Decreto Interministeriale 12 novembre 2010

Attuazione delle disposizioni previste dall’art 45 della legge 23 luglio 2009, n 99, relativo alla istituzione del fondo per la riduzione del prezzo, alla pompa, dei carburanti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

– Vista la Legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
– Vista la Legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
– Vista la Legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
– Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
– Vista la Legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
– Vista la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed, in particolare, l’articolo 45 in merito alle iniziative a favore dei residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, da realizzarsi in relazione alle produzioni di idrocarburi ottenute in ciascuna regione;
– Ritenuto opportuno, per ragioni di economicità e di semplificazione, adottare iniziative a favore dei residenti nelle regioni interessate istituendo un “bonus idrocarburi” da erogare direttamente a tutti i residenti maggiorenni muniti di patente di guida;
– Considerato che nella seduta del 23 settembre 2010 della Conferenza unificata i rappresentanti delle regioni e degli enti locali hanno espresso, rispettivamente: parere negativo salvo accoglimento della proposta di eliminare la gestione dell’agevolazione a livello centrale disponendo la gestione dell’intero fondo in capo alle regioni interessate, comprese quelle nei cui territori sono presenti impianti di rigassificazione; parere favorevole condizionato all’accoglimento di modifiche volte essenzialmente ad estendere la platea dei beneficiari a soggetti non maggiorenni muniti di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
– Ritenuto di non poter accogliere le richieste degli enti territoriali in primo luogo per l’aderenza alle disposizioni di legge cui si dà attuazione, finalizzate alla predisposizione di un meccanismo che primariamente disponga la destinazione di un beneficio direttamente in capo ai soggetti interessati; in secondo luogo, per la necessità di circoscrivere il godimento del beneficio ai cittadini maggiorenni residenti nelle regioni su cui insistono le attività estrattive interessate dall’aumento delle aliquote; infine, per l’esigenza di evitare una eccessiva frammentazione del beneficio qualora questo fosse esteso ai soggetti non maggiorenni muniti di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e di prevenire possibili condotte elusive nell’applicazione del beneficio altrimenti verificabili;

DECRETA:

Art. 1 – Finalità
Il presente decreto è finalizzato all’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relative alle iniziative a favore dei residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi da realizzarsi mediante l’istituzione di un «bonus idrocarburi» attribuito direttamente ovvero mediante altre forme agevolative.

Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto è definito, per il Fondo 2011 e 2012, «beneficiario» la persona fisica, maggiorenne, munita di patente di guida aggiornata e in corso di validità, che risulti residente nelle regioni interessate. È considerato titolo valido la patente rilasciata da Stati membri dell’Unione Europea o da ulteriori Stati con i quali vigono accordi di reciprocità in materia con l’Italia, nonché i certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, laddove intestati a maggiorenni. Dalla data di costituzione del Fondo per le produzioni del 2013 «beneficiario» è la persona fisica, maggiorenne, che risulti residente nelle regioni interessate.

Art. 3 – Versamenti delle aliquote di prodotto
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, nei casi in cui le aliquote di prodotto sono applicabili, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato una aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento del prodotto della coltivazione, secondo le disposizioni e le modalità di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificate dall’articolo 1, commi 93, 94 e 95, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Per determinare la quota di produzione relativa ai pozzi che partono dalla terraferma, nell’ambito di concessioni a mare, si fa riferimento ai quantitativi di produzione allocati ai singoli pozzi e riportati negli appositi registri previsti dall’articolo 35 del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, approvato con decreto ministeriale del 22 marzo 2011. Il quantitativo di produzione esente dal pagamento dell’aliquota, al netto delle produzioni di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è ripartito tra tutti i pozzi della concessione in proporzione alla produzione di ciascuno di essi rispetto alla produzione complessiva della concessione stessa.
3. Non trova applicazione, per l’aliquota aggiuntiva di cui al comma 1, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007, recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.
4. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota di cui al comma 1 sul capitolo 2605, capo 7°, dell’entrata del bilancio dello Stato, con la causale: “Incremento di aliquota di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
5. Il versamento di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno secondo le modalità di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
6. Entro il 15 luglio il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione trasmette al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche copia autentica della quietanza di pagamento e un prospetto riepilogativo con l’indicazione dell’importo versato ripartito per concessione.
7. Le somme affluite al capitolo 2605 dell’entrata sono riassegnate al capitolo 3593 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Tali somme sono utilizzate per i benefici ai residenti nelle regioni interessate, e relativi oneri di gestione.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati relativi alla popolazione munita di patente di guida alla data del 31 dicembre e residente nelle rispettive regioni, effettua ogni anno e per ogni regione una stima preventiva del beneficio economico per ciascun residente. I risultati della stima sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 4 Procedure applicative del beneficio economico di importo inferiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario
1. Con riguardo alle regioni per le quali la stima di cui all’articolo 3, comma 8, evidenzi un beneficio inferiore a 30 euro per beneficiario su base annua, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al medesimo articolo 3, comma 8, vengono attribuite le somme spettanti a ciascuna regione finalizzate a benefici per i residenti nel territorio della provincia o del comune interessato dalle attività di estrazione, in proporzione alle relative produzioni di idrocarburi.

Art. 5 Procedure applicative del beneficio economico di importo pari o superiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario
1. Con riguardo alle regioni per le quali la stima di cui all’articolo 3, comma 8, evidenzi un beneficio pari o superiore a 30 euro per beneficiario su base annua, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al medesimo articolo 3, comma 8, viene individuato l’importo del beneficio economico di cui all’articolo 5, comma 1-bis, lettera b).
1-bis. Il beneficio economico correlato al Fondo costituito per le produzioni del 2011, nonché ai fondi costituiti per le produzioni degli anni successivi, è erogato in correlazione all’aliquota massima IRPEF applicata al reddito dei beneficiari. Per ciascuna annualità, gli ammontari dei benefici economici per le diverse fasce reddituali sono determinati come segue:
a) il beneficio economico erogato ai beneficiari cui si applica l’aliquota massima vigente per la tassazione del reddito è pari a 30 euro;
b) la somma residua del fondo a seguito dell’erogazione della quota di cui alla lettera a) è assegnata in modo da riconoscere ai beneficiari cui si applicano le due aliquote immediatamente inferiori all’aliquota massima prevista per l’imposta sui redditi delle persone fisiche un importo pari alla metà di quello erogato agli ulteriori beneficiari residui, nei limiti delle risorse disponibili.
1-ter. Il reddito considerato è quello dell’anno fiscale che coincide con il medesimo anno delle produzioni di idrocarburi di riferimento del Fondo. Il beneficio economico di cui al comma 1-bis, lett. b) è stabilito in modo che sia assicurato il miglior utilizzo del Fondo costituito per l’anno di riferimento.
1-quater. Gli eventuali residui del Fondo per l’anno di riferimento sono utilizzati per sanare eventuali casi di erroneo mancato accredito di benefici economici, ovvero per incrementare il Fondo dell’anno successivo a favore dei beneficiari che non hanno dichiarato di percepire redditi o a cui si applica l’aliquota minima vigente per la tassazione del reddito.
1-quinquies. L’accreditamento del bonus idrocarburi erogato con il Fondo costituito per le produzioni del 2011, nonché con i fondi successivi, è eseguito su indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un codice di appartenenza dei richiedenti il bonus idrocarburi alle fasce di reddito. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei richiedenti il bonus indicando i criteri per l’attribuzione dello stesso.
2. Il beneficio “pro capite” viene erogato con oneri a carico del capitolo 3593 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico attraverso: a) il trasferimento ai Comuni di importi proporzionali ai beneficiari ivi residenti, b) tramite apposita carta elettronica. Nel caso a) si provvede con apposita disciplina definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per i profili finanziari. Nel caso b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per i profili finanziari, si avvale, nel rispetto della normativa in tema di affidamento dei contratti pubblici, della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare per le specificità del servizio richiesto una diffusa operatività sul territorio, mediante convenzione, non escluse quelle eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con la quale sono regolati i reciproci rapporti nell’ambito della gestione dei benefici e delle relative modalità attuative.
3. La convenzione di cui al comma 2 prevede procedure semplificate per l’erogazione del beneficio economico ai beneficiari mediante carta ricaricabile specificatamente dedicata a “bonus idrocarburi” per residenti maggiorenni muniti di patente di guida. La convenzione, altresì, disciplina le modalità di rendicontazione delle movimentazioni contabili finanziarie afferenti ai benefici goduti. Deve essere prevista l’identificazione del beneficiario almeno attraverso la seguente documentazione, asseverata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da esibire per il ritiro, per la prima assegnazione della carta e per la ricarica:
a) patente di guida aggiornata e in corso di validità ovvero, nel caso di non registrazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, documento di identità o equipollente, ai sensi dell’articolo 35 del dPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti la residenza e la maggiore età per il riconoscimento del requisito economico.
b) codice fiscale.
4. Nell’assegnazione della carta elettronica è specificatamente indicata la seguente causale: “Bonus idrocarburi” erogato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dall’articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per i soggetti maggiorenni residenti nelle regioni interessate da attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e da attività di rigassificazione.
5. La convenzione di cui al comma 2 prevede idonee forme di pubblicità sulle date di erogazione del beneficio e deve inoltre disciplinare le modalità di assistenza all’utenza e la gestione dei reclami che possono insorgere nelle fasi di erogazione del beneficio economico.