Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la Legge 9 dicembre 1986, n. 896;
Vista la Legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l’emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell’art. 2 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di stato, espresso nell’adunanza generale del 13 aprile 1994;
Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di stato relativamente: all’art. 6, comma 2, in quanto il silenzio-assenso si giustifica in base alla previsione di un congruo termine per l’acquisizione di osservazioni; agli articoli 7 e 10, in quanto le relative disposizioni conformi ci criteri e principi contenuti nella legge delega circa la riduzione delle amministrazioni intervenenti ed il numero delle fasi procedimentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
E M A N A
il seguente regolamento:
TITOLO I GENERALITÀ
CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio del permesso di ricerca di fluidi geotermici e di concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento per “Ministro” e per “Ministero” si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; per “UNMIG”, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; per “Comitato tecnico”, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia; per “legge”, la Legge 9 dicembre 1986, n. 896.
CAPO II NORME DI RINVIO
Art. 3. Disciplina delle specifiche condizioni e modalità di esecuzione
1. Il Ministro, apporta, con proprio decreto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie modifiche al regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e provvede ai successivi aggiornamenti in materia.
2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, nella Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché nel presente regolamento.
TITOLO II PERMESSO DI RICERCA
CAPO I RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA
Art. 4. Presupposti per il rilascio
1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Ministero, previa approvazione del programma dei lavori, ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica.
2. Sull’istanza sono acquisiti i pareri previsti all’art. 3, commi 7 e 8 della legge.
Art. 5. Presupposti della domanda
1. La domanda di rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente dell’UNMIG, insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione, ed il programma di ripristino finale. ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle relative ed eventuali modifiche ambientali.
2. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo. sono considerate domande concorrenti quelle presentate nelle more dell’istruttoria e, in ogni caso, non oltre due mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel predetto bollettino.
Art. 6. Istruttoria
1. Il Ministero cura l’istruttoria e trasmette, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali al Ministero dell’ambiente, alle regioni e ai comuni interessati, nonché altre amministrazioni eventualmente interessate per l’acquisizione di osservazioni.
2. Le eventuali osservazioni devono essere formulate entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. in caso di decorrenza del termine senza che siano state comunicate le osservazioni, il Ministero procede indipendentemente dall’acquisizione delle stesse.
3. Il Ministero acquisite le eventuali osservazioni, richiede, entro dieci giorni, il parere del Comitato tecnico.
4. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta del parere. in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.
Art. 7.
(non è stato ammesso al visto della corte dei conti)
Art. 8. Rilascio del permesso
1. Il Ministero, entro dieci giorni dall’emissione del parere del Comitato tecnico, rilascia, con Decreto, il permesso di ricerca di fluidi geotermici.
Art. 9. Termine per la conclusione del procedimento
1. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca si conclude nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Ministro dell’industria, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del Decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente.
3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.
CAPO II PROCEDIMENTI CONNESSI AL RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA
Art. 10. Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell’area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.
1. La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell’area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell’UNMIG. il Ministero può sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari è presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell’atto di cessione registrato presso l’ufficio del registro competente.
3. La decadenza del titolare del permesso di ricerca è dichiarata, con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall’inizio d’ufficio del procedimento.
4. Il Ministero provvede, con decreto, all’accettazione della rinuncia, entro sessanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.
TITOLO III CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
CAPO I RILASCIO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 11. Presupposti per la concessione
1. La concessione di coltivazione è rilasciata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d’interesse nazionale se gli elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.
Art. 12. Domanda di concessione
1. Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e all’Ingegnere capo della sezione competente, entro sei mesi dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia degli atti relativi al riconoscimento del carattere nazionale delle risorse rinvenute. Scaduto tale termine, la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta purché in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica.
2. Alla domanda di concessione di coltivazione è allegata la seguente documentazione:
a) una relazione tecnica e il programma dei lavori di sviluppo;
b) il progetto geotermico;
c) lo studio di valutazione delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo;
d) il programma delle opere di recupero ambientale previste.
3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia previsiti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55.
4. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.
Art. 13. Istruttoria
1. L’Ingegnere capo della competente sezione dell’UNMIG, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, invia una relazione al Ministero.
2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette la documentazione necessaria e lo studio di valutazione delle modifiche ambientali alle Regioni, ai Comuni, al Ministero dell’ambiente, nonché ad altre amministrazioni eventualmente interessate, che esprimono parere, entro novanta giorni dall’invio della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il Ministero procede indipendentemente dall’acquisizione degli stessi.
3. Il Ministero, acquisiti i pareri, richiede, entro venti giorni, il parere del Comitato tecnico.
4. il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del fascicolo. in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.
Art. 14. Rilascio della concessione
1. Il Ministero, entro venti giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione.
2. Il decreto di concessione di coltivazione per risorse geotermiche ha anche valore di autorizzazione ai fini della costruzione e l’esercizio degli impianti geotermoelettrici. pertanto, le autorizzazioni di cui all’art. 211 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all’art. 17 del decreto del presidente della repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non sono richieste ai fini della costruzione e l’esercizio dei medesimi impianti.
3. Il decreto di concessione di coltivazione ha, altresì, valore di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 16 della legge.
4. L’iniezione di acque e la reiniezione dei fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall’Ingegnere capo della competente sezione UNMIG ovvero della corrispondente autorità regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale. tale autorizzazione è resa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.
Art. 15. Termine per la conclusione del procedimento
1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoventi giorni dalla data della presentazione della domanda.
2. Il Ministro dell’industria, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del Decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente, e alla cancellazione del procedimento di “autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti geotermoelettrici”.
3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.
CAPO II PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 16. Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell’area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.
1. La domanda di proroga di concessione, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell’area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell’UNMIG. Il Ministero può sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni.
2. La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari è presentata al Ministero e, per conoscenza alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell’atto di cessione registrato presso l’ufficio del registro competente.
3. La decadenza del titolare della concessione, nelle ipotesi previste all’art. 15 della legge, è dichiarata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall’inizio d’ufficio del procedimento.
4. Il Ministero provvede, con decreto, all’accettazione della rinuncia entro novanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I ABROGAZIONE DI NORME
Art. 17. (non è stato ammesso al visto della corte dei conti)