Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011
IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante “norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante “norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante “norme di polizia delle miniere e delle cave”, nonché le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante “norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 recante “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 recante “costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed altri enti pubblici”;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo n. 374 del 1990 di riordino degli istituti doganali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni”;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante “norme per l’attuazione del piano energetico nazionale”;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il “testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante “la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare”;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di “attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all’articolo 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante “norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente 9 agosto 2000 che individua le modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto l’accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali da adottare per l’intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330”;
Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 di “attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico”;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare:
– l’articolo 7, comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a valutazione ambientale (di seguito: VIA) in sede statale i progetti di cui all’allegato II del decreto, ove, al numero 7 sono indicati i progetti inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare;
– l’articolo 7, comma 5, che stabilisce che in sede statale, l’autorità competente per la VIA è il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che emana il relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007 recante “Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di “attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive”;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2008, n. 197 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” che attribuisce, tra l’altro, alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche compiti di programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2009 recante “Modalità relative all’attribuzione di giacimenti di idrocarburi marginali ai sensi del disposto di cui all’art. 8, comma 3, del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
Visto il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 7 che prevede che, per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas venga assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2010, di attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge con la legge 20 novembre 2009, n. 166, recante “modalità di realizzazione e gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas nel mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotta, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272 recante l’individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 ed entrato in vigore il 13 marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 273 recante l’individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 ed entrato in vigore il 13 marzo 2011;
Visto il decreto direttoriale 4 febbraio 2011 recante “Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011”;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 recante “Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale” ed in particolare l’articolo 15, comma 5, che prevede che “con Decreti Direttoriali della Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli”;
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15, comma 5, D.M. 4 marzo 2011, al fine di provvedere all’aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010 nei modi di cui al decreto direttoriale 4 febbraio 2011 recante “Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011”, per tenere conto altresì delle nuove norme in materia di prospezione ricerca e coltivazione in mare;
DECRETA
TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente decreto stabilisce le procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, dello stesso decreto ministeriale.
Art. 2
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
“Ministero”: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e suoi uffici centrali interessati: Divisione I – Direzione UNMIG – ufficio dirigenziale per il coordinamento tecnico delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di vigilanza per l’applicazione delle norme poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e della salute dei lavoratori; Divisione VI – ufficio dirigenziale competente in materia di procedimenti di conferimento, proroga, modifica, approvazione di programmi e revoca dei titoli minerari; Divisione VIII – ufficio dirigenziale in materia di coordinamento della gestione degli accertamenti in materia di aliquote di prodotto di giacimento di idrocarburi;
“Regione”: Regione a statuto ordinario, con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;
”Uffici territoriali”: uffici dirigenziali (Divisioni II, III, IV – Sezioni UNMIG) della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche competenti in materia di gestione tecnico–amministrativa delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale e organi di vigilanza per l’applicazione delle norme poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e della salute dei lavoratori;
“Laboratori”: ufficio dirigenziale (Divisione V) della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, competente sulla organizzazione e conduzione dei laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico;
“CIRM”: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministro dello sviluppo economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;
“Ministero dell’ambiente”: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
“valutazione dell’impatto ambientale”: provvedimento dell’autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
“permesso di prospezione”: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione, conferito ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, nonché, per la terraferma, dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 20 agosto 2004, n. 239;
“permesso di ricerca”: titolo esclusivo che consente le attività di ricerca, conferito ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, dell’art. 6, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché, per la terraferma, dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 20 agosto 2004, n. 239;
“concessione di coltivazione”: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi e le attività di ricerca previste nel programma lavori, conferito ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, e dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, nonché, per la terraferma, dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 20 agosto 2004, n. 239;
“attività di prospezione”: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;
“attività di ricerca”: insieme delle operazioni volte all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché l’attività di perforazione, per la quale è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, commi 78 e 80 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni;
“attività di coltivazione”: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;
“permissionario”: titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca;
“concessionario”: titolare della concessione di coltivazione di coltivazione;
“giacimento”: roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all’interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o più livelli contenenti idrocarburi, suscettibile di essere tecnicamente ed economicamente adibito alla coltivazione mineraria;
“livello”: struttura elementare che concorre a formare il giacimento, confinata a tetto e a letto;
“rappresentante unico”: rappresentante dei contitolari di una concessione;
“decommissioning”: l’insieme delle operazioni finalizzate alla messa in sicurezza e alla rimozione degli impianti utilizzati per l’attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi compreso la chiusura mineraria dei pozzi;
“ripristino”: ripristino territoriale dei luoghi in base alle norme vigenti;
“programma (dei) lavori”: il programma dei lavori autorizzato per un dato permesso di ricerca o concessione di coltivazione all’atto del rilascio del titolo o come successivamente modificato secondo le procedure previste nel presente decreto direttoriale;
“BUIG”: Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse, pubblicato sul sito internet del Ministero;
“DSS”: documento di sicurezza e salute di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
“DSSC”: documento di sicurezza e salute coordinato di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
TITOLO II
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
CAPO I
ISTANZE PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, DEL PERMESSO DI RICERCA E DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 3
(Istanze per il rilascio di titoli minerari)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento dei titoli minerari di permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione.
2. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono conferiti ai richiedenti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 4 marzo 2011, che dispongano di capacità tecnica, economica, organizzativa ed offrano garanzie, come definite dall’articolo seguente, adeguate ai programmi presentati.
3. Il richiedente presenta l’istanza per il rilascio del permesso di prospezione, del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi secondo le modalità definite al comma 6, unitamente alla documentazione tecnica relativa all’investimento di cui al comma 4 e alla documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.
4. L’istanza è corredata dal programma delle attività previste, in particolare:
nel caso di istanza per il rilascio del permesso di prospezione sono specificati i rilievi da svolgere, i metodi e i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendano necessarie. Le stesse informazioni devono essere fornite nel caso le attività siano condotte ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
nel caso di istanza per il rilascio del permesso di ricerca è specificato il programma dei lavori che il richiedente intende svolgere, indicando i metodi ed i mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le opere di ripristino previste, i relativi costi e l’impegno finanziario complessivo. All’istanza è inoltre allegata una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell’area e sugli obiettivi della ricerca;
nel caso di istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione è allegata una relazione tecnica dettagliata, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell’ambito del permesso di ricerca, con particolare riferimento alla capacità produttiva del pozzo o dei pozzi con i quali si è pervenuti al rinvenimento di idrocarburi ed all’interpretazione dei dati geologici acquisiti e dei rilievi geofisici effettuati. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono, inoltre, allegati all’istanza, il programma dei lavori di sviluppo, il programma di coltivazione con relativo profilo produttivo ed relazione tecnico-economica completa di analisi di sensibilità nonché l’eventuale programma dei lavori di ricerca che si prevede di effettuare nell’ambito della concessione, indicando le fasi operative, i temi di ricerca, i tempi di esecuzione previsti, le opere da realizzare, il termine entro il quale il programma di sviluppo sarà completato, i relativi investimenti comprensivi dei costi di ripristino. Il programma dei lavori di sviluppo del giacimento contiene il prospetto di dettaglio delle opere da realizzare (pozzi, allestimenti di cantiere, condotte e accessori, impianti di trattamento), delle spese generali (management, ingegneria, permessi e autorizzazioni), la stima dei costi per la gestione dell’infrastruttura e dei relativi servizi, il programma di decommissioning e ripristino.
5. Alle istanze di cui al comma 3 sono, inoltre, allegate:
una scheda, firmata dal richiedente, con l’indicazione delle coordinate dei vertici dell’area richiesta espresse in gradi e minuti primi (riferiti al meridiano di Monte Mario per le aree in terraferma e al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare), salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o con la linea costiera a bassa marea; in questi casi i vertici saranno individuati mediante coordinate espresse anche con frazioni decimali di primi, o, nel caso esse non risultino analiticamente calcolabili, mediante descrizione del punto di intersezione. Sulla scheda sono indicati i livelli produttivi e le relative quote dal piano di campagna;
una mappa dell’area richiesta disegnata in nero con linea continua e definita su foglio (originale o copia) dell’Istituto Geografico Militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti in terraferma o dell’Istituto Idrografico della Marina alla scala di 1:250.000 per le istanze in mare. L’ area richiesta è delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all’art. 1 della legge 21 luglio 1967 n. 613, con la linea di costa a bassa marea o con il limite di concessioni di coltivazione limitrofe;
nel caso di istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione, planimetrie e localizzazione degli impianti e fabbricati, diagramma a blocchi dell’impianto, schemi di processo delle diverse unità.
6. Le istanze di cui al comma 2, conformi alla normativa vigente sul bollo, sono presentate al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’energia – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, via Molise, 2 – 00187 Roma. Nel caso di istanze per il rilascio del permesso di ricerca, la documentazione di cui al comma 4, lettera b) è allegata all’istanza in busta chiusa e sigillata e munita della seguente dicitura “relazione tecnica e programma dei lavori allegati all’Istanza per il conferimento di permesso di ricerca esclusivo ………. non aprire prima della fine del periodo di presentazione di domande in concorrenza”. L’istanza di cui al comma 3, è contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo che compaia nel foglio Istituto Geografico Militare all’interno dell’area richiesta, qualora ricada in terraferma, ovvero, qualora l’area ricada in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale è ubicata, come definita dalla normativa vigente, seguita dalla lettera P, R o C, rispettivamente nel caso di istanze di permesso di prospezione, di ricerca o di concessione, dal numero d’ordine cronologico di presentazione della istanza per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con il Ministero. Nel caso di istanze per il rilascio dela concessione, copia dell’istanza e della relativa documentazione è inoltrata, con le stesse modalità, all’Ufficio territoriale competente.
7. L’istanza di cui al comma 3, può essere presentata, oltre che secondo le modalità di cui al comma 6, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata della divisione competente del Ministero, “ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it” presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico. La documentazione suddetta dovrà essere validata mediante l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato e di una marca temporale. Per garantire la segretezza dei dati comunicati è possibile anche crittografare i file mediante il certificato di firma digitale del dirigente della divisione pubblicato sul sito internet ministeriale.
8. Il programma allegato all’istanza per il conferimento del titolo minerario presentata al Ministero deve essere coerente con quello presentato ai fini della verifica di compatibilità ambientale o di valutazione di impatto ambientale.
9. Nel caso di istanza per il conferimento di un titolo minerario in terraferma, copia dell’istanza e della relativa documentazione di cui ai commi 3 e 4 è inoltrata per conoscenza alla Regione interessata con le seguenti tempistiche: nel caso di istanze per il rilascio della concessione, contestualmente alla presentazione dell’istanza al Ministero; nel caso di istanze per il rilascio del permesso di ricerca, entro 15 giorni dalla fine del periodo di presentazione di domande in concorrenza.
CAPO II
CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Art. 4
(Dimostrazione della capacità tecnica ed economica del richiedente)
1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono conferite ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone), che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione Europea, e, a condizioni di reciprocità, ad Enti di altri Paesi. I richiedenti devono possedere nella Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.
2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente fornisce:
a) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell’inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato è prodotto da ciascun componente l’associazione;
b) se appartenente ad uno Stato membro dell’Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a). Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese in cui ha sede giuridica l’Ente o la Società richiedente;
c) copia autentica dello Statuto e dell’Atto costitutivo, in lingua italiana; la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo originale; dall’oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
3. Per quanto riguarda la capacità economica, il soggetto richiedente presenta:
a) copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni), con le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della società;
b) prospetto riassuntivo delle seguenti voci e indici di bilancio: ricavi di vendita; utili di esercizio; ROI (Return On Investiment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento). In alternativa agli indici di bilancio, il soggetto richiedente può fornire il rating di merito creditizio;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato (volume d’affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni.
4. Ferma restando la necessità di disporre di capacità tecnica ed economica adeguata al progetto di prospezione, ricerca e coltivazione, non sono attribuiti i relativi titoli minerari a società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000,00 euro.
5. Le persone fisiche prestano, al momento della presentazione dell’istanza, una cauzione iniziale di importo pari a 120.000,00 euro, costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge 10 giugno 1982, n. 348). Non sono accettate garanzie rilasciate da società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione o la polizza è, a pena di esclusione, corredata di idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi degli articoli 38 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia firmata e datata di idoneo documento di identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il titolo dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari, con assolvimento dell’imposta di bollo.
6. Con riferimento ai gruppi societari, le società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro, purché uguale o superiore a 120.000,00 euro, forniscono idonee garanzie mediante impegni formali assunti da società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante aventi capitale sociale almeno pari all’importo di 10 milioni di euro; la società garante, oltre alla lettera di impegno formale, presenta anche la documentazione di cui ai commi 2, 3. In alternativa, può essere presentata copia autentica della delibera del competente organo amministrativo della società richiedente il titolo minerario dalla quale risulti l’impegno formale a prestare cauzione, ad avvenuto conferimento del titolo, mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio italiano in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge 10 giugno 1982, n. 348), con le modalità di cui al comma 5. Dovrà altresì essere fornita la dichiarazione del fideiussore con le modalità già indicate. Le stesse garanzie sono presentate dalle persone fisiche. Le società aventi capitale sociale interamente versato superiore a 10 milioni di euro sono esentate dal presentare le garanzie di cui sopra.
7. Nel caso di istanze per ottenere permessi di prospezione o permessi di ricerca, le garanzie coprono, per ciascuna istanza, gli impegni di spesa relativi al costo delle chiusure minerarie dei pozzi previsti e dei ripristini delle aree interessate dai lavori di prospezione secondo quanto specificato nel programma lavori. Le relative ricevute devono essere presentate all’Ufficio territoriale competente all’atto della richiesta di autorizzazione all’inizio lavori.
8. Nel caso di concessioni di coltivazione, le garanzie per le attività di ricerca sono quelle previste al comma 7 per le autorizzazioni di prospezione e ricerca. Le garanzie relative agli impianti di produzione, da presentare all’atto della richiesta di autorizzazione alla costruzione degli stessi, sono riferite al costo delle chiusure minerarie dei pozzi previsti e dei ripristini delle aree interessate dai lavori di coltivazione in riferimento agli importi indicati nel programma lavori.
9. Nel caso di istanze di trasferimento di titoli minerari, le garanzie da presentare all’atto della richiesta di autorizzazione alla costruzione degli impianti se non ancora costruiti e all’atto dell’istanza se già costruiti, coprono i costi delle operazioni di cui ai precedenti commi 7 e 8.
10. Per quanto riguarda le capacità tecniche, gli enti di cui al comma 1 producono la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e in lingua italiana (la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo in lingua straniera):
a) relazione con descrizione delle principali attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi svolte in Italia o all’estero; nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla società controllante o al gruppo societario di appartenenza;
b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella relazione di cui al punto precedente. Tale attestazione deve comprendere l’organigramma aziendale, nonché i curricula dei responsabili dei diversi settori, con particolare riferimento alle relative competenze o specializzazioni nell’ambito della geologia, dei giacimenti, dell’ambiente e sicurezza e della gestione operativa. E’ necessario da parte dell’impresa comprovare l’inserimento effettivo e stabile all’interno del proprio organico dei responsabili dei settori sopraindicati.
11. Oltre alla documentazione indicata ai commi precedenti, le società possono presentare qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a dimostrare quanto richiesto (ad esempio, le informazioni relative a società controllanti, controllate o collegate e, in generale, al gruppo societario di appartenenza).
12. Le documentazioni tecniche ed economiche sono aggiornate in caso di variazioni dei dati forniti o almeno ogni due anni. Deve altresì essere aggiornata la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 2, nonché il certificato camerale o dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per gli enti avente sede legale in Italia, ovvero un certificato equipollente o altra dichiarazione nelle modalità già indicate al comma 2 per i soggetti aventi sede legale in altri Stati.
13. Nel caso di contitolarità da parte di più società e/o persone fisiche, la documentazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è presentata da ciascun contitolare mentre le garanzie finanziarie di cui ai commi 6, 7 e 8 sono presentate a cura del rappresentante unico di cui all’articolo 12, comma 1. Le società e, dove applicabile, le persone fisiche titolari di permessi di prospezione, di ricerca e concessioni di coltivazione sono tenute a comunicare al Ministero ogni variazione relativa a sede, residenza o domicilio, denominazione o ragione sociale, nonché alla nomina dei propri rappresentanti legali.
14. Le fideiussioni o polizze fideiussorie prevedono la dichiarazione di esplicito rinnovo ogni 2 anni e cessano con il completamento delle attività. Il Ministero provvede a rilasciare il nulla osta al loro svincolo una volta acquisito il parere favorevole dell’Ufficio territoriale competente. Gli importi delle garanzie finanziarie di cui ai commi 7 e 8 possono essere ridotti, all’atto del rinnovo, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori di ripristino e di decommissioning, come comunicato dal permissionario o concessionario al Ministero e all’Ufficio territoriale. La comunicazione viene effettuata almeno due mesi prima della scadenza biennale mediante l’invio di appositi rapporti nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
CAPO III
PROCEDURE DI CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONI
Art. 5
(Permesso di prospezione)
1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, d’intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. L’istanza, presentata con le modalità indicate all’articolo 3, è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza medesima. Il proponente presenta richiesta di verifica di compatibilità ambientale o di valutazione di impatto ambientale all’amministrazione competente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 90 giorni dalla richiesta del Ministero, dandone tempestiva comunicazione al Ministero stesso. Nell’ambito del procedimento unico per il rilascio del permesso di prospezione svolto con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e sue modifiche e integrazioni, vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l’esito della procedura di verifica ambientale e l’intesa con la Regione interessata.
3. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272, allegato A, punto 2, il procedimento per il conferimento del permesso di prospezione ha la durata complessiva massima di 180 giorni.
4. Il permesso di prospezione è notificato al titolare secondo le modalità indicate nel comma 5, alle Regioni ed ai Comuni interessati ed all’Ufficio territoriale competente, è pubblicato nel BUIG nonché sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione.
5. Il decreto di conferimento del permesso di prospezione è consegnato al permissionario, attraverso l’ufficio del demanio competente, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Dell’avvenuto pagamento il permissionario dà immediata comunicazione all’Ufficio territoriale competente. Il decreto è pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell’articolo 14 ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
6. La titolarità del permesso di prospezione non esclusivo non costituisce titolo preferenziale per l’eventuale rilascio di permesso di ricerca sulla stessa area.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai procedimenti in corso. Le Società provvedono alla presentazione della richiesta di verifica di compatibilità ambientale o di valutazione ambientale entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. La mancata richiesta di pronuncia di valutazione d’impatto ambientale entro il suddetto termine, in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, determina il rigetto dell’istanza stessa da parte del Ministero.
Art. 6
(Permesso di ricerca)
1. Il permesso di ricerca è conferito con decreto del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 484/1994, dell’art. 6, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché, per la terraferma, dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall’art. 1 commi 77 e 79 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche.
2. Il permesso di ricerca di cui al comma 1 – riferito al programma dei lavori complessivamente proposti – consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
3. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, nell’ambito del permesso di ricerca di cui al comma 1, viene rilasciata secondo le modalità indicate all’articolo 7.
4. Il procedimento unico per il rilascio del permesso di ricerca è così articolato:
a) L’istanza, presentata secondo le modalità indicate all’articolo 3, è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione, nell’ambito del permesso di ricerca di cui al comma 1, dell’istanza medesima; per un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione, sono accettate domande in concorrenza in accordo ai disposti di cui all’art. 4 del D.Lgs 625/96. Successivamente, decorso tale termine viene acquisito il parere della CIRM, integrata da un rappresentante della Regione interessata. La selezione tra domande concorrenti è effettuata in base ai criteri di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
b) Il Ministero comunica ad ognuno degli interessati l’esito motivato della risoluzione della concorrenza indicando l’istanza prescelta per il seguito istruttorio. Entro 90 giorni dalla comunicazione, o, nel caso non siano presentate istanze in concorrenza, entro 90 giorni dalla data di chiusura del periodo di concorrenza, la società richiedente presenta all’autorità competente la richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale o di valutazione di impatto ambientale. Dell’avvenuta presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale è data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della società richiedente.
c) Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, la domanda è rigettata. Il Ministero ne dà comunicazione all’escluso e all’autorità competente in merito alla valutazione di impatto ambientale.
d) Nell’ambito del procedimento unico al quale, ai sensi del comma 77 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificata dall’articolo 27, comma 34 della legge 23 luglio 2009, n. 99, partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni, l’esito della procedura di valutazione ambientale e, per la terraferma, l’intesa della Regione.
e) Le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla lettera d) sono:
i. per la terraferma: la Regione interessata;
ii. per il mare: il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
5. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al titolare, secondo le modalità indicate al comma 6, all’Ufficio territoriale competente, alle amministrazioni partecipanti al procedimento unico ed ai Comuni interessati ed è pubblicata nel BUIG nonché sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione.
6. Il decreto è consegnato al titolare attraverso l’Ufficio del demanio competente previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell’avvenuto pagamento il titolare dà immediata comunicazione al competente Ufficio territoriale. Il decreto è pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell’articolo 14 ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cura e spese del titolare nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale a spese del titolare.
7. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.
8. Sul sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con evidenziati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento dello stesso.
9. L’adeguatezza delle strutture tecniche ed amministrative del richiedente di cui all’art. 5, comma 1, legge 9 gennaio 1991 n. 9 è valutata dall’amministrazione all’atto della richiesta di permesso o del trasferimento di titolarità. Nei casi di contitolarità, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, relative alle strutture tecniche e amministrative, si applicano nei confronti di tutti i contitolari.
10. Le disposizioni di cui al comma 4 lettera b) si applicano ai procedimenti in corso. Le Società richiedenti presentano all’autorità competente la richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale o di valutazione di impatto ambientale entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. La mancata richiesta entro il suddetto termine, in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, determina il rigetto dell’istanza da parte del Ministero.
Art. 7
(Perforazione del pozzo esplorativo)
1. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo previsto nel programma dei lavori del permesso di ricerca, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione è accordata, ai sensi dei commi 78 e 80 della legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche, con provvedimento dell’Ufficio territoriale competente, d’intesa, nel caso di perforazioni in terraferma, con la Regione interessata, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche e integrazioni, così articolato:
l’istanza, completa del programma di perforazione e della localizzazione del pozzo, è presentata dal titolare del permesso di ricerca all’Ufficio territoriale competente e al Ministero per la pubblicazione nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza medesima;
il programma di perforazione è sottoposto a valutazione di impatto ambientale presso l’autorità competente contestualmente alla presentazione dell’istanza;
nell’ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni e degli enti locali interessati e l’esito della procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché, nel caso di perforazione in terraferma, l’intesa da parte della Regione interessata.
le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla lettera c) sono:
i. per la terraferma: la Regione, la Provincia, i Comuni e le Soprintendenze interessati;
ii. per il mare: il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero della difesa ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, che può prevedere particolari condizioni e/o prescrizioni, viene notificata al richiedente, al Ministero e alle amministrazioni e gli enti locali interessati; essa è pubblicata nel BUIG e, ove ricorrano i presupposti dell’articolo 14 ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale a spese del titolare.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 consente la perforazione del pozzo esplorativo in terraferma, la costruzione degli impianti e delle opere necessarie che sono dichiarati di pubblica utilità ai sensi del comma 78 della legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche, per l’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni. La stessa autorizzazione è rilasciata anchge ai fini di cui a Decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 24 maggio 1979, n. 886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
4. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, allegato A, punto 2, il procedimento unico per l’autorizzazione alla perforazione del pozzo ha la durata complessiva massima di 180 giorni.
5. Nel sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi in corso di cui al comma 1, con riportati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento dello stesso.
Art. 8
(Concessione di coltivazione)
1. La concessione di coltivazione è conferita con decreto del Ministero ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 484 e dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 25 novembre 1996 n. 625, d’intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004 n. 239. La concessione di coltivazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall’articolo 1 comma 82 ter – 82 quinquies della legge 23 agosto 2004 n. 239.
2. La concessione è accordata al titolare del permesso che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, come indicato all’articolo 16, in accordo a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 9 e all’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 484.
3. Il procedimento unico per il rilascio della concessione di coltivazione, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/90 e sue modifiche e integrazioni, è così articolato:
a) L’istanza, presentata con le modalità indicate all’articolo 3 è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza medesima. Copia dell’istanza è presentata agli Uffici Territoriali ai fini dell’espressione del parere di competenza. Successivamente viene acquisito il parere della CIRM, integrata da un rappresentante della Regione interessata;
b) Il proponente presenta richiesta di verifica di compatibilità ambientale o di valutazione di impatto ambientale all’amministrazione competente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 90 giorni dalla richiesta del Ministero. Dell’avvenuta presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale è data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della società richiedente. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, il Ministero rigetta l’istanza del richiedente, con conseguente messa in disponibilità del giacimento ai fini del conferimento della concessione di coltivazione ad un diverso titolare da individuarsi mediante procedura di cui all’articolo 11.
c) Nell’ambito del procedimento unico, sono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l’esito della procedura di valutazione ambientale e, per la terraferma, l’intesa con la Regione interessata.
d) Le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla lettera c) sono:
per la terraferma:
Regione, Provincia, Comuni e Soprintendenze interessati;
per il mare:
il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero della difesa ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
4. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al titolare secondo le modalità indicate al comma 6, alle Regioni ed ai Comuni interessati, all’Ufficio territoriale competente e alle altre amministrazioni partecipanti al procedimento unico.
5. Il decreto è pubblicato nel BUIG nonché sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione.
6. Il decreto è consegnato al titolare attraverso l’Ufficio del demanio competente previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell’avvenuto pagamento il titolare dà immediata comunicazione al competente Ufficio territoriale. Il decreto è pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell’articolo 14 ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cura e spese del titolare, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale a spese del titolare.
7. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di prospezione ha la durata complessiva massima di 180 giorni.
8. Sul sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con evidenziati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento dello stesso.
9. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b) si applicano anche ai procedimenti in corso. Le Società provvedono alla presentazione della richiesta di valutazione ambientale entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. La mancata richiesta di pronuncia di valutazione d’impatto ambientale entro il suddetto termine, in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, determina il rigetto dell’istanza da parte del Ministero.
10. Per i giacimenti marginali di cui all’art. 8 del D.L. 25 luglio 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica quanto disposto dal decreto ministeriale 30 giugno 2009.
CAPO IV
DISPOSIZIONI ULTERIORI
Art. 9
(Limiti di estensione delle aree per i permessi di ricerca e le concessioni)
1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l’area complessiva non risulti superiore a 10.000 km2.
2. L’area del permesso deve avere i requisiti di cui agli articoli 19 della legge 21 luglio 1967 n. 613 e 6 della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Per area compatta si intende l’area per la quale il quadrato della distanza misurata fra i vertici estremi sia inferiore al quadruplo dell’area stessa.
3. Nel caso ricorrano gli estremi di cui all’articolo 6, comma 3, della legge n. 9/91, l’istanza di permesso di ricerca è respinta con provvedimento del Ministero, sentita la CIRM.
4. Nel caso sussistano altri interessi prevalenti, il Ministero può conferire il permesso di ricerca su un’area ridotta, previa consultazione dei richiedenti, che, ove occorra, adeguano il programma o rinunciano al titolo.
5. Ai sensi del comma 1, articolo 13 del decreto legislativo n.625/1996, l’estensione della concessione non può superare i 150 km2.
Art.10
(Estensione e trasferimenti della titolarità delle istanze di permesso di ricerca)
1. Il Ministero può autorizzare, nei termini di presentazione di istanze in concorrenza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, l’estensione ad altri soggetti della titolarità di domande di un permesso di ricerca, previa verifica dei requisiti di ordine generale, dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica ed organizzativa di cui all’articolo 4. Il Ministero si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, fatta salva la possibilità di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi.
2. Il Ministero può autorizzare l’estensione della titolarità di domande di permesso di ricerca o di trasferimento delle stesse ad altri soggetti successivamente alla scadenza dei termini di presentazione di istanze in concorrenza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, previa verifica dei requisiti di ordine generale, dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica ed organizzativa di cui all’articolo 4, nel caso l’estensione della titolarità consenta, previo accordo tra i suddetti operatori, la soluzione di situazioni concorrenziali.
3. La domanda di variazione dei programmi originari di ricerca da parte di richiedenti di permessi di ricerca in concorrenza per la stessa area può comunque essere ammessa entro i termini di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
4. I richiedenti un permesso di ricerca dichiarano esplicitamente nell’istanza, a pena di inammissibilità della stessa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 6, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come sostituito dall’articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come sostituito dall’articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 si riferiscono anche alle aree di permessi rilasciate obbligatoriamente in fase di proroga. Non si applicano nel caso che sia stata presentata istanza di concessione o che sia stato perforato un pozzo esplorativo nel primo periodo di proroga e nel caso di unitarietà di area in caso di concorrenza.
6. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari della concessione, con provvedimento del Ministero.
7. Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto all’autorizzazione del Ministero, previa valutazione dei requisiti di ordine generale, dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica ed organizzativa del soggetto interessato al trasferimento.
8. L’istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 6 e 7 è presentata al Ministero che si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, fatta salva la possibilità di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi.
9. Il decreto di trasferimento di cui ai commi 6 e 7 è pubblicato nel BUIG nonché nel sito internet del Ministero.
10. Il trasferimento di cui ai commi 6 e 7 è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell’atto di cessione.
Art. 11
(Modalità di nuova attribuzione delle concessioni di coltivazione o di stoccaggio)
1. Ai sensi del comma 7, articolo 13 del decreto legislativi 25 novembre 1996, n. 625, i giacimenti la cui concessione di coltivazione è cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza del titolare ai sensi del comma 2, articolo 5 del decreto ministeriale 4 marzo 2011, in caso di economicità della coltivazione, possono essere nuovamente attribuiti, su istanza degli interessati, in concessione di coltivazione o, ove ricorrano le condizioni, in concessioni di stoccaggio; in tal caso si applicano le procedure di pubblicizzazione e concorrenza di cui alle lettere da a) a e) comma 4, articolo 6, in quanto applicabili.
TITOLO IIII
ESERCIZIO DEI TITOLI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 12
(Contitolarità)
1. Nel caso di contitolarità del permesso o della concessione, i contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi per gli obblighi attinenti all’esercizio dell’attività ricadente nell’ambito della concessione. Essi debbono nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti con l’amministrazione e con i terzi.
2. Il rappresentante unico è il soggetto responsabile dell’assolvimento degli obblighi previsti per il titolare dal disciplinare e dal decreto di conferimento della concessione.
CAPO II
PROSPEZIONE
Art. 13
(Attività di prospezione – inizio attività e obblighi)
1. Il titolare del permesso di prospezione, prima di dare inizio alle indagini geologiche e geofisiche, presenta il programma all’Ufficio territoriale competente, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell’area del permesso ed in quale periodo di tempo, anche nel caso di attività condotte in virtù dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, l’inizio delle operazioni di cui al comma 1 è autorizzato dall’Ufficio territoriale competente, nel rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dalle altre amministrazioni interessate e contenute nel decreto di conferimento.
3. Nel caso in cui operatori diversi, titolari di permessi di prospezione su aree parzialmente o totalmente coincidenti, intendano effettuare, sulla stessa zona, rilevamenti di cui l’Ufficio territoriale competente non riconosca la compatibilità dell’esecuzione contemporanea, è data la precedenza al titolare del permesso accordato in data anteriore.
4. Qualora nell’ambito del permesso di prospezione sia rilasciato un permesso di ricerca a terzi, il Ministero ne dà comunicazione ai titolari del permesso di prospezione e del permesso di ricerca ai fini dell’eventuale prosecuzione delle operazioni di prospezione entro l’ambito del permesso di ricerca, nei limiti di cui all’articolo 14 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
5. In caso di accordo fra le parti per il seguito delle prospezioni oltre i limiti di cui all’articolo 14 della legge 21 luglio 1967, n. 613, le stesse parti ne danno comunicazione all’Ufficio territoriale competente.
6. Il titolare del permesso di prospezione trasmette trimestralmente al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente un rapporto sull’andamento delle operazioni. Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione, il titolare presenta al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente una relazione conclusiva, corredata da sezioni sismiche rappresentative, che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e le squadre impiegate ed i risultati ottenuti. La trasmissione dei documenti e dei dati può avvenire, oltre che in forma cartacea anche in formato elettronico.
7. Il titolare deve fornire al Ministero i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, resta ferma la facoltà da parte del Ministero di disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo e verifica agli impianti.
8. Il titolare deve fornire al Ministero le notizie richieste di carattere economico e tecnico relative all’attività.
CAPO III – RICERCA
Art. 14
(Attività di ricerca –inizio attività e obblighi)
1. Il titolare del permesso di ricerca inizia le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso stesso. I termini della perforazione possono essere differiti dal Ministero, su istanza motivata del titolare, anche in funzione dei tempi di rilascio dell’autorizzazione alla perforazione di cui all’articolo 7, fermo restando il rispetto del disposto ex articolo 11 della legge 25 novembre 1996, n.625.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla prima data utile tra quella di pubblicazione del provvedimento nel BUIG o da quella di consegna del decreto da parte del competente Ufficio del demanio competente di cui all’articolo 6, comma 6.
3. Ai fini del riconoscimento dell’assolvimento dell’obbligo di inizio dei lavori geofisici di cui al comma 1, da richiedere all’Ufficio territoriale competente prima della scadenza del termine stabilito nel decreto di conferimento, può essere considerato l’inizio, documentato, della rielaborazione di linee sismiche precedentemente registrate o acquisite da terzi utili per il prosieguo della ricerca a condizione che tali elaborazioni risultino esplicitamente previste nel programma dei lavori approvato.
4. Ai fini del riconoscimento dell’assolvimento dell’obbligo di inizio dei lavori di perforazione di cui al comma 1, può essere considerata, per i pozzi eseguiti in terraferma, la data di inizio dei lavori civili di predisposizione del cantiere di perforazione, e per i pozzi in mare la data di inizio delle indagini preliminari del fondo e sottofondo marino. In tale caso le operazioni effettive di perforazione devono comunque iniziare entro novanta giorni rispettivamente dall’inizio dei lavori civili o delle indagini preliminari stesse.
Art. 15
(Obblighi del permissionario)
1. Al fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie del permesso di ricerca, possono essere autorizzate operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad esso adiacenti, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Il permissionario deve consentire ai titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, di accedere nell’ambito del proprio permesso di ricerca o di sorvolarlo.
3. L’Ufficio territoriale competente stabilisce le cautele che dovranno essere osservate nell’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il permissionario deve altresì consentire la posa di condotte, autorizzate dall’Ufficio territoriale competente, per il trasporto di idrocarburi estratti nell’ambito di altri titoli minerari.
5. Il titolare del permesso comunica semestralmente al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori. La trasmissione dei documenti e dei dati può avvenire anche in formato elettronico.
6. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche significative al programma dei lavori che comprendano attività aggiuntive rispetto a quanto approvato, sottopone il nuovo programma per l’approvazione al Ministero, che provvederà secondo la procedura di cui agli articoli 6. Per le perforazioni dei pozzi si applica quanto disposto all’art. 7.
7. Il rinvio dell’esecuzione del programma non superiore a sei mesi, fatti salvi i termini massimi stabiliti dalla legge o dal decreto, è autorizzato dall’Ufficio territoriale competente tenuto conto dei tempi di cui al comma 1 dell’articolo 14.
8. Il titolare del permesso non può sospendere i lavori di ricerca se non espressamente autorizzato dall’Ufficio territoriale competente. In caso di sospensione di lavori effettuata in condizioni di emergenza il titolare deve notificarne immediatamente le motivazioni all’Ufficio territoriale competente, il quale, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione, ordina l’immediata ripresa dei lavori.
9. Il titolare deve fornire al Ministero i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, resta ferma la facoltà da parte del Ministero di disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo e di verifica agli impianti.
10. Il titolare deve fornire al Ministero le notizie richieste di carattere economico e tecnico relative all’attività.
Art. 16
(Individuazione del giacimento)
1. In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare del permesso ne dà immediata comunicazione al Ministero e all’Ufficio territoriale competente.
2. Il permissionario pone a disposizione dell’Ufficio territoriale competente, ai fini del riconoscimento del ritrovamento di idrocarburi liquidi e gassosi e per le finalità di cui all’art. 20, la documentazione in formato cartaceo o in formato elettronico relativa alle ricerche effettuate nell’ambito del permesso e ai risultati ottenuti, nonché gli esiti delle prove di strato e di produzione effettuate, le diagrafie rilevate in pozzo, e le proprie valutazioni sulle caratteristiche tecniche di produzione del pozzo stesso.
Art. 17
(Modalità di proroga del permesso di ricerca)
1. L’istanza di proroga del permesso di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è presentata al Ministero e all’Ufficio territoriale competente almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di vigenza.
2. Ai fini della proroga di cui all’articolo 6, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il termine di cui al comma 1 è ridotto a tre mesi.
3. In caso di contitolarità, l’istanza di proroga deve essere firmata da tutti i contitolari.
4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 è accordata con decreto del Ministero d’intesa, per i permessi in terraferma, con la Regione interessata.
5. Qualora il programma dei lavori previsto non comporti modifiche ed estensioni di quelli già approvati in sede di conferimento o di modifica, la proroga viene rilasciata dal Ministero, secondo le modalità procedimentali adottate per l’intesa tra Stato e Regione per la terraferma, fatte salve le eventuali competenze delle altre alle Amministrazioni interessate.
6. Qualora il programma dei lavori previsto comporti modifiche ed estensioni di quelli già approvati in sede di conferimento o di modifica, la proroga verrà accordata, sentita la CIRM nei casi di maggiore rilevanza, secondo la procedura di cui all’articolo 6.
7. L’eventuale perforazione di pozzi nel periodo di proroga segue le procedure autorizzative di cui all’articolo 7.
8. Le istanze di proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall’articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e le istanze di sospensione del decorso temporale del permesso, debitamente motivate, devono essere presentate al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente.
9. Costituisce motivazione per la sospensione del decorso temporale anche l’omessa pronuncia, entro i termini stabiliti dalle vigenti normative, di autorizzazioni o nulla osta da parte di amministrazioni interessate necessari per l’esercizio del permesso.
Art. 18
(Programma unitario di lavoro)
1. L’istanza per l’autorizzazione a realizzare un programma unitario di lavoro nell’ambito di più permessi di cui all’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere presentata al Ministero e all’Ufficio territoriale competente. L’istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati.
2. Il programma unitario di lavoro deve riguardare permessi confinanti o finitimi, motivato dalla presenza di obiettivi minerari omogenei che possono essere ricercati in modo più razionale ed economico nel complesso delle aree dei permessi.
3. Il programma unitario è approvato con decreto del Ministero secondo i procedimenti, laddove compatibili, dell’articolo 6 del presente decreto.
4. In caso di cessazione di uno dei permessi per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, i titolari dei restanti permessi possono adeguare il programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti programmi per ciascun permesso vigente.
5. All’atto della proroga di ciascuno dei permessi di ricerca per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, ove si debba procedere alla riduzione obbligatoria di area, l’area da rilasciare può interessare, previo accordo sottoscritto dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati, le aree di qualunque permesso. Le aree da rilasciare devono essere confinanti con almeno un lato di un permesso e la riduzione di area non potrà comunque risultare tale da privare totalmente dell’area uno dei permessi per i quali è stato approvato il programma unitario.
6. La riduzione è approvata col decreto di proroga del permesso. Nel caso essa interessi anche gli altri permessi per i quali è stato approvato il programma unitario, l’amministrazione procede contestualmente a ridurre le superfici relative.
CAPO IV
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 19
(Attività di coltivazione)
1. L’istanza di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), è presentata al Ministero, a pena di decadenza dal diritto di preferenza del richiedente, entro centoventi giorni dalla data del riconoscimento del ritrovamento da parte dell’Ufficio territoriale competente di cui all’articolo 16.
2. Il Ministero può conferire in concessione un’area ridotta rispetto a quella richiesta, sentito il richiedente che adegua il relativo programma dei lavori.
3. Qualora risulti che il giacimento scoperto si estenda oltre il limite del permesso, l’istanza di concessione potrà estendersi anche ad aree interessate da istanze di permesso di ricerca per le quali non siano ancora scaduti i termini per la concorrenza di cui al comma 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
Art. 20
(Ampliamento dell’area)
1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può chiedere l’ampliamento dell’area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca originario, qualora ancora vigente, nonché, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ad aree non coperte da vincolo minerario ovvero su aree interessate da istanza di permesso di ricerca per le quali non siano ancora scaduti i termini per la concorrenza.
2. A tal fine il titolare presenta istanza al Ministero, e per conoscenza all’Ufficio territoriale competente, corredata da adeguata documentazione comprendente una relazione illustrativa.
3. L’area ampliata è definita e misurata analogamente a quanto disposto all’articolo 3, comma 5, lettera b).
Art. 21
(Rinuncia parziale)
1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può rinunciare a parte dell’area accordata.
2. A tal fine il titolare presenta istanza analogamente a quanto stabilito per il caso dell’ampliamento all’articolo 20.
3. L’area ridotta risponde ai requisiti fissati all’art. 3, comma 5 lettera b).
Art. 22
(Coesistenza di più concessioni)
1. Qualora, nell’ambito del permesso di ricerca per il quale sia stata già rilasciata una concessione di coltivazione, si effettui un ulteriore ritrovamento di idrocarburi, può essere accordata un’ulteriore concessione di coltivazione.
Art. 23
(Trasferimento della concessione)
1. Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto all’autorizzazione del Ministero.
2. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari della concessione, con decreto del Ministero.
3. L’istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 è presentata al Ministero e, per conoscenza, all’Ufficio territoriale competente.
4. Il trasferimento è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell’atto di cessione.
Art. 24
(Proroga della concessione)
1. L’istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è presentata al Ministero, decorsi almeno 15 anni dal conferimento e, comunque, almeno due anni prima della data di scadenza.
2. L’istanza di ulteriore proroga quinquennale di cui all’articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è presentata al Ministero, almeno due anni prima della data di scadenza del periodo di proroga.
3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredate da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dei lavori effettuati, i dati sull’andamento produttivo del campo e sulle riserve residue certificate, nonché dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle operazioni di ripristino finale.
4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 viene rilasciata secondo le procedure dell’articolo 8 del presente decreto. Qualora il programma lavori previsto comprenda la sola prosecuzione della produzione, i lavori di manutenzione e le attività non significative come descritte nell’articolo 27, commi 5, 6 e 7, la proroga viene rilasciata dal Ministero, secondo le modalità procedimentali adottate per l’intesa tra Stato e Regione per la terraferma, fatte salve le eventuali competenze delle altre Amministrazioni interessate.
Art. 25
(Modalità di esercizio della concessione)
1. La concessione di coltivazione costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, degli interventi di modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi del comma 82 quater della legge 23 agosto 2004, n. 239, inserito dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sulla base del progetto che individui compiutamente i lavori da realizzare da presentare all’autorità competente per l’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
2. I lavori di ricerca, e di sviluppo e coltivazione del campo iniziano entro il termine stabilito nel decreto di concessione e proseguono senza ingiustificate soste. La coltivazione può iniziare contemporaneamente ai lavori di sviluppo.
3. L’inizio della produzione e l’esercizio dei relativi impianti è autorizzato dall’Ufficio territoriale competente, su istanza del concessionario ai sensi degli articoli 84, 85 e 93 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624.
4. Gli impianti di cui al comma 1 rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i, secondo i criteri definiti all’articolo 2 dello stesso decreto nonché al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
5. Lo sviluppo e la coltivazione del campo devono essere condotti secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l’ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei pozzi, l’utilizzazione dell’energia del giacimento, l’estrazione, eventualmente anche con l’applicazione di metodi di recupero secondario.
6. Il Ministero, su segnalazione dell’Ufficio territoriale competente, può imporre particolari condizioni per la tutela del giacimento qualora dall’esercizio della concessione, nonostante l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.
7. Il titolare deve fornire al Ministero i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, resta ferma la facoltà da parte del Ministero di disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo e di verifica agli impianti.
8 Il titolare deve fornire al Ministero le notizie richieste di carattere economico e tecnico relative all’attività.
Art. 26
(Sospensione dei lavori)
1. Il concessionario non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca, né ridurre la produzione di regime della concessione salvo nei casi di provata motivazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore senza autorizzazione del Ministero.
2. Il concessionario è tenuto a notificare immediatamente all’Ufficio territoriale competente ed al Ministero le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione di regime della concessione effettuate di propria iniziativa.
3. La sospensione e la riduzione di cui al comma 2 sono soggette a convalida da parte dell’Ufficio Territoriale competente.
4. La ripresa della produzione e dell’esercizio degli impianti è autorizzato, su istanza del concessionario, dall’Ufficio territoriale competente. E’ facoltà dell’Ufficio territoriale competente richiedere le verifiche della rispondenza delle misure di prevenzione e protezione incendio ai sensi degli articoli 84, 85 e 93 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624.
5. L’Ufficio territoriale competente, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione di cui al comma 2, ordina l’immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente livello produttivo.
Art. 27
(Obblighi del concessionario)
1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il concessionario presenta al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente una relazione sui lavori svolti nel mese precedente e comunica i dati relativi alla produzione ottenuta. Entro il primo trimestre di ciascun anno comunica al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente i quantitativi di idrocarburi prodotti ed avviati al consumo nell’anno precedente.
2. Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell’ambito della concessione si applica quanto disposto all’articolo 14.
3. Entro il primo trimestre di ciascun anno il concessionario presenta al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente una relazione annuale di aggiornamento sullo stato di ciascuna concessione, sulle eventuali ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell’anno precedente, sulle riserve certificate e l’aggiornamento dei profili di produzione, per ciascuno dei campi ricadenti nella concessione, e sulla consistenza degli impianti e delle attrezzature esistenti a servizio della concessione al 31 dicembre dell’anno precedente. Le comunicazioni sono fornite ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione, presenta preventivamente il programma al Ministero inviandone copia all’Ufficio territoriale competente. Il programma è approvato secondo le procedure, laddove compatibili, dell’articolo 3, comma 3, lettera c), salvo quanto disposto dal successivo comma 5.
5. Tutte le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti di cui al comma 6 e nell’ambito dei limiti di produzione di cui al comma 7 e di emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi del comma 82 sexies della legge 20 agosto 2004, n. 239, inserito dal comma 34 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, fatte salve le competenze dell’Ufficio territoriale ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
6. Per opere esistenti si intende: medesima area pozzi; centrale di raccolta e trattamento esistente; piattaforma di produzione esistente; rete di raccolta e altre pertinenze minerarie esistenti;
7. Per limiti di produzione già approvati si intende la produzione annuale massima prevista nell’ultimo progetto di coltivazione approvato, comunque compresa nei limiti complessivi di produzione previsti nel programma dei lavori della concessione, nonché nei profili di produzione così come aggiornati in conformità al comma 3.
8. Ai fini del comma 4, l’istanza prodotta al Ministero e all’Ufficio territoriale competente è corredata di idonea documentazione probante secondo quanto indicato ai commi 5, 6 e 7.
9. Per l’inizio e la ripresa dell’esercizio degli impianti si applicano gli articoli 25, comma 3 e 26, comma 3.
10. Le attività di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono comunicate, da parte del titolare, all’Ufficio territoriale competente. Nella comunicazione devono essere indicati gli eventuali termini di sospensione della produzione e le apparecchiature e gli impianti impiegati durante le operazioni stesse.
CAPO V
LAVORI NEL PERMESSO DI RICERCA E NELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 28
(Individuazione e ubicazione dei pozzi)
1. Ogni pozzo in terraferma è individuato mediante un toponimo, ricadente nell’area del permesso o della concessione, seguito da un numero d’ordine.
2. Ogni pozzo in mare è individuato dalla sigla del permesso o della concessione, seguita da un numero d’ordine, nonché da un nome convenzionale.
3. Il titolare, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta il programma all’Ufficio territoriale competente per l’autorizzazione, che nel caso di permesso di ricerca segue la procedura di cui all’articolo 7.
4. Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l’obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, la tipologia dell’impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione.
5. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 125 metri dal confine del permesso o della concessione, salvo deroghe autorizzate dall’Ufficio territoriale competente, che peraltro può imporre una distanza maggiore.
6. Ove il pozzo sia ubicato nel mare territoriale o in zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua a quest’ultimo, il titolare richiede apposita autorizzazione all’autorità marittima, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, inviando copia dell’istanza all’Ufficio territoriale competente.
7. Per la perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo minerario, l’Ufficio territoriale competente comunica l’istanza relativa corredata dagli atti al titolare del permesso o concessione contigui, indicando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che pervengano osservazioni, si intende che il titolare destinatario non si oppone all’esecuzione del pozzo.
8. L’ubicazione dei pozzi deve essere effettuata con sistema ottico o con radiolocalizzazione o con altri metodi topografici similari, trasmettendo all’Ufficio territoriale competente il rapporto tecnico redatto con l’indicazione del metodo seguito.
9. I pozzi ricadenti in terraferma devono essere contrassegnati in modo da renderne sicura l’individuazione sul campo. L’Ufficio territoriale competente redige il relativo verbale di ubicazione.
10. Fermo restando l’obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624 si forniscono le ulteriori prescrizioni che si applicano alle perforazioni autorizzate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto:
a) Prima dell’inizio dell’attività di perforazione il titolare predispone, per la valutazione del rischio di cui all’art. 66 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, una relazione dettagliata, firmata dal titolare, dal direttore responsabile e dalle imprese affidatarie, in cui viene analizzato anche il rischio residuo a fronte dell’intervento dei dispositivi di sicurezza. L’esito delle valutazioni svolte deve essere riportato nel DSS.
b) I sistemi e le attrezzature di sicurezza devono possedere i necessari requisiti di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza. I sistemi e le attrezzature di sicurezza devono essere sottoposti a prove ed i relativi risultati devono essere registrati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.
c) Il titolare, ai sensi dell’articolo 67 del decreto legislativo 1996, n. 624, provvede affinché il personale addetto alla manovra dei dispositivi per l’azionamento delle attrezzature di sicurezza abbia adeguata formazione e addestramento in particolare relativamente alle tecniche controllo eruzioni, condizioni di impiego delle attrezzature, situazioni anomale prevedibili. La certificazione comprovante la formazione e l’addestramento è tenuta a disposizione degli Uffici territoriali.
d) I dispositivi di sicurezza contro le eruzioni libere (BOP stack) di cui all’articolo 83 del DPR n.128/59, come modificato dall’art. 66 del D.Lgs. n. 624/96, installati sugli impianti di perforazione operanti in mare sono sottoposti a specifiche prove di funzionamento effettuate: all’atto della prima installazione sulla testa pozzo, ad ogni successiva rimozione e reinstallazione, dopo la cementazione di ogni colonna e comunque con frequenza non superiore a 21 giorni. I suddetti dispositivi di sicurezza devono essere certificati con periodicità non superiore a cinque anni
e) Per le perforazioni in mare autorizzate a partire da tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto, il titolare predispone un sistema di registrazione informatica inalterabile e protetta in ogni condizione dei dati relativi ai parametri di perforazione e di controllo del fango del pozzo da rendere disponibile per le verifiche dell’organo di vigilanza.
f) Nel caso di perforazioni di pozzi con profondità del fondale marino superiore a 200 metri tutte le operazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore responsabile ed i dispositivi di sicurezza di cui alla lettera d) devono essere stati certificati da non oltre un biennio.
11. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 il concessionario elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione che viene presentato per l’approvazione all’Ufficio territoriale competente contestualmente all’istanza di autorizzazione alla perforazione.
Art. 29
(Obblighi del permissionario e del concessionario nella perforazione )
1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è riportato sul giornale di sonda e immediatamente comunicato all’Ufficio territoriale competente. Il rapporto giornaliero di perforazione è reso disponibile per via elettronica all’Ufficio territoriale competente.
2. Il titolare è tenuto a conservare, a disposizione dell’Ufficio territoriale competente, i campioni rappresentativi delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonché i risultati di eventuali analisi effettuate.
3. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione, con l’individuazione delle estremità superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di diciotto mesi dall’ultimazione del sondaggio.
4. Entro novanta giorni dall’ultimazione del sondaggio, il titolare trasmette al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente il profilo geologico del foro, corredato da una relazione, in formato digitale, dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.
Art. 30
(Prove di produzione)
1. Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, sono iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall’ultimazione del pozzo nell’ambito di permessi di ricerca ed entro due mesi dalla stessa data nell’ambito di concessioni di coltivazione, e sono condotte con continuità fino a risultati conclusivi. Il programma delle prove deve essere comunicato dal titolare almeno tre giorni prima del loro inizio all’Ufficio territoriale competente che può intervenirvi e, ai fini dell’accertamento della produttività delle formazioni indiziate, può prescriverne lo svolgimento con gli apparecchi ed i sistemi che ritenga più adatti e la sua durata. L’Ufficio territoriale competente, nei casi in cui risulti necessario, può prescrivere, a spese del titolare, la ripetizione delle prove.
2. Durante l’esecuzione delle prove di cui al comma 1, il titolare comunica quotidianamente per via elettronica i dati tecnici rilevanti inerenti le prove stesse.
Art. 31
(Chiusura di un pozzo )
1. Il titolare, nel caso in cui intenda chiudere minerariamente un pozzo sterile o esaurito o comunque non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, richiede l’autorizzazione all’Ufficio territoriale competente precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell’area impegnata.
2. Il titolare redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo, con l’indicazione delle operazioni effettuate, e lo trasmette all’Ufficio territoriale competente. Dell’avvenuta chiusura mineraria viene data comunicazione alla Regione interessata.
3. L’Ufficio territoriale competente redige il verbale di chiusura mineraria.
4. Nei programmi delle attività di ricerca, perforazione e coltivazione di cui all’articolo 3, comma 4, lettere b) e c) e all’articolo 28, comma 3, il titolare prevede le necessarie azioni per la caratterizzazione e per l’eventuale bonifica del sito ai fini del successivo rilascio dello stesso senza vincoli derivanti dalla pregressa attività di perforazione.
5. Il rilascio del sito ai fini minerari è subordinato in terraferma al ripristino dello stesso ed alla restituzione al proprietario superficiario previa acquisizione di dichiarazione ampiamente liberatoria e fatti salvi gli obblighi del titolare per le azioni di caratterizzazione e di bonifica collegati alla competenza di altre amministrazioni.
Art. 32
(Applicazione del decreto legislativo 128/2010)
1. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 11, comma 1, del D.M. 4 marzo 2011 le attività da autorizzare nell’ambito di titoli minerari interferenti con le aree individuate dall’articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 , nei limiti di produzione ed emissione approvati, sono:
a) quelle riferite ai programmi lavori già approvati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
b) gli interventi ai pozzi esistenti, correlati a misure di sicurezza dei luoghi di lavoro o di tutela della salute dei lavoratori o intesi a consentire il buon governo dei giacimenti minerari anche col ripristino dei profili produttivi;
c) gli interventi sulle strutture minerarie di produzione esistenti nell’ambito del titolo minerario per modifiche, sostituzioni o integrazioni impiantistiche per le finalità di cui al punto precedente.
2. Ai fini delle autorizzazioni di cui al comma 1, il titolare contestualmente all’istanza deve attestare che le attività in programma sono comprese nell’ambito dei limiti produttivi ed emissivi già approvati.
Art. 33
(Ulteriori obblighi del concessionario)
1. Per l’installazione di impianti fissi di produzione nel mare territoriale o nelle aree demaniali, il titolare deve rivolgere istanza all’amministrazione marittima per ottenere la concessione all’occupazione e all’uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale ai sensi degli articoli 36 e, ove del caso, 52 del codice della navigazione, nonché degli articoli 5 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).
2. Lo stesso titolare deve altresì ottenere la preventiva autorizzazione del capo della competente circoscrizione doganale nei casi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374 recante “riordinamento degli istituti doganali”.
3. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza al Ministero per l’attivazione con lo Stato frontista delle procedure e le modalità per la coltivazione del giacimento predetto.
CAPO VI
DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE DEL PRODOTTO ALLO STATO
Art. 34
(Corresponsione delle royalties)
1. Il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un’aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.
2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi comprese quelle ottenute da concessioni nel mare territoriale da pozzi che partono dalla terraferma, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente un ulteriore 3% secondo le modalità di cui all’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. L’aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento, per le quali deve essere fornito analitico riscontro all’Ufficio territoriale competente. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
4. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell’aliquota annuale, al netto delle produzioni di cui al comma 3:
in terraferma, i primi 25 milioni di standard metri cubi (Smc) di gas prodotti e le prime 20.000 tonnellate di olio prodotte;
a mare, i primi 80 milioni di standard metri cubi prodotti e le prime 50.000 tonnellate di olio prodotte.
5. Nel caso che un giacimento interessi aree di due o più concessioni, le aliquote saranno determinate sulla base di una ripartizione delle riserve certificate e delle produzioni determinata dall’Ufficio territoriale competente su proposta formulata dai concessionari interessati, corredata di adeguata relazione tecnica.
6. Nel caso in cui un giacimento ricada parte in mare e parte in terraferma, le aliquote dovute sono determinate sulla base di una ripartizione delle riserve certificate e delle produzioni determinata dall’Ufficio territoriale competente, su proposta formulata dal concessionario, corredata da una adeguata relazione tecnica.
7. Le ripartizioni di cui ai commi 5 e 6 sono aggiornate sulla base dell’evoluzione dei dati geominerari disponibili.
Art. 35
(Rilevazione dell’attività giornaliera di estrazione)
1. Il concessionario è tenuto ad installare nel centro di raccolta della concessione idonei dispositivi di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, tali da assicurare la continuità e la fedeltà delle misurazioni, utilizzando le apparecchiature in commercio aventi le più aggiornale e precise tecniche di misurazione, anche elettroniche.
2. Nei casi di produzione di idrocarburi liquidi, la produzione anidra è calcolata sulla base di analisi effettuate su campioni del prodotto, prelevati a valle del trattamento di centrale, per la determinazione dell’acqua residua ed irriducibile (BSW).
3. Nei casi di produzione e/o di trasporto di idrocarburi liquidi con ausilio delle tecniche di flussaggio, dovranno essere installati idonei dispositivi di misura per consentire la determinazione giornaliera delle quantità di flussante utilizzato.
4. Deve essere consentita la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti di cui al comma 1, nonché le quantità al netto di quelle impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo, ivi compresa la reimmissione in giacimento, nonché del flussante utilizzato.
5. I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati in apposito registro preventivamente vidimato dall’Ufficio territoriale competente.
6. La rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti è riferita ad un periodo di 24 ore che va dalle ore 6,00 alle ore 6,00 del giorno successivo in ora solare. Per il computo della produzione giornaliera di idrocarburi, su richiesta del concessionario, il Ministero può autorizzare un diverso arco temporale sempre di 24 ore.
7. Le registrazioni automatiche prodotte dal sistema di misura devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio territoriale competente fino alla determinazione definitiva dell’aliquota di prodotto dovuta ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e devono essere conservate per un periodo di almeno cinque 5 anni.
8. Nel caso in cui non risultino, per giustificati motivi, registrazioni digitali, saranno tenute a disposizione idonee registrazioni analogiche per lo stesso periodo di tempo.
Art. 36
(Comunicazione di dati al Ministero)
1. Il concessionario comunica al Ministero e all’Ufficio territoriale competente, entro il giorno 20 del mese successivo, come disposto all’articolo 31, i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo. Il Ministero dispone accertamenti sulle produzioni effettuate attraverso all’Ufficio territoriale competente, sentita la CIRM.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il rappresentante unico comunica al Ministero e all’Ufficio territoriale competente i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell’anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le comunicazioni sono sottoscritte ai sensi degli articoli 38, 47, 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 37
(Determinazione delle aliquote)
1. I valori unitari dell’aliquota di coltivazione sono determinati:
a) per l’olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell’anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell’olio da parte del concessionario, il valore dell’aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione. Al valore unitario così calcolato si applica la riduzione quantificata con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e sue modifiche e integrazioni.
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all’anno di riferimento dell’indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della Delibera 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l’equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. Nel caso di produzioni complessive per ciascun titolare, superiori a 5 milioni di standard metri cubi trova applicazione il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007 recante “Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.”.
2. Ai fini della determinazione preventiva del gettito delle aliquote dovute allo Stato, il concessionario presenta, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente, il programma annuale di produzione che si impegna a svolgere nell’anno successivo, indicando la produzione prevista per ogni mese.
3. L’Ufficio territoriale competente può imporre varianti al programma stesso.
4. Il concessionario può essere autorizzato a rivalersi dell’eventuale eccedenza delle corresponsioni fatte su quelle dovute per l’anno successivo.
Art. 38
(Versamento delle aliquote)
1. Ciascun titolare per tutte le concessioni di coltivazione redige un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, Regioni e Comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 11 maggio 1999, n. 140 e dall’articolo 1, comma 366 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario e ai Comuni interessati. Per le aliquote corrisposte per produzioni complessive per ciascun titolare, superiori a 5 milioni di Smc, le modalità di corresponsione seguono il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007.
3. Ciascun titolare effettua i versamenti dovuti in forma cumulativa per tutte le concessioni per le quali è titolare a ciascuno dei destinatari, Stato, Regione e Comune.
4. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero, al Ministero dell’economia e delle finanze, e all’Ufficio territoriale competente copia del prospetto di cui al comma 1, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati.
CAPO VII
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA
Art. 39
(Indicazioni generali)
1. Il presente Capo disciplina le modalità di realizzazione e gestione dei sistemi di misura della produzione di idrocarburi ottenuta nelle concessioni di coltivazione di giacimenti nazionali, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto, in materia di corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, dall’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni.
Art. 40
(Definizioni)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per:
“sistema di misura”: il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la eventuale telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:
le valvole di intercettazione ove presenti e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
il misuratore dei volumi di gas;
il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger);
i dispositivi, ove presenti, di registrazione meccanica delle condizioni di esercizio (manotermografo o registratore triplex di pressione, temperatura e pressione differenziale);
per gli idrocarburi liquidi ed i gas petroliferi liquefatti, serbatoi e cisterne tarati o altro sistema tecnicamente idoneo.
“misura diretta”: quella ottenuta mediante misuratori che forniscono direttamente la quantità misurata, alle condizioni di esercizio;
“misura indiretta”: quella ottenuta mediante misuratori che rilevano proprietà o grandezze fisiche che sono funzione della corrente di fluido da misurare;
“condizioni di esercizio”: temperatura e pressione di esercizio;
“condizioni di riferimento”: temperatura 15°C e pressione 1,01325 bar;
“concessionario”: il titolare della concessione di coltivazione mineraria per idrocarburi liquidi e/o gassosi;
“misura meccanica”: misura nella quale i parametri di flusso sono rilevati, in modo continuo, mediante registratori meccanici (registratori “triplex”, “manotermografi”, ecc);
“misura automatizzata”: misura nella quale i parametri di flusso rilevati in campo, sono trasmessi, mediante trasmettitori elettronici, ad un flow-computer per il calcolo automatico della portata;
“flow-computer e correttore di volume”: apparecchiatura elettronica che gestisce un software per la elaborazione dei dati trasmessi dal misuratore in campo e dagli elementi secondari, i quali forniscono i dati necessari per il calcolo dei volumi e la conversione degli stessi alle condizioni di riferimento.
Art. 41
(Unità di misura)
1. La rilevazione delle quantità di idrocarburi liquidi prodotti è espressa in tonnellate; il calcolo di conversione da volume a peso deve essere eseguito determinando la densità del prodotto a 15 gradi centigradi mediante le tavole ad unità metriche ASTM-IP (Petroleum Measurement Tables), in conformità a quanto praticato dall’Ufficio Tecnico di Finanza.
2. La rilevazione delle quantità di idrocarburi gassosi prodotti è espressa in metri cubi alle condizioni di riferimento (Smc: 15°C e 1,01325 bar); il calcolo di conversione del volume è fatto in conformità alle leggi dei gas perfetti, apportandovi le correzioni per le deviazioni da tali leggi; i fattori di compressibilità, alle condizioni di riferimento e di esercizio, sono calcolati in accordo alle norme ISO previste per tale calcolo.
3. La rilevazione in energia delle quantità di idrocarburi avviate al consumo o immessa nella rete di trasporto, è espressa in MegaJoule.
Art. 42
(Sistema di misura)
1. Per la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti sono ammessi sistemi di misura diretta o indiretta.
2. Il sistema di misura realizzato conforme alla vigente normativa, alle norme dell’UNI, del CEI o di altri organismi di normalizzazione dell’Unione Europea o dei suoi Stati membri o di Stati che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considera eseguito secondo la regola dell’arte.
3. Fatte salve le caratteristiche minerarie della misura i sistemi di misura devono permettere la comparabilità con gli altri sistemi di misura adottati nei differenti settori della filiera di produzione e distribuzione degli idrocarburi.
Art. 43
(Realizzazione del sistema di misura)
1. Ai fini della realizzazione o adeguamento del sistema di misura, il titolare presenta all’Ufficio territoriale competente un progetto del sistema di misura funzionale in rapporto sia al tipo che alla quantità di idrocarburi da misurare.
2. Il progetto deve essere corredato almeno della seguente documentazione:
descrizione del sistema di misura, delle norme tecniche di riferimento e, per ognuno dei componenti, delle specifiche tecniche ed eventuali certificazioni metrologiche, nonché di ogni altro elemento atto ad attestare che quanto realizzato risponde alle norme tecniche di riferimento per il sistema di misura realizzato;
schema grafico quotato del sistema di misura, con evidenziati tutti gli elementi, anche dimensionali, regolati dalla norma tecnica di riferimento e che risultano rilevanti in rapporto al sistema di misura adottato;
per gli strumenti di misura venturimetrici, il dettaglio dimensionale del tronco venturimetrico e dell’apparato porta-diaframma, nonché il certificato di calibratura del diaframma, il rapporto di misurazione del porta-diaframma, il rapporto di calibratura dei tratti monte/valle della tubazione;
3. Qualora l’Ufficio territoriale competente non comunichi eventuali osservazioni e/o prescrizioni in merito al progetto del sistema di misura di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, il concessionario può dare avvio ai lavori. L’Ufficio territoriale competente verifica la corretta realizzazione del sistema di misura, prescrivendo, nel caso, eventuali adempimenti di spettanza del concessionario, informandone il Ministero.
4. I componenti e le apparecchiature che costituiscono il sistema di misura devono soddisfare i requisiti essenziali richiesti per la loro libera circolazione e utilizzazione nel mercato comunitario e nello spazio economico europeo.
5. La conformità è attestata dal titolare dell’impianto che può avvalersi di organismi competenti in materia, accreditati nell’ambito del quadro regolatorio del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, nonché di organismi notificati per le apparecchiature e gli strumenti disciplinati da normative comunitarie di armonizzazione tecnica.
6. L’impianto in cui é collocato un sistema di misura con contatore volumetrico deve consentire l’applicazione temporanea di un misuratore con funzione di controllo.
7. L’attestato di conformità è conservato a cura del concessionario ed é aggiornato ad ogni intervento di manutenzione comportante la sostituzione, la modifica di apparecchiature e di strumenti presenti nel sistema di misura. Copia dell’attestato, nonché dei successivi aggiornamenti, è inoltrata all’Ufficio territoriale competente.
8. Ai fini dell’eventuale controllo della strumentazione prima del definitivo montaggio, il concessionario deve comunicare in tempi utili all’Ufficio territoriale competente, la disponibilità in campo della strumentazione stessa.
9. Qualora occorra, il concessionario comunica all’Ufficio territoriale competente le eventuali variazioni apportate in fase realizzativa.
Art. 44
(Esercizio del sistema di misura)
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il concessionario predispone il piano di gestione annuale del sistema di misura dando evidenza delle fasi di controllo e di esercizio da svolgere. Il piano é comunicato all’Ufficio territoriale competente.
2. Per i sistemi di misura non equipaggiati con gascromatografo, i dati relativi alla qualità del gas sono aggiornati ogni mese, sulla base di analisi eseguite da laboratorio abilitato; qualora la linea di misura è adibita alla misura di gas prodotto da un determinato giacimento che garantisca stabilità delle caratteristiche della qualità del gas, l’aggiornamento è effettuato ogni sei mesi.
3. Nel sistema di misura automatizzato l’accesso alla programmazione del flow-computer deve poter essere inibito mediante apposizione di sigillo; l’eventuale intervento nella programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche del sistema di misura deve comunque risultare dalla stampa in automatico dell’intervento stesso o dell’intera nuova programmazione.
4. L’Ufficio territoriale competente effettua periodicamente il controllo di esercizio del sistema di misura mediante l’accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che lo compongono.
5. I criteri per l’esecuzione dei controlli dei sistemi di misura sono indicati nei decreti previsti dall’ultimo periodo del comma 2, dell’articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il controllo di esercizio è operato tramite strumenti di riferimento che devono presentare accuratezza non inferiore a quella degli stessi strumenti sottoposti a controllo di esercizio.
6. L’Ufficio territoriale competente si avvale dei Laboratori per le verifiche dei sistemi di misura e per i controlli sulla qualità del gas.
7. Le spese per i controlli e le verifiche periodiche, di cui ai commi 4, 6 e al comma 8 dell’articolo 43, sono a carico del richiedente.
8. I rapporti di taratura degli strumenti in campo devono essere tenuti a disposizione dell’Ufficio territoriale competente.
Art. 45
(Attuazione)
1. I sistemi di misura e le linee di misura in servizio alla data del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il termine di due anni ed a tal fine il concessionario presenta il progetto di adeguamento all’Ufficio territoriale competente. Possono essere concesse proroghe su richiesta del titolare in caso di comprovate difficoltà, ma comunque il termine ultimo non supera i cinque anni.
2. Fino all’adeguamento di cui al comma 1, restano valide le previgenti approvazioni rilasciate dall’Ufficio territoriale competente.
3. Per gli impianti di produzione in mare con profondità del fondale marino superiore a 200 metri possono essere autorizzati dall’Ufficio territoriale competente, ove necessario, sistemi di misura posti a distanza dagli impianti stessi, purché rispondenti alle prescrizioni del presente capo.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati dai permissionari e dai concessionari al Ministero e all’Ufficio territoriale competente ai sensi del presente disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
Art. 47
1. Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze all’Amministrazione. Detto verbale, ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato, sarà sottoscritto da funzionari rispettivamente dell’Ufficio territoriale competente e della competente Agenzia del Demanio.
2. L’Ufficio territoriale competente accerta preventivamente, in contraddittorio con il concessionario, l’esistenza e la consistenza delle pertinenze da devolvere allo Stato.
3. La custodia di cui al comma 1 si applica anche ai casi di rinuncia per antieconomicità seguita da scadenza del termine della concessione fino alla data di ripristino delle aree già interessate da opere minerarie ed alla relativa restituzione al proprietario superficiario.
Art. 48
1. I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito dei permessi e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Art. 49
1. Per l’installazione, l’uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e la coltivazione, nonché per la custodia ed il trasporto dei prodotti ottenuti, debbono essere osservate, in quanto applicabili, anche le vigenti norme di carattere doganale, economico e valutario e quelle in materia di imposta di fabbricazione.
Art. 50
1. Nel caso di decadenza o rinuncia, parziale o totale, di un titolo minerario è comunque dovuto il canone per l’anno in corso al momento del provvedimento.
Art. 51
1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 35 , 36 e 37 comma 1, costituisce causa di decadenza, ai termini degli articoli 38 e 39 della legge n. 6 e degli articoli 41 e 42 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
Art. 52
1. Il presente decreto direttoriale si applica anche ai titoli minerari vigenti ed ai procedimenti in corso alla sua data di entrata in vigore.
Roma, 22 marzo 2011
Il Direttore generale: TERLIZZESE