Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;
Visto, in particolare, il comma 10-ter dell’articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale “Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente”;
Visto l’articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) che, tra l’altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre 2013 del termine previsto dall’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l’articolo 1, comma 377, nonché l’articolo 2, comma 198, recante l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1, 2 e 7, dell’articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’articolo 7, comma 20, che ha soppresso l’Istituto per la promozione industriale e ha trasferito le competenze e il personale al Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese e il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
Visti il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, istitutivo dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale nonché il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la predetta Agenzia devolvendone le relative competenze all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto l’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, nella parte in cui sopprime l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e istituisce l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, regolamentandone l’assetto organizzativo e le funzioni, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, pubblicato sotto forma di comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2013, col quale sono state individuate, fra l’altro, le risorse umane facenti capo al soppresso Istituto nazionale per il commercio estero da trasferire al Ministero dello sviluppo economico;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 e, in particolare, l’articolo 17, recante l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l’articolo 19 che istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale;
Visto l’articolo 12, comma 49, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che sopprime l’Associazione Italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” e il successivo comma 54, che stabilisce che il personale in servizio a tempo indeterminato della soppressa Associazione è trasferito al Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed in particolare l’articolo 35 che ha istituito il Desk Italia – Sportello attrazione investimenti esteri;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, la Tabella 2, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone l’istituzione dell’Agenzia per la coesione territoriale e considerata l’opportunità, nelle more della completa attuazione delle disposizioni ivi previste e, in particolare, di quelle stabilite dal comma 5 del medesimo articolo 10, di individuare, per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale, numero 4 unità dirigenziali di prima fascia e n. 21 unità dirigenziali di seconda fascia;
Considerato che il restante personale, appartenente alle aree prima, seconda e terza, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale sarà definito secondo la procedura indicata dal sopra citato comma 5, dell’articolo 10, del decreto-legge n. 101 del 2013;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell’8 e del 28 agosto 2013 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, proposto dal Ministro dello sviluppo economico in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2013 sul predetto schema di decreto del Presidente della Repubblica e recepite integralmente le osservazioni ivi formulate;
Vista la proposta formulata dal Ministro dello sviluppo economico con nota n. 24100 del 4 dicembre 2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione dell’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95/2012;
Considerato, inoltre, che non essendo stato definito il provvedimento, previsto dall’articolo 20, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che definisce i criteri per il trasferimento all’Agenzia per l’Italia Digitale del personale in servizio presso l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 20, sarà data successiva applicazione di tale previsione alla completa attuazione della norma in questione;
Preso atto della volontà del Ministro dello sviluppo economico di ritirare lo schema regolamentare sopra indicato e di procedere, per l’adozione del regolamento di riordino del Ministero, secondo le modalità indicate nel predetto articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ricorrendo i presupposti ivi previsti;
Preso atto, altresì, che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, l’Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 17 luglio e 1° agosto 2013 e, da ultimo, in data 3 dicembre 2013;
Visto l’articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerata l’organizzazione ministeriale proposta coerente con:
– i compiti e le funzioni attribuiti al Ministero dello sviluppo economico dalla normativa di settore vigente;
– i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e ridotti a seguito del trasferimento di alcune funzioni all’Agenzia per la coesione territoriale e ferma restando la riduzione, con successivo provvedimento, dei contingenti di personale appartenente alle aree prima, seconda e terza in conseguenza del loro successivo trasferimento alla medesima Agenzia, nonché l’eventuale riduzione in relazione al personale da trasferire all’Agenzia per l’Italia Digitale;
Considerato, inoltre, che la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 29 agosto 2013, aveva espresso parere sostanzialmente favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, predisposto dall’Amministrazione per definire il proprio assetto organizzativo ed analogo a quello proposto per l’adozione del presente provvedimento;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1
Finalità e attribuzioni
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato “Ministero”, persegue le finalità ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e di cui all’articolo 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121.
Art. 2
Organizzazione
1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 1, è articolato in 15 Uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretario generale.
2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti:
a) Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese;
b) Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
c) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
d) Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
e) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi;
f) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
g) Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche;
h) Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare;
i) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
j) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;
k) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;
l) Direzione generale per le attività territoriali;
m) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
n) Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali;
o) Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio.
3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento all’attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.
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Art. 3
Segretario generale
1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell’azione amministrativa, provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.
2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare, provvede:
a) ad assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa, attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l’esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo e provvede alla risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali;
b) a curare lo sviluppo della collaborazione operativa delle Direzioni generali fra loro e con le altre amministrazioni ed enti pubblici;
c) a sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, l’integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più strutture operative;
d) ad informare il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle Direzioni generali;
e) ad assicurare l’unitarietà e il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale del Ministero;
f) a coordinare, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, le funzioni di promozione, coordinamento e gestione dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed internazionale.
3. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni e si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.
4. Nel caso in cui siano nominati uno o più Vice Ministri, ciascuno di essi può proporre al Ministro la nomina, senza oneri aggiuntivi, di un Vice Segretario generale scelto fra i dirigenti generali del Ministero, cui il Segretario generale delega le proprie funzioni per le materie di competenza del medesimo Vice Ministro, secondo le modalità definite nel decreto di conferimento dell’incarico, fermo restando il coordinamento affidato al Segretario generale per garantire l’unitarietà dell’azione amministrativa del Ministero.
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[omissis]
Art. 9
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
a) definizione di priorità, linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;
b) funzioni e compiti di Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse;
c) relazioni con le organizzazioni europee ed internazionali e con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attività della Direzione, in coordinamento con la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche; norme e atti regolamentari per il recepimento e l’attuazione delle normative europee nelle materie di competenza;
d) promozione di intese e accordi con le amministrazioni statali, le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare in tutto il territorio nazionale condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese;
e) programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;
f) definizione di accordi bilaterali e multilaterali per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie in acque internazionali;
g) promozione e assistenza per interventi di sviluppo degli idrocarburi e delle risorse minerarie in Paesi terzi di interesse per la politica di sicurezza dell’approvvigionamento e di competitività nazionale;
h) sviluppo delle tecnologie per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell’anidride carbonica e autorizzazioni dell’attività di stoccaggio;
i) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio dell’energia e la sicurezza mineraria;
j) laboratori di analisi e sperimentazione;
k) metanizzazione del Mezzogiorno;
l) ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
m) statistiche, analisi e previsioni sulle risorse minerarie ed energetiche;
n) indirizzi, direttive e rapporti con l’ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) per la ricerca nel settore delle risorse minerarie ed energetiche.
2. Presso la Direzione generale opera, in qualità di organo tecnico consultivo, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie già istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
[omissis]
Art. 21
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centotrenta posti di funzione, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17 comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Direttori generali interessati, sentite le Organizzazioni sindacali.
2. Con il decreto di cui al comma precedente si provvede, altresì, al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell’esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche.
3. Nell’ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a nove incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l’Organismo indipendente di valutazione della performance-OIV.
Art. 22
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all’adozione del decreto del Ministro di cui all’articolo 21, comma 1, ciascuna Direzione generale continua ad avvalersi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto cessa di avere vigore il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 dicembre 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri – Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: D’ALIA
Il Ministro dell’economia e delle finanze : SACCOMANNI