  condotta  del  sistema  di  distribuzione che adduce il gas
all'impianto  di  riduzione  della  pressione e/o misura (condotta di
alimentazione);
   - un  impianto di riduzione della pressione e misura (vedi SEZIONE
3ª);
   - una  o  piu'  condotte  che  dall'impianto di riduzione e misura
adduce gas alle apparecchiature di utilizzazione (rete di adduzione).
  Si  rammenta  che  per  quelle  condotte  che pur facendo parte del
sistema  di  distribuzione  o  di  linee  dirette hanno una pressione
massima  di  esercizio  (MOP) maggiore di 5 bar (0,5 MPa) si dovranno
seguire   le  disposizioni  relative  al  trasporto,  riguardanti  le
condotte.

  2.2 CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE E RETE DI ADDUZIONE
  La  condotta  di  alimentazione  deve essere progettata, costruita,
collaudata,  esercita  e manutenuta secondo le disposizioni riportate
alla  SEZIONE 1ª con le eccezioni specifiche indicate nella norma UNI
9860  ad  esclusione dei prodotti a pressione standard per i quali e'
richiesta  la  conformita'  al  DLgs  del  25  febbraio  2000,  n. 93
"Attuazione  della  direttiva  97/23/CE  in materia di attrezzature a
pressione".
  Inoltre:
   - il  tracciato  della  condotta  deve  essere  scelto  in modo da
evitare  la  vicinanza di opere, manufatti, cumuli di materiale ecc.,
che possano danneggiare la condotta stessa oppure creare pericoli nel
caso di eventuali fughe di gas.
   - nei  tratti  fuori  terra la condotta deve essere opportunamente
protetta contro eventuali danneggiamenti da azioni esterne.
  La  rete  di  adduzione dovra', per quanto possibile, rispettare le
prescrizioni  stabilite  per  la  condotta  di alimentazione e dovra'
essere  realizzata  in  conformita'  ai requisiti contenuti nel D.Lgs
23/02/2000  n°  93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione" ed alle relative norme tecniche.
  In  caso  di  reti  estese o particolarmente ramificate deve essere
valutata accuratamente l'ubicazione degli organi di intercettazione.

  3 SEZIONE 3ª - IMPIANTI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE

  3.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
  La  presente sezione ha lo scopo di regolamentare la progettazione,
la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di  riduzione della
pressione  nei  sistemi  di  distribuzione  del  gas  naturale,  ed i
relativi aspetti di sicurezza, ambiente e salute pubblica, al fine di
garantirne la sicurezza e l'affidabilita'.

  3.2 IMPIANTI DI RIDUZIONE E MISURA CON PRESSIONE DI MONTE SUPERIORE
A  24  bar  (2,4  MPa) CON ESCLUSIONE DI QUELLI AL SERVIZIO DI UTENZE
INDUSTRIALI

  3.2.1 Progettazione

  3.2.1.1 Impianti
  La  scelta  progettuale deve essere eseguita tenendo in particolare
conto   i  fattori  di  sicurezza  e  di  continuita'  di  esercizio.
L'accessibilita' a tutte le apparecchiature dell'impianto deve essere
agevole  ed  ogni punto deve essere raggiungibile con le attrezzature
necessarie  ad  una  corretta sorveglianza dell'impianto. Deve essere
inoltre  consentito  un  agevole  esodo  dall'impianto  nei  casi  di
emergenza.
  Gli  impianti  devono  essere progettati e costruiti rispettando le
disposizioni contenute nelle norme UNI EN 1776, UNI EN12186, UNI 9167
e UNI 9463-1, alle norme applicabili in esse citate, o ad altre norme
internazionali  equivalenti  e  in  conformita' alle disposizioni nel
seguito riportate.

  3.2.1.2 Materiali
  Tutti  i  materiali  utilizzati per la costruzione e l'assemblaggio
degli impianti di riduzione devono essere idonei all'impiego previsto
e  rispondenti  alle  norme, UNI EN 1776, UNI EN12186, UNI 9167 e UNI
9463-1  o ad altre norme internazionali equivalenti ad esclusione dei
prodotti a pressione standard per i quali e' richiesta la conformita'
al  DLgs  del  25  febbraio  2000,  n. 93 "Attuazione della direttiva
97/23/CE in materia di attrezzature a pressione".

  3.2.1.3
  Circuito principale del gas
  Il  circuito  principale del gas, costituito da tubazioni, valvole,
filtri,  pezzi speciali, regolatori, contatori ecc., nei quali il gas
fluisce  per  passare  dalla  condotta  posta a monte dell'impianto a
quella  di  valle,  deve  essere  conforme alle prescrizioni indicate
dalle norme UNI EN 1776, UNI EN12186, UNI 9167, UNI 9463-1 o ad altre
norme  internazionali  equivalenti.  ad  esclusione  dei  prodotti  a
pressione  standard  per  i quali e' richiesta la conformita' al DLgs
del  25  febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in
materia di attrezzature a pressione".

  3.2.1.4 Sezionamento dell'impianto
  Ai fini progettuali il limite tra la pressione massima di esercizio
di  monte  e  quella  di  valle viene stabilita in corrispondenza o a
valle del collegamento di uscita:
   - del   regolatore   di   pressione  se  installato  a  valle  dei
dispositivi di sicurezza;
   - del   dispositivo   di  sicurezza  se  installato  a  valle  del
regolatore di pressione;
   - della  valvola  di  isolamento  di  uscita dell'impianto o della
valvola d'intercettazione di uscita della linea di regolazione, se la
presa  di impulso del dispositivo di sicurezza con taratura piu' alta
e' collegata alla tubazione di valle di tale valvola.
  Inoltre,  nella  scelta  delle  soluzioni  impiantistiche  suddette
occorre  anche considerare le implicazioni connesse alle attivita' di
sorveglianza.

  3.2.1.5 Intercettazione del flusso del gas
  Il   circuito   principale   del   gas   deve   essere   munito  di
apparecchiature  di  intercettazione generale poste all'interno della
recinzione, ma esternamente all'eventuale alloggiamento o cabina.

  3.2.1.6  Caratteristiche degli alloggiamenti e relative distanze di
sicurezza

  3.2.1.6.1 Generalita'
  Gli   impianti   destinati   alla  riduzione  della  pressione  con
esclusione  di  quelli  ad  esclusivo servizio di utenze industriali,
quando  la  massima  pressione  di  monte  supera i 24 bar (2,4 MPa),
devono  essere sistemati in un'area cintata di altezza pari ad almeno
2  m  onde  impedire  che  persone  estranee possano avvicinarsi alle
apparecchiature.
  Gli   impianti   devono   essere   muniti   di  apparecchiature  di
intercettazione  generale  poste  all'interno  della  recinzione,  ma
esternamente  alla  cabina,  o  alloggiamento,  ove  esistente, ed in
posizione facilmente accessibile, ad una distanza minima di 5 m dalle
pareti  della cabina o alloggiamento, o dagli apparecchi di riduzione
nel caso di impianti all'aperto.

  3.2.1.6.2 Impianto all'aperto
  Impianto  all'aperto  e'  quello in cui gli apparecchi di riduzione
della pressione sono installati all'aperto.
  La  distanza minima tra gli apparecchi di riduzione della pressione
e  la  recinzione non deve essere inferiore a 10 m, a meno che non si
provveda   alla   costruzione   di  appositi  ed  idonei  schermi  di
protezione,  nel  qual  caso  la  distanza  minima  tra la recinzione
dell'impianto  e gli schermi protettivi, puo' essere ridotta fino a 2
m.
  Gli  schermi  di  protezione  devono  essere  costruiti in muratura
oppure in terra o altro materiale idoneo allo scopo.
  La  distanza  minima tra la recinzione e le altre parti fuori terra
dell'impianto sottoposte alla pressione del gas, escluse le tubazioni
e le valvole, non deve essere inferiore a 2 m.

  3.2.1.6.3 Impianto con cabina o altro alloggiamento
  Impianto  con  cabina  e' quello in cui gli apparecchi di riduzione
della  pressione  sono  installati  in idonea cabina, costruita fuori
terra o seminterrata.
  Tra  la  recinzione  ed i muri perimetrali della cabina deve essere
osservata una distanza minima di protezione non inferiore a 2 m.
  La  stessa  distanza  deve  essere osservata tra la recinzione e le
parti  fuori  terra  dell'impianto sottoposte alla pressione del gas,
escluse le valvole e le tubazioni.
  I   muri  perimetrali  della  cabina  devono  essere  costruiti  in
calcestruzzo dello spessore minimo di 20 cm, se semplice, o di 15 cm,
se armato, oppure in muratura di mattoni pieni a due teste.
  La  copertura  deve  essere  di  tipo  leggero  (ad  es.  lastre di
fibrocemento) e costruita con materiali incombustibili.
  L'aerazione  della  cabina  deve  essere  assicurata  da  aperture,
disposte  in alto vicino alla copertura, in modo da evitare eventuali
formazioni  di  sacche  di gas, aventi una superficie complessiva non
inferiore a 1/10 della superficie in pianta e da altre aperture poste
in basso per agevolare il ricambio d'aria.
  Tutte  le aperture devono essere protette con idonee reticelle atte
ad impedire l'ingresso di corpi estranei.
  In   alternativa   alla   cabina  in  muratura,  gli  apparati  che
costituiscono  gli  impianti  di  riduzione  e misura, possono essere
installati in altro tipo di alloggiamento.
  Le  caratteristiche costruttive di tali alloggiamenti devono essere
tali  da garantire, almeno lateralmente, il contenimento di materiali
che  venissero  proiettati  a seguito di una eventuale esplosione e/o
scoppio.  Qualora  siano  utilizzati  manufatti  prefabbricati questi
ultimi   devono  essere  solidali  tra  di  loro  e  alla  platea  di
fondazione.
  Anche  per  gli  impianti costruiti in alloggiamento, devono essere
comunque  rispettate  le  disposizioni  e  le distanze di sicurezza e
protezione previste per gli impianti con cabina in muratura.
  La  cabina  seminterrata  deve avere caratteristiche di costruzione
analoghe  a  quelle  della  cabina  fuori  terra. Deve inoltre essere
dotata di un accesso laterale direttamente dall'esterno.

  3.2.1.7 Dispositivi per la limitazione della pressione
  Al  fine  di  impedire, in caso di guasto, anomalia o funzionamento
irregolare  del  regolatore  di pressione di servizio, il superamento
della  pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per le condotte
di  valle,  deve essere installato un numero idoneo di dispositivi di
sicurezza  in  conformita'  alle  norme di cui alla Tabella 1, atti a
limitare   l'aumento  della  pressione  come  indicato  ai  paragrafi
successivi.
  Allo scopo possono essere utilizzati i seguenti dispositivi:
   - regolatore  di pressione di emergenza (monitor), posto in serie,
nel  senso  del  flusso  del  gas,  o  incorporato  al  regolatore di
servizio;
   - valvola  di blocco del flusso del gas, posta in serie, nel senso
del  flusso  del  gas,  o incorporata al regolatore di servizio od al
monitor.
  Il  dispositivo  di blocco deve rimanere in posizione di chiusura e
la  riapertura  deve  essere  eseguita  in modo manuale o con comando
locale   qualora  non  sia  previsto  un  sistema  di  controllo  che
garantisca il mantenimento della pressione entro valori ammissibili.
  Per  i  dispositivi  di  sicurezza suddetti, la mancanza di energia
ausiliaria   deve  provocare  la  chiusura  dei  dispositivi  stessi.
Eccezioni a tale requisito sono permesse se:
   - il  gas sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato come
energia ausiliaria e l'alimentazione di tale gas e' continua;
   - l'energia  ausiliaria (elettrica, aria o altro fluido idraulico)
di  una  sorgente  esterna  e'  supportata,  come  riserva,  dal  gas
proveniente dal sistema e l'alimentazione del gas e' continua.
  Se  vengono utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali ad
esempio  trasmettitori  o  regolatori di pressione non ridondanti, la
perdita  del segnale di tali strumenti deve provocare la chiusura dei
dispositivi.
  La  scelta  del/i dispositivo/i di sicurezza, premesso che entrambe
le  soluzioni  sono  equivalenti ai fini della sicurezza, deve essere
fatta   tenendo   conto   della  necessita'  di  garantire  anche  la
continuita' del servizio, ove questa sia necessaria e/o richiesta.
  Sono  ammessi  sistemi  diversi  dai  precedenti  idonei allo scopo
sopraindicato   e   tali  da  garantire  un  equivalente  livello  di
sicurezza.
  Nel  caso  di  collegamento  di condotte in cui la pressione MOP di
monte  sia  inferiore  o  uguale  alla pressione MIP di valle, potra'
essere  prevista  l'installazione  del  solo  sistema  di regolazione
principale  o  in  alternativa  del  solo  sistema  di  sicurezza; in
entrambi  i  casi la taratura di tali sistemi deve essere eseguita in
modo  da  non  superare  il valore di pressione MOP della condotta di
valle.
  Il/i  dispositivo/i  di  sicurezza deve/ono intervenire assicurando
che  la  pressione  effettiva  non  superi  la  pressione  massima di
esercizio (MOP) stabilita per la condotta di valle del:
   - 5%  se  la pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per la
condotta di valle e' superiore a 24 bar (2,4 MPa);
   - 10 % se la pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per la
condotta  di  valle  e'  inferiore  o  uguale  a  24  bar (2,4 MPa) e
superiore a 0,04 bar (0.004 MPa);
  Al  fine  di  ovviare alla eventuale mancanza di perfetta tenuta in
chiusura  e di aumentare il livello di sicurezza, deve essere inoltre
installato  a  valle  un  dispositivo  di  scarico  all'atmosfera, di
diametro  utile  pari  ad  1/10 del diametro della condotta di valle,
tarato  a  non  piu'  del  110%  della pressione massima di esercizio
stabilita,  se la condotta di valle e' di Ia Specie, e a non piu' del
115% se la condotta di valle e' di altra Specie.
  Per   i   dispositivi   di   scarico  all'atmosfera  devono  essere
predisposte  opportune  condotte  di  sfiato  per  il  convogliamento
nell'atmosfera  del  gas  a  conveniente  altezza in zona sicura (non
inferiore a 3 m dal piano campagna).
  Tabella 1 - Riferimenti normativi
=====================================================================
   NUMERO    |                        TITOLO
=====================================================================
             |Trasporto e distribuzione di gas Stazioni di
             |regolazione della pressione del gas per il trasporto e
UNI EN 12186 |distribuzione Requisiti di funzionamento
---------------------------------------------------------------------
             |Trasporto e distribuzione di gas Installazioni per la
             |regolazione della pressione del gas sulle reti di
UNI EN 12279 |distribuzione Requisiti funzionali
---------------------------------------------------------------------
             |Impianti di riduzione finale della pressione del gas
             |funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 e 5
UNI 8827     |bar Progettazione, costruzione e collaudo
---------------------------------------------------------------------
             |Impianti di ricezione e prima riduzione del gas
UNI 9167     |naturale Progettazione, costruzione e collaudo
---------------------------------------------------------------------
             |Impianti di riduzione finale della pressione del gas
             |naturale funzionanti con pressione a monte massima
             |compresa tra 5 e 12 bar Progettazione, costruzione e
UNI 10390    |collaudo
---------------------------------------------------------------------
             |Impianti di riduzione e misurazione del gas naturale
             |funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per
             |utilizzo industriale e assimilabile e per utilizzo
             |civile con pressione di valle compresa fra 0,04 e 0,5
             |bar Progettazione, costruzione, installazione e
UNI 10619    |collaudo

  3.2.1.8 Apparecchi di riscaldamento a fiamma libera (ove previsti)
  Gli   eventuali   apparecchi  di  riscaldamento  a  fiamma  libera,
installati  in  cabina,  devono essere posti in un locale separato da
quello  delle apparecchiature di riduzione della pressione a mezzo di
muro  o altra idonea separazione, equivalenti ai fini della sicurezza
di persone o cose, con resistenza al fuoco non inferiore a REI/EI 120
nel rispetto della norma UNI 9167, ove applicabile o riconducibile.
  E'  ammessa  l'installazione  in adiacenza alle pareti della cabina
alle seguenti condizioni:
   - la  parete deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco
almeno  REI/EI  30  ed essere realizzata con materiale di classe 0 di
reazione al fuoco, nonche' essere priva di aperture nella zona che si
estende , a partire dall'apparecchio, per almeno 0.5 m lateralmente e
1 m superiormente.
  Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
   - gli  apparecchi  devono  distare  non meno di 0.6 m dalle pareti
degli edifici, oppure
   - deve  essere  interposta  una  struttura  di caratteristiche non
inferiori  a  EI  120  di dimensioni superiori di almeno 0.50 m della
proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.
  Gli  apparecchi  di  riscaldamento  installati  sia  in  cabina sia
all'aperto, dovranno essere ubicati valutando l'estensione delle zone
pericolose  secondo  quanto previsto dalle norme CEI EN 60079-10 (CEI
31-30),  dai  regolatori di pressione, dagli esalatori di condotti di
scarico del gas convogliati in atmosfera.
  Gli  apparecchi  di  riscaldamento  al  servizio  degli impianti di
riduzione  della  pressione  del  gas, nel rispetto delle distanze di
sicurezza  sopra citate, possono essere installati in appositi armadi
di protezione metallici.

  3.2.2 Costruzione
  Fatto  salvo quanto specificato per i materiali al p.to 3.2.1.2. la
costruzione   e   l'assemblaggio   dei  vari  componenti  costituenti
l'impianto  deve  essere  eseguita  in  conformita' alle norme UNI EN
1776,  UNI  EN 12186, UNI 9167, UNI 9463-1, alle norme applicabili in
esse citate o ad altre norme internazionali equivalenti.

  3.2.2.1 Protezione contro le azioni corrosive
  Le  strutture  posate  fuori terra, in relazione alle condizioni di
aggressivita'  ambientale,  devono essere opportunamente trattate con
appositi cicli di verniciatura.
  La  parte  interrata  di impianto di riduzione della pressione deve
essere   opportunamente   protetta   mediante  sistemi  integrati  di
rivestimento isolante e protezione catodica.
  Il   sistema  di  protezione  catodica  deve  essere  progettato  e
realizzato in accordo con le norme tecniche vigenti sotto indicate al
fine  di  proteggere  l'impianto  dalle  azioni  di aggressione della
corrosione di natura elettrochimica.
  I rivestimenti isolanti devono essere scelti tenendo conto del tipo
di  struttura  da  proteggere  e  di ambiente di posa, della presenza
della protezione catodica, delle sollecitazioni a cui il rivestimento
e' soggetto nella fase di immagazzinamento, trasporto, messa in opera
ed  esercizio,  al  fine di garantire una funzionalita' ed una durata
adeguate.
  Quanto sopracitato dovra' essere in conformita' a quanto prescritto
dalle  norme UNI EN 1776, UNI EN 12186, UNI 9167, UNI 9463-1, e dalle
norme UNI 10611 ed UNI EN 12954.

  3.3 IMPIANTI DI RIDUZIONE E MISURA CON PRESSIONE DI MONTE SUPERIORE
A  12  bar  (1,2  MPa)  ED INFERIORE OD UGUALE A 24 bar (2,4 MPa) CON
ESCLUSIONE DI QUELLI AL SERVIZIO DI UTENZE INDUSTRIALI

  3.3.1 Progettazione
  Per   la  progettazione  dei  presenti  impianti  si  applicano  le
prescrizioni riportate al p.to 3.2.1.

  3.3.1.1  Caratteristiche degli alloggiamenti e relative distanze di
sicurezza

  3.3.1.1.1 Generalita'
  Gli   impianti   destinati   alla  riduzione  della  pressione  con
esclusione  di  quelli  ad  esclusivo servizio di utenze industriali,
quando il valore della massima pressione di monte (MOP) supera 12 bar
(1,2 MPa) ed e' inferiore od uguale a 24 bar (2,4 MPa), devono essere
sistemati  in un'area cintata di altezza almeno 2 m onde impedire che
persone non autorizzate possano avvicinarsi alle apparecchiature.
  Gli   apparecchi   di  riduzione  della  pressione  possono  essere
installati all'aperto, o in apposita cabina o alloggiamento.
  Nel  caso  di  installazione  all'aperto devono essere osservate le
prescrizioni di cui al punto 3.2.1.6.2.
  Nel caso di installazione non all'aperto devono essere osservate le
prescrizioni di cui al punto 3.2.1.6.3.

  3.3.1.2 Dispositivi per la limitazione della pressione
  Al  fine  di  impedire, in caso di guasto, anomalia o funzionamento
irregolare  del  regolatore  di pressione di servizio, il superamento
della  pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per le condotte
di  valle,  deve essere installato un numero idoneo di dispositivi di
sicurezza  in  conformita'  alle  norme di cui alla Tabella 1, atti a
limitare   l'aumento  della  pressione  come  indicato  ai  paragrafi
successivi.
  Allo scopo possono essere utilizzati i seguenti dispositivi:
   - regolatore  di pressione di emergenza (monitor), posto in serie,
nel  senso  del  flusso  del  gas,  o  incorporato  al  regolatore di
servizio;
   - valvola  di blocco del flusso del gas, posta in serie, nel senso
del  flusso  del  gas,  o incorporata al regolatore di servizio od al
monitor.
  Il  dispositivo  di blocco deve rimanere in posizione di chiusura e
la riapertura deve essere eseguita con comando locale qualora non sia
previsto un sistema di controllo che garantisca il mantenimento della
pressione entro valori ammissibili.
  Per  i  dispositivi  di  sicurezza suddetti, la mancanza di energia
ausiliaria   deve  provocare  la  chiusura  dei  dispositivi  stessi.
Eccezioni a tale requisito sono permesse se:
   - il  gas sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato come
energia ausiliaria e l'alimentazione di tale gas e' continua;
   - l'energia  ausiliaria (elettrica, aria o altro fluido idraulico)
di  una  sorgente  esterna  e'  supportata,  come  riserva,  dal  gas
proveniente dal sistema e l'alimentazione del gas e' continua.
  Se  vengono utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali ad
esempio  trasmettitori  o  regolatori di pressione non ridondanti, la
perdita  del segnale di tali strumenti deve provocare la chiusura dei
dispositivi.
  La  scelta  del/i dispositivo/i di sicurezza, premesso che entrambe
le  soluzioni  sono  equivalenti ai fini della sicurezza, deve essere
fatta   tenendo   conto   della  necessita'  di  garantire  anche  la
continuita' del servizio, ove questa sia necessaria e/o richiesta.
  Sono  ammessi  sistemi  diversi  dai  precedenti  idonei allo scopo
sopraindicato   e   tali  da  garantire  un  equivalente  livello  di
sicurezza.
  Negli  impianti con pressione di monte superiore a 12 bar (1,2 MPa)
ed  inferiore  o  uguale  a  24  bar (2,4 MPa), il/i dispositivo/i di
sicurezza deve/ono intervenire assicurando che la pressione effettiva
non  superi  la pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per la
condotta di valle del 10 % se la pressione massima di esercizio (MOP)
stabilita  per  la  condotta  di valle e' inferiore o uguale a 24 bar
(2,4 MPa) e superiore a 0,04 bar (0.004 MPa);
  Al  fine  di  ovviare alla eventuale mancanza di perfetta tenuta in
chiusura  e di aumentare il livello di sicurezza, deve essere inoltre
installato  a  valle  un  dispositivo  di  scarico  all'atmosfera, di
diametro  utile  pari  almeno  a  1/10 del diametro della condotta di
valle,  tarato  a  non  piu'  del  115%  se  la  condotta di valle ha
pressione inferiore a 24 bar ( 2,4 MPa).
  Per   i   dispositivi   di   scarico  all'atmosfera  devono  essere
predisposte  opportune  condotte  di  sfiato  per  il  convogliamento
nell'atmosfera  del  gas  a  conveniente  altezza in zona sicura (non
inferiore a 3 m dal piano campagna).

  3.3.2 Costruzione
  Per   la   costruzione   dei  presenti  impianti  si  applicano  le
prescrizioni riportate al p.to 3.2.2.

  3.3.2.1 Protezione contro le azioni corrosive
  Valgono le prescrizioni riportate al p.to 3.2.2.1.

  3.4 IMPIANTI DI RIDUZIONE E MISURA CON PRESSIONE DI MONTE SUPERIORE
A  0,04 bar (0,004 MPa) ED INFERIORE OD UGUALE A 12 bar (1,2 MPa) CON
ESCLUSIONE DI QUELLI AL SERVIZIO DI UTENZE INDUSTRIALI

  3.4.1 Progettazione

  3.4.1.1 Impianti
  La  scelta  progettuale deve essere eseguita tenendo in particolare
conto   i   fattori   di   sicurezza   e  continuita'  di  esercizio.
L'accessibilita' a tutte le apparecchiature dell'impianto deve essere
agevole  ed  ogni punto deve essere raggiungibile con le attrezzature
necessarie  ad  una  corretta sorveglianza dell'impianto. Deve essere
inoltre  consentito  un  agevole  esodo  dall'impianto  nei  casi  di
emergenza.
  Gli  impianti  devono  essere progettati e costruiti rispettando le
disposizioni  contenute  nelle  norme  UNI  EN  1776, UNI 9463-1, UNI
EN12186,  UNI  EN  12279,  UNI 8827, UNI 10390 e UNI 10619 alle norme
applicabili   in   esse  citate,  o  ad  altre  norme  internazionali
equivalenti e in conformita' alle disposizioni nel seguito riportate.

  3.4.1.2 Materiali
  Tutti  i  materiali  utilizzati per la costruzione e l'assemblaggio
degli impianti di riduzione devono essere idonei all'impiego previsto
e rispondenti alle norme UNI EN 1776, UNI EN 12186, UNI EN 12279, UNI
8827,   UNI   10390,  UNI  10619  o  ad  altre  norme  internazionali
equivalenti.  ad  esclusione  dei prodotti a pressione standard per i
quali e' richiesta la conformita' al DLgs del 25 febbraio 2000, n. 93
"Attuazione  della  direttiva  97/23/CE  in materia di attrezzature a
pressione".

  3.4.1.3 Circuito principale del gas
  Il  circuito  principale del gas, costituito da tubazioni, valvole,
filtri, pezzi speciali, regolatori, contatori, ecc., nei quali il gas
fluisce  per  passare dalla condotta posta a monte dell'impianto alla
condotta  di  valle,  deve essere conforme alle prescrizioni indicate
dalle  norme  UNI  EN 1776, UNI EN 12186, UNI EN 12279, UNI 8827, UNI
10390,  UNI  10619  o  ad  altre norme internazionali equivalenti. ad
esclusione dei prodotti a pressione standard per i quali e' richiesta
la  conformita' al DLgs del 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della
direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione".

  3.4.1.4 Sezionamento dell'impianto
  Ai fini progettuali il limite tra la pressione massima di esercizio
di  monte  e  quella  di  valle viene stabilita in corrispondenza o a
valle del collegamento di uscita:
   - del  regolatore  di  pressione  se  installato/i  a  valle del/i
dispositivo/i di sicurezza;
   - del/i  dispositivo/i  di  sicurezza  se installato/i a valle del
regolatore di pressione;
   - della  valvola  di  isolamento  di  uscita dell'impianto o della
valvola d'intercettazione di uscita della linea di regolazione, se la
presa  di impulso del dispositivo di sicurezza con taratura piu' alta
e' collegata alla tubazione di valle di tale valvola.
  Inoltre,  nella  scelta  delle  soluzioni  suddette  occorre  anche
considerare le implicazioni connesse alle attivita' di sorveglianza.

  3.4.1.5 Intercettazione del flusso del gas
  Il   circuito   principale   del   gas   deve   essere   munito  di
apparecchiature   di   intercettazione   generale  poste  all'esterno
dell'eventuale  alloggiamento  o  cabina,  ed in posizione facilmente
accessibile.

  3.4.1.6  Caratteristiche degli alloggiamenti e relative distanze di
sicurezza

  3.4.1.6.1 Generalita'
  Gli  impianti  sono  di  norma installati in appositi alloggiamenti
costituiti   da   manufatti   posti   fuori   terra  od  interrati  o
seminterrati, senza recinzione.
  Gli  impianti  possono  essere  installati  all'aperto quando fanno
parte di impianti piu' complessi e/o installati in zone recintate.

  3.4.1.6.2 Caratteristiche dei manufatti di alloggiamento
  I   manufatti   di  alloggiamento  degli  impianti  possono  essere
costituiti da:
   a) cabine in muratura;
   b) armadi  metallici  o  di  materiali  di Classe 1 di reazione al
fuoco secondo le vigenti norme.
  Le coperture delle cabine fuori terra devono essere di tipo leggero
(ad  esempio  lastre  di  fibrocemento)  e  costruite  con  materiali
incombustibili.
  Per  le  cabine  interrate  o seminterrate la copertura deve essere
atta  a  resistere  ai  carichi  accidentali  ai  quali  puo'  essere
soggetta.
  Le  strutture  portanti della cabina devono avere una resistenza al
fuoco almeno R 30 e quelle separanti almeno REI/EI 30.
  L'aerazione  delle cabine fuori terra e seminterrate e degli armadi
deve  essere  assicurata  da  aperture  libere  aventi una superficie
complessiva non inferiore a 1/10 della superficie in pianta.
  Le aperture devono essere protette con reticelle metalliche atte ad
impedire l'ingresso di corpi estranei.
  Per  le  cabine  interrate  le  aperture di aerazione devono essere
raccordate  a  dei  condotti  sfioranti  all'esterno  ad  una altezza
diversa in modo da realizzare una circolazione naturale d'aria.
  I   condotti   devono  essere  muniti  di  terminali  appositi  che
impediscano    l'entrata   dell'acqua   e   dotati   di   dispositivi
tagliafiamma.
  La  superficie  totale delle aperture deve essere pari ad almeno 1%
di quella in pianta del locale con un minimo di 400 cm2 .

  3.4.1.6.3 Distanze di sicurezza
  Le distanze di sicurezza, devono essere conformi a quanto riportato
dalle norme di riferimento indicate nel paragrafo 3.4.2.

  3.4.1.7 Dispositivi per la limitazione della pressione
  Al  fine  di  impedire, in caso di guasto, anomalia o funzionamento
irregolare  del  regolatore  di pressione di servizio, il superamento
della  pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per le condotte
di  valle,  deve essere installato un numero idoneo di dispositivi di
sicurezza  in  conformita'  alle  norme di cui alla Tabella 1, atti a
limitare   l'aumento  della  pressione  come  indicato  ai  paragrafi
successivi.
  Allo scopo possono essere utilizzati i seguenti dispositivi:
   - regolatore  di pressione di emergenza (monitor), posto in serie,
nel  senso  del  flusso  del  gas,  o  incorporato  al  regolatore di
servizio;
   - valvola  di blocco del flusso del gas, posta in serie, nel senso
del  flusso  del  gas,  o incorporata al regolatore di servizio od al
monitor.
  Il  dispositivo  di blocco deve rimanere in posizione di chiusura e
la  riapertura  deve  essere  eseguita  in modo manuale o con comando
locale   qualora  non  sia  previsto  un  sistema  di  controllo  che
garantisca il mantenimento della pressione entro valori ammissibili.
  Per  i  dispositivi  di  sicurezza suddetti, la mancanza di energia
ausiliaria   deve  provocare  la  chiusura  dei  dispositivi  stessi.
Eccezioni a tale requisito sono permesse se:
   - il  gas sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato come
energia ausiliaria e l'alimentazione di tale gas e' continua;
   - l'energia  ausiliaria (elettrica, aria o altro fluido idraulico)
di  una  sorgente  esterna  e'  supportata,  come  riserva,  dal  gas
proveniente dal sistema e l'alimentazione del gas e' continua.
  Se  vengono utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali ad
esempio  trasmettitori  o  regolatori di pressione non ridondanti, la
perdita  del segnale di tali strumenti deve provocare la chiusura dei
dispositivi.
  La  scelta  del/i dispositivo/i di sicurezza, premesso che entrambe
le  soluzioni  sono  equivalenti ai fini della sicurezza, deve essere
fatta   tenendo   conto   della  necessita'  di  garantire  anche  la
continuita' del servizio, ove questa sia necessario e/o richiesta, in
conformita' alle norme della tabella 1.
  Sono  ammessi  sistemi  diversi  dai  precedenti  idonei allo scopo
sopraindicato   e   tali  da  garantire  un  equivalente  livello  di
sicurezza.
  Il/i  dispositivo/i  di  sicurezza deve/ono intervenire assicurando
che  la  pressione  effettiva  non  superi  la  pressione  massima di
esercizio (MOP) stabilita per la condotta di valle del:
   - 10 % se la pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per la
condotta  di  valle  e'  inferiore  o  uguale  a  12  bar (1,2 MPa) e
superiore a 0,04 bar (0.004 MPa);
   - 20 % se la pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per la
condotta di valle e' inferiore o uguale a 0,04 bar (0.004 MPa).

  3.4.2 Costruzione
  Fatto  salvo quanto specificato per i materiali al p.to 3.4.1.2. la
costruzione   e   l'assemblaggio   dei  vari  componenti  costituenti
l'impianto  deve  essere  eseguita  in  conformita' alle norme UNI EN
1776,  UNI  9463-1, UNI EN 12186, UNI EN 12279, UNI 8827, UNI 10390 e
UNI  10619  alle  norme  applicabili  in esse citate o ad altre norme
internazionali equivalenti.

  3.4.2.1 Protezione contro le azioni corrosive
  Le  strutture  posate  fuori terra, in relazione alle condizioni di
aggressivita'  ambientale,  devono essere opportunamente trattate con
appositi cicli di verniciatura.
  La  parte  interrata  di impianto di riduzione della pressione deve
essere   opportunamente   protetta   mediante  sistemi  integrati  di
rivestimento isolante e protezione catodica.
  Il   sistema  di  protezione  catodica  deve  essere  progettato  e
realizzato in accordo con le norme tecniche vigenti sotto indicate al
fine  di  proteggere  l'impianto  dalle  azioni  di aggressione della
corrosione di natura elettrochimica.
  I rivestimenti isolanti devono essere scelti tenendo conto del tipo
di  struttura  da  proteggere  e  di ambiente di posa, della presenza
della protezione catodica, delle sollecitazioni a cui il rivestimento
e' soggetto nella fase di immagazzinamento, trasporto, messa in opera
ed  esercizio,  al  fine di garantire una funzionalita' ed una durata
adeguate.  Quanto  sopracitato  dovra' essere in conformita' a quanto
prescritto  dalle  norme  UNI  EN  1776,  UNI EN 12186, UNI 9167, UNI
9463-1, e dalle norme UNI 10611 ed UNI EN 12954.

  3.5  IMPIANTI DI RIDUZIONE E MISURA AD ESCLUSIVO SERVIZIO DI UTENZE
INDUSTRIALI DIRETTAMENTE COLLEGATE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE

  3.5.1 Progettazione e Costruzione.
  Per  pressioni  di  monte  minori  o  uguali a 12 bar (1,2 MPa) gli
impianti   devono   essere  progettati,  costruiti  e  collaudati  in
conformita'  alle  norme UNI EN 1776, UNI 10619 e UNI 9860 per quanto
riguarda  la  distanza  dal fabbricato in relazione al diametro delle
condotte di adduzione, ed alle prescrizioni di cui alla Sezione 2ª.
  Per  pressioni  di  monte superiori a 12 bar (1,2 MPa) gli impianti
devono  essere  progettati,  costruiti  e  collaudati  ,  per  quanto
possibile,  secondo  le prescrizioni stabilite ai capitoli 3.2., 3.3.
,3.6. e 3.7.
  Gli   impianti  devono  essere  di  norma  installati  in  appositi
alloggiamenti  costituiti  da  manufatti  posti preferibilmente fuori
terra od interrati o seminterrati.

  3.5.1.1 Ubicazione
  L'ubicazione  degli  impianti  deve  essere  conforme alle seguenti
prescrizioni:
   - Se  la  pressione  massima  di  monte e' superiore a 1,2 MPa (12
bar), l'impianto deve essere ubicato alla maggiore distanza possibile
dagli  edifici  e  capannoni, preferibilmente addossato o quanto meno
vicino alla recinzione.
   - Se  la pressione massima di alimentazione e' inferiore od uguale
a  1,2  MPa  (12  bar), l'impianto deve essere ubicato in conformita'
alla norma UNI 10619.
  Si   dovra'   inoltre  prestare  particolare  attenzione  affinche'
l'impianto sia salvaguardato da eventuali danneggiamenti provocati da
cause esterne ragionevolmente prevedibili.

  3.5.2 Dispositivi per la limitazione della pressione
  Al  fine  di  impedire, in caso di guasto, anomalia o funzionamento
irregolare  del  regolatore  di pressione di servizio, il superamento
della  pressione massima di esercizio (MOP) stabilita per le condotte
di  valle,  deve essere installato un numero idoneo di dispositivi di
sicurezza  in  conformita'  alle  norme di cui alla Tabella 1, atti a
limitare   l'aumento  della  pressione  come  indicato  ai  paragrafi
successivi.
  Allo scopo possono essere utilizzati i seguenti dispositivi:
   - regolatore  di pressione di emergenza (monitor), posto in serie,
nel  senso  del  flusso  del  gas,  o  incorporato  al  regolatore di
servizio;
   - valvola  di blocco del flusso del gas, posta in serie, nel senso
del  flusso  del  gas,  o incorporata al regolatore di servizio od al
monitor.
  Per  i  dispositivi  di  sicurezza suddetti, la mancanza di energia
ausiliaria   deve  provocare  la  chiusura  dei  dispositivi  stessi.
Eccezioni a tale requisito sono permesse se:
   - il  gas sotto pressione del sistema stesso viene utilizzato come
energia ausiliaria e l'alimentazione di tale gas e' continua;
   - l'energia  ausiliaria (elettrica, aria o altro fluido idraulico)
di  una  sorgente  esterna  e'  supportata,  come  riserva,  dal  gas
proveniente dal sistema e l'alimentazione del gas e' continua.
  Se  vengano utilizzati strumenti elettronici o pneumatici, quali ad
esempio  trasmettitori  o  regolatori di pressione non ridondanti, la
perdita  del segnale di tali strumenti deve provocare la chiusura dei
dispositivi.
  La  scelta  del/i dispositivo/i di sicurezza, premesso che entrambe
le  soluzioni  sono  equivalenti ai fini della sicurezza, deve essere
fatta   tenendo   conto   della  necessita'  di  garantire  anche  la
continuita' del servizio, ove questa sia necessaria e/o richiesta.
  Sistemi  diversi  dai  precedenti idonei allo scopo sopraindicato e
tali  da  garantire un equivalente livello di sicurezza, sono ammessi
purche' conformi alle norme della precedente Tabella 1.
  In  casi  particolari  e'  ammesso  che i dispositivi di sicurezza,
qualora  cio'  sia  necessario  per  assicurare  la  continuita'  del
servizio  del  cliente  finale,  intervengano  a  valori di pressione
diversi  da  quelli indicati ai punti precedenti, purche' compatibili
con le caratteristiche di resistenza e tenuta del sistema di valle.

  3.6 SISTEMI DI MISURA
  Su  tutti  gli  impianti  di  cui  ai capitoli 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5,
possono essere installati idonei sistemi di misura.
  Tali  sistemi  devono  essere  progettati,  costruiti,  collaudati,
eserciti  e manutenzionati in conformita' alle norme UNI EN 1776, UNI
9167; UNI 9571; UNI 10619 e UNI 10702 e alle norme in esse citate. ad
esclusione dei prodotti a pressione standard per i quali e' richiesta
la  conformita' al DLgs del 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della
direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione".

  3.7 COLLAUDI E VERIFICHE
  Il  circuito  principale  degli  impianti  di riduzione deve essere
collaudato  secondo  le  condizioni,  i metodi di prova ed i relativi
criteri  di  accettabilita'  di  cui  alle  norme UNI EN 1776, UNI EN
12186,  UNI  EN  12279, UNI EN 12327, UNI 9167, UNI 8827, UNI 10390 e
UNI 10619.

  3.7.1 Collaudo degli impianti
  I valori minimi della pressione di collaudo sono i seguenti:

  1,3 volte la MOP per sezioni d'impianto con MOP > 24 bar (2,4 MPa);

  1,5  volte la MOP per sezioni d'impianto con 12 bar (1,2 MPa) < MOP
£ 24 bar (2,4 MPa);

  18  bar  per  sezioni d'impianto con 5 bar (0,5 MPa) < MOP £ 12 bar
(1,2 MPa);

  7,5 bar per sezioni d'impianto con 1,5 bar (0,15 MPa) < MOP £ 5 bar
(0,5 MPa);

  2,5 bar per sezioni d'impianto con MOP £ 1,5 bar (0,15 MPa);
  La  prova  deve essere eseguita idraulicamente, fatta eccezione per
le condotte di diametro non superiore a 100 mm e per quelle aventi la
massima  pressione di esercizio (MOP) inferiore o uguale a 5 bar (0,5
MPa)  per le quali puo' essere consentito l'uso dell'aria, gas inerte
o  del  gas naturale. Per le condotte di diametro superiore a 100 mm,
la  prova  ad  aria  o  gas  potra'  essere  realizzata  nei  casi di
riconosciuta  difficolta'  di  esecuzione  della prova idraulica, per
tratti  di  condotta  o  di  impianto  di volume limitato, purche' si
adottino  tutti gli accorgimenti necessari all'esecuzione delle prove
in condizioni di sicurezza.
  Il collaudo puo' essere eseguito per tronchi fuori opera.
  Quando  non  diversamente  specificato  dalle  norme,  il  collaudo
dell'impianto risulta favorevole se dopo almeno 4 ore la pressione si
e'  mantenuta  costante  a meno delle variazioni dovute all'influenza
della temperatura.
  Dal  collaudo  su  indicato  possono  essere esclusi i riduttori di
pressione,  i  contatori, i filtri e gli altri componenti per i quali
e' previsto il collaudo in fabbrica secondo le norme vigenti.

  3.7.2 Controllo delle giunzioni saldate
  Le  giunzioni permanenti del circuito principale del gas aventi una
pressione massima di esercizio (MOP) superiore a 5 bar (0,5 MPa), non
sottoposte a collaudo secondo le modalita' precedentemente descritte,
devono  essere  ispezionate con metodo non distruttivo. Le operazioni
di  controllo  non  distruttivo devono essere effettuate da personale
certificato secondo procedure di controllo qualificate.

  3.7.3 Messa in esercizio degli impianti
  Prima  della  messa  in  servizio  di  un  nuovo  impianto, occorre
formalizzare  la  conformita' ai documenti progettuali e le attivita'
di   verifica   svolte,  riguardanti  il  corretto  funzionamento  di
quest'ultimo.
  Ad assemblaggio completato dell'impianto in campo prima della messa
in servizio devono essere eseguite le seguenti verifiche:
   - prova  pneumatica  di  verifica  della tenuta esterna ed interna
eseguita alla pressione di rete esistente al momento della prova;
   - taratura definitiva dei dispositivi di regolazione e sicurezza;
   - verifica del corretto intervento dei dispositivi di sicurezza;
  Tutte  le  tipologie di collaudo e verifica dovranno avere evidenza
oggettiva dell'effettuazione delle suddette prove.

  3.8 SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI RIDUZIONE, DI ODORIZZAZIONE (OVE
PREVISTI) E ATTREZZATURE A PRESSIONE
  Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e mantenere in efficienza i
presenti  impianti  e  garantire  la  continuita'  di  esercizio, gli
impianti stessi definiti ai capitoli 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, devono
essere  soggetti  ad  una  sorveglianza  come  nel  seguito indicato.
L'attivita'  di  sorveglianza  include  l'attivita' di conduzione, di
manutenzione   periodica   (preventiva,  correttiva  o  ordinaria)  e
verifiche di integrita' con cadenze programmate.
  La manutenzione correttiva e' quella da eseguirsi all'occorrenza.
  Le attivita' di conduzione e quelle di manutenzione ordinaria degli
impianti  devono  essere  eseguite in conformita' a quanto prescritto
dalle norme UNI 9571, UNI 10702, UNI 9463-1 e UNI EN 12186.
  In particolare, i prodotti marcati CE in base al D.Lgs. 25 febbraio
2000  n.  93  "Attuazione  della  direttiva  97/23/CE  in  materia di
attrezzature  a  pressione"  devono  essere sottoposti, ove previsto,
anche  ad  una  verifica  di  integrita'  a cura del distributore con
personale  qualificato  sulla base di specifica formazione secondo la
norma  UNI  ISO  9001  e  UNI  CIG  attinenti  e  adeguata esperienza
operativa in campo.
  Le  verifiche seguiranno frequenze e modalita' indicate nelle norme
UNI  CIG  attinenti  tenendo  conto  delle  condizioni di esercizio e
seguendo comunque le istruzioni del fabbricante dell'apparecchiatura.
Nel  caso  emergessero  delle non conformita' ed in assenza di azioni
correttive,  la pressione ammissibile delle apparecchiature coinvolte
deve essere adeguatamente ridefinita.
  Nel caso specifico gli accessori di sicurezza marcati CE in base al
D. Lgs. 25 febbraio 2000 n.93 devono essere oggetto di operazioni per
la  constatazione della loro funzionalita' che puo' essere effettuata
o  con  prove  di  simulazione  a  banco  o in opera con le frequenze
previste  dalle  norme  e  con personale specificatamente qualificato
come sopra.
  La frequenza per le altre attivita' e' specifica per ogni tipologia
di  attrezzatura  e  deve  essere  individuata  tenendo  presente  le
condizioni  di  esercizio  e le modalita' di gestione dell'accessorio
stesso  anche  sulla  base  di indicazioni del costruttore. L'analisi
delle   condizioni   di   esercizio   e   le  modalita'  di  gestione
dell'accessorio potrebbero determinare l'esecuzione di tali verifiche
con frequenza diversa rispetto a quanto sopra indicato.
  Per gli accessori a pressione standard (valvole, riduttori, ecc.) e
per  i  recipienti  a  pressione  aventi volume minore od uguale a 25
litri  e,  se con pressione massima ammissibile inferiore od uguale a
12  bar  (1,2  MPa),  aventi  capacita minore o uguale a 50 litri, le
operazioni  di  ispezione  e  manutenzione  dovranno essere riportate
nelle    istruzioni    per    l'uso    rilasciate   dal   fabbricante
dell'attrezzatura stessa.
  Sara'  cura  del  Comitato  Italiano  Gas  (CIG)  implementare  con
tempestivita',  ove  necessario,  le  norme  di  settore  in  modo da
dettagliare  la  specificita'  degli  interventi  in  funzione  della
tipologia  degli  impianti e delle attrezzature a pressione, comprese
anche  le attivita' di formalizzazione della messa in servizio, anche
ai sensi del DPR del 3 maggio 1998, ove appropriato.
  I  recipienti a pressione gia' in esercizio alla data di entrata in
vigore  del  D.Lgs  93/2000 che erano assoggettati a controlli ISPESL
dovranno  mantenere, fino alla pubblicazione delle suddette norme, la
tipologia  e  la  periodicita' dei controlli gia' in essere (Raccolta
E);  tali  controlli  saranno effettuati a cura del distributore, con
personale qualificato con le caratteristiche suddette.

  4 SEZIONE 4ª - APPENDICI TECNICHE

  4.1   APPENDICE   TECNICA   1   -   Disposizioni  tecniche  per  la
realizzazione di dispersori di protezione catodica.

  A1-1 Premessa
  Qualora  sia  necessario  realizzare  dispersori  di profondita' di
protezione  catodica  occorre  fare riferimento alle Norme UNI 10835,
che  descrivono  dettagliatamente  le caratteristiche degli anodi e/o
letti di posa e dei dispersori.
  Nella parte seguente vengono presi in considerazione alcuni aspetti
della realizzazione dei dispersori profondi.

  A1-2 Comunicazione falde superficiali con falde profonde
  Qualora  nella  perforazione  del  pozzo  per  la realizzazione del
dispersore,  si  riscontrasse la presenza di piu' falde acquifere, di
cui  una  superficiale  e  l'altra  profonda,  per  non  metterle  in
comunicazione  e' necessario isolarle mediante l'inserimento nel foro
di  un  dispositivo  di  tenuta insieme alla catena degli anodi; dopo
aver  fatto  aderire  tale  dispositivo  alle  pareti  del  foro,  si
effettuera'  un  getto di malta sigillante (malta cementizia, miscele
di  acqua  con  cemento  e bentonite), immediatamente al di sopra del
dispositivo  stesso  per  avere  la  garanzia di tenuta idraulica nel
tempo (figura. 1).

  Figura. 1
  Isolamento  della falda profonda mediante l'inserimento nel foro di
dispositivo di tenuta.

                ---->  Vedere figura a pag. 31  <----

  4.2 APPENDICE TECNICA 2 - Esempio di relazione tecnica.
  Il  presente  esempio  contenente elementi di analisi di situazioni
critiche  per le quali l'impossibilita' di rispettare le prescrizioni
vigenti  obbliga  alla ricerca ed attuazione di misure alternative di
equivalente efficacia ai fini della sicurezza.
  Dovendo  distribuire  il  gas  ad  esempio  nella  zona lagunare di
Venezia   e  Chioggia,  la  particolare  morfologia  del  sito  e  lo
sfruttamento  del  sottosuolo  sempre  piu'  esasperato  da  parte di
sottoservizi,  non  consentono  nel  caso  di  posa  di  tubazioni di
rispettare    completamente   alcune   disposizioni   dettate   dalla
regolamentazione  vigente  e  piu'  precisamente  per  le  casistiche
seguenti:

  A2-1 Profondita' di interramento
  Come  noto  nella  zona  suddetta  non esiste praticamente traffico
veicolare;   in   questo  caso  la  regola  vigente  prevede  che  la
profondita' di interramento possa essere ridotta, per le condotte con
pressione  inferiore  od uguale a 0,05 MPa (0,5 bar), ad un minimo di
0,40 m.
  Nonostante   questa   possibilita',  in  alcuni  casi  la  predetta
profondita'   non   puo'   comunque   essere   rispettata   vista  le
particolarita'  della  zona  in cui si opera. Le cause piu' frequenti
che impediscono di ottemperare a questa disposizione sono:
   - il mantenimento delle pendenze: per poter convogliare l'acqua in
punti prestabiliti dove vengono inseriti appositi sifoni di raccolta,
non  potendo  disseminare l'intera zona di un numero ragguardevole di
sifoni;
   - l'alta marea: in quelle zone particolarmente sottoposte a questo
fenomeno  per  evitare  che il tubo possa essere soggetto a spinte di
galleggiamento   troppo  frequenti  che  potrebbero  pregiudicare  la
stabilita' del tubo e del camminamento;
   - la presenza di altri servizi: gli spazi utili cosi' ridotti dove
devono  coesistere tutti gli utenti del sottosuolo che non permettono
il mantenimento di quote di profondita' diverse. In particolare e' la
presenza  di  fognature  posizionate sotto gli altri servizi che crea
difficolta' al rispetto delle profondita' prescritte.
  A  tale  scopo  si  fa' presente che per le condotte viene previsto
l'impiego   esclusivamente   di  tubi  di  polietilene  con  spessori
maggiorati  (serie  S5)  conformemente alle norme specifiche a cui si
riferisce il presente decreto.
  Per  i  motivi  suddetti  si  individua la soluzione nell'alzare la
soglia  di  interramento,  nelle zone prese in esame, ad un minimo di
0,20 m.

  A2-2. Materiali
  Il  Comune  di  Venezia ha messo a punto un piano di manutenzione e
consolidamento  programmato dei vari ponti che attraversano i canali.
Durante  questo  tipo  di intervento gli utenti del sottosuolo devono
eseguire   il  rifacimento  completo  dell'eventuale  attraversamento
esistente  inglobato nel manufatto. Questo tipo di attraversamento e'
l'unico   possibile,   per   i   problemi   estetici   dettati  dalla
Sovrintendenza   alle  Belle  Arti,  che  non  consente  di  staffare
esternamente all'opera d'arte i tubi.
  Per  questi  motivi  rimanendo a disposizione spazi ridotti di luce
utile  e  dovendo sopperire a portate abbastanza elevate, non risulta
possibile  l'utilizzo di tubi a sezione circolare come previsto dalla
regolamentazione vigente.
  La  soluzione individuata consiste nell'impiego di tubi con sezione
scatolare  (ad  es.  15  x 40 cm) in acciaio inox rivestiti con fasce
termorestringenti.
  Per  maggiore  chiarezza  si  allega una nota tecnica riportante le
caratteristiche  fisico-chimiche  e  meccaniche  dei tubi che vengono
proposti, dalla quale traspare l'equivalenza in termini di qualita' e
sicurezza rispetto alla soluzione comunemente adottata.

  A3-3 Prove di tenuta a pressione
  Nel  corso  delle  attivita'  di  manutenzione  straordinaria sulle
condotte  esistenti,  nella  fattispecie  quelle  costruite in ghisa,
qualora l'intervento si esplichi con la sostituzione di intere canne,
vi e' la impossibilita' di operare una prova di tenuta finale secondo
i  criteri  e le tempistiche previste dalla regolamentazione vigente;
cio'  e'  dovuto  principalmente alla assoluta mancanza di spazio nel
sottosuolo,   che   obbliga   a   procedere   canna  per  canna  alla
sostituzione,   con  susseguente  prova  delle  giunzioni  effettuate
tramite  soluzione tensioattiva, non potendosi mettere fuori servizio
l'intera condotta.