Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
– Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
– Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
– Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
– Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’art. 2, commi 7, 8 e 9;
– Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;
– Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;
– Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
– Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 febbraio 1994;
– Considerato che i termini per l’emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994 e 6 marzo 1994;
– Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 24 marzo 1994;
– Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all’art. 3, comma 1, in quanto la previsione ivi contenuta rientra nell’ambito della delega;
– Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
– Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I – GENERALITÀ

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare.

Articolo 2. Definizioni.
1. Ai sensi del presente regolamento, per “Ministro” e per “Ministero” si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; per “Unmig”, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia; per “Comitato tecnico”, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

CAPO II – NORME DI RINVIO

Articolo 3. Disciplina delle specifiche condizioni e modalità di esecuzione.
1. Il Ministro, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, modifica, ove necessario, il disciplinare tipo concernente le condizioni particolari e le specifiche modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e in mare, emanato, ai sensi dell’art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con decreto ministeriale 6 agosto 1991.
2. Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei princìpi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II – PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA

CAPO I – CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI PROSPEZIONE O RICERCA

Articolo 4. Presupposti.
1. I permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma e in mare sono accordati a persone o enti o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, di altri Paesi, i quali dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate.
2. I permessi di ricerca sono accordati a persone fisiche o giuridiche che possiedano o forniscano idonee garanzie di costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall’Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell’ambiente marino.

Articolo 5. Domanda.
1. La domanda di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca deve essere presentata al Ministero, corredata del programma dei lavori, nonché degli altri documenti previsti nel disciplinare tipo di cui all’art. 3. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.2. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo. Sono considerate domande concorrenti di permesso di ricerca quelle presentate al Ministero non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino stesso.

Articolo 6. Istruttoria.
1. Il Ministero cura l’istruttoria e richiede, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, il parere del Comitato tecnico.
2. Il Comitato tecnico esprime e comunica il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorrenza del termine, il Ministero ha facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.

Articolo 7.
(Non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

Articolo 8. Conferimento dei permessi.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 9 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di prospezione o ricerca degli idrocarburi in terraferma e in mare, fermo il rispetto del termine di cui all’articolo 9, commi 2 e 3.
2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, il permesso è accordato d’intesa con la regione autonoma Valle d’Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 9. Giudizio di compatibilità ambientale.
1. Nei casi e con le procedure determinate dalle emanande norme di attuazione dell’art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, relative alla valutazione di impatto ambientale, il conferimento dei permessi di prospezione o ricerca è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. In conformità all’art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell’ambiente non si pronunci sulla compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il procedimento di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca riprende il suo corso, fermo l’obbligo di valutazione dei profili di tutela ambientale.
3. Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica o comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente della pronuncia di compatibilità ambientale, emana il decreto di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca.

Articolo 10. Termine del procedimento.
1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoquarantagiorni, dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilità ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di trecentotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Ministro, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente.

CAPO II – PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI RICERCA

Articolo 11. Proroga; variazione del programma dei lavori; riduzione volontaria dell’area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.
1. La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di riduzione volontaria dell’area del permesso, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell’Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 9 del presente regolamento, il Ministero emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di riduzione volontaria dell’area, entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.
2. La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari deve essere presentata al Ministero e per conoscenza alla sezione competente dell’Unmig, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell’atto di cessione registrato presso l’ufficio del registro competente.
3. La decadenza del titolare del permesso di ricerca è pronunciata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosessanta giorni dall’inizio di ufficio del procedimento.
4. Il Ministero provvede con proprio decreto all’accettazione della rinuncia, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo nulla osta da parte della sezione competente dell’Unmig.

TITOLO III – CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

CAPO I – CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Articolo 12. Presupposti.
1. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare è rilasciata al titolare del permesso di ricerca che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, se la capacità produttiva dei pozzi stessi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustifichino tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

Articolo 13. Domanda.
1. Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e alla sezione competente dell’Unmig, a pena di decadenza, entro un anno dall’eventuale riconoscimento da parte dell’Ufficio suddetto del ritrovamento e delle caratteristiche del giacimento.
2. La domanda è corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell’ambito della concessione, nonché degli altri documenti previsti, di cui all’art. 12. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.3. Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.

Articolo 14. Istruttoria.
1. L’ingegnere capo della sezione competente dell’Unmig cura l’istruttoria e provvede, entro quaranta giorni dal ricevimento della domanda, all’invio di una relazione al Ministero.
2. Il Ministero richiede, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, il parere del Comitato tecnico.
3. Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato espresso il parere, il Ministero procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.

Articolo 15. Conferimento di concessione.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 16 del presente regolamento, il Ministero, entro quindici giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare.
2. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione è rilasciata d’intesa con la regione autonoma Valle d’Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 16. Giudizio di compatibilità ambientale.
1. Nei casi e con le procedure determinate dalle norme di attuazione dell’art. 2, comma 3, legge 9 gennaio 1991, n. 9, il conferimento di concessione di coltivazione è subordinato alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. In conformità all’art. 6, comma 4, legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora il Ministero dell’ambiente non si pronunci sulla compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla comunicazione delle relative domande, il Ministero ha facoltà di procedere indipendentemente dalla pronuncia.
3. Il Ministero, entro quindici giorni dalla notifica da parte del Ministero dell’ambiente della pronuncia di compatibilità ambientale, emana il decreto di conferimento di concessione di coltivazione.

Articolo 17. Termine del procedimento.
1. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. Qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilità ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di duecentocinquanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Ministro, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine del comma precedente.

CAPO II – PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Articolo 18. Proroga; variazione del programma dei lavori; ampliamento o riduzione volontaria dell’area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.
1. La domanda di proroga della concessione di coltivazione, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell’area della concessione, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell’Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 16 del presente regolamento, il Ministero emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di ampliamento o riduzione volontaria dell’area, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione della domanda.
2. La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o più contitolari deve essere presentata al Ministero e per conoscenza alla sezione competente dell’Unmig, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell’atto di cessione registrato presso l’ufficio del registro competente.
3. La decadenza del titolare dalla concessione è pronunciata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centoquaranta giorni dall’inizio di ufficio del procedimento.
4. Il Ministero provvede con proprio decreto all’accettazione della rinuncia, entro quindici giorni dalla comunicazione del relativo nulla osta da parte della sezione competente dell’Unmig.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – ABROGAZIONE DI NORME

Articolo 19. Norme abrogate.
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati l’art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6; l’art. 45 della legge 21 luglio 1967, n. 613; il comma 8, art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

Articolo 20. Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.