Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016

Modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all’articolo 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n 145

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante l’integrazione e l’adeguamento delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/l 04/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Visto in particolare l’articolo 8 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, che prevede, al comma 1, l’istituzione del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare e, al comma 6, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per definire le modalità di funzionamento del Comitato medesimo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015, adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, con il quale sono state apportate modifiche organizzative alla struttura della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire l’effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Art.1
(Finalità)
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, le modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all’articolo 8, del decreto medesimo, nonché le procedure amministrative per gli adempimenti connessi alle funzioni del Comitato.

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, ferme restando le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 145 del 2015, e viste le modifiche organizzative adottate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015, si applicano le seguenti definizioni:
a. Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse – DGS – UNMIG (di seguito “Direzione”): l’UNMIG di cui all’articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo n. 145 del 2015;
b. Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse – DGS – UNMIG (di seguito “Direttore”): il Direttore dell’UNMIG di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015,
c. Sezione o Sezioni: le Sezioni UNMIG di cui all’articolo 2, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 145 del 2015 ossia le Divisioni Il, III e IV della DGS – UNMIG;
d. Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche (di seguito: “DGSAIE”): autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 145 del 2015;
e. Comunicazione di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (di seguito: “Comunicazione”): la comunicazione di cui agli articoli 11, comma 3, e comma 1, lettera c); agli articoli 11, comma 1, lettera h), e 15, comma l; agli articoli 11, comma 1, lettera i), e 16, comma 1; nonché all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 145 del 2015;
f. Trasferimento impianto di produzione: il trasferimento di un impianto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 145 del 2015, ovvero le piattaforme galleggianti e strutture analoghe di cui all’articolo 75, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 e all’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996;
g. Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (di seguito: “Comitato”): il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015;
h. Articolazioni sul territorio del Comitato (di seguito: “Comitati periferici”): le articolazioni sul tenitorio del Comitato, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015.

Art. 3
(Sede)
1. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico – DGS UNMIG, in via Molise 2 – 00187 Roma; presso la stessa Direzione è costituita la segreteria del Comitato.
2. La Direzione fornisce il supporto logistico e amministrativo al Comitato, nonché le risorse umane e strumentali alla segreteria del Comitato.
3. Per l’acquisizione della documentazione il Comitato e i Comitati periferici, si avvalgono rispettivamente delle strutture della Direzione e delle Sezioni con l’indicazione nella protocollazione della dicitura, rispettivamente: “Comitato c/o DGS UNMIG”, “Comitato periferico c/o Sezione UNMIG”.

Art. 4
(Composizione e organizzazione del Comitato)
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015 il Comitato è composto da:
a) il Presidente del Comitato;
b) il Direttore generale della DGS – UNMIG;
e) il Direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
d) il Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
e) il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera;
f) il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina militare.
2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale della DGS – UNMIG.
3. I Comitati periferici, composti dal Direttore della Sezione competente per territorio, dal Direttore regionale dei Vigili del fuoco, da un dirigente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell’ISPRA, dal Comandante della Capitaneria di porto competente per territorio, individuato in relazione all’ubicazione dell’impianto o allo spazio marittimo interessato dalle attività, e da un Ammiraglio/Ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Marina militare, hanno sede presso gli Uffici delle Sezioni competenti per territorio, che forniscono il supporto logistico e amministrativo.
4. Per ogni membro effettivo del Comitato e dei Comitati periferici è nominato un membro supplente designato dalla competente amministrazione. Ciascun membro si esprimerà nelle materie di propria competenza.
5. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e per i Comitati periferici dal Direttore della Sezione che assicura le funzioni di coordinamento dei lavori. L’ordine del giorno da discutere nelle riunioni è stabilito almeno 10 giorni prima e viene inviato agli interessati per posta elettronica – PEC.
6. Il consesso è costituito validamente con la maggioranza dei componenti di cui al comma 1 e con la necessaria presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e, per i Comitati periferici, con la necessaria presenza del Direttore della Sezione competente per territorio, del Direttore regionale dei Vigili del fuoco e del Comandante della Capitaneria di porto competente per territorio o dei rispettivi supplenti.
7. Le deliberazioni del Comitato e dei Comitati periferici sono adottate all’unanimità dei membri presenti, che si esprimono per i profili di competenza delle amministrazioni di appartenenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
8. Qualora sia funzionale all’attività operativa da svolgersi, il Comitato e i Comitati periferici possono riunirsi presso gli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti per territorio o direttamente presso gli impianti.
9. Il Comitato si riunisce entro il 31 gennaio di ogni anno per definire la strategia d’azione e le priorità programmatiche annuali, ai sensi del punto 2, comma 1, lettera a), dell’allegato III del decreto legislativo n. 145 del 2015, e in prima applicazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
10. La strategia d’azione e le priorità programmatiche annuali comprendono i piani annuali di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 145 del 2015, e indicano sia il cronoprogramma di azioni ispettive da svolgere sia le modalità di verifica delle comunicazioni e delle relazioni sui grandi rischi ricevute o accettate nell’anno precedente.
11. Il Comitato, ai fini di una politica di prevenzione degli incidenti gravi, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 145 del 2015, in consultazione con gli operatori e/o le associazioni di categoria industriali di settore, definisce norme e linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi, anche in relazione al comma 3 dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 145 del 2015.

Art. 5
(Pareri)
1. I pareri del Comitato di cui all’articolo 4, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 145 del 2015, qualora richiesti dall’autorità competente al rilascio o al trasferimento dei titoli di legittimazione mineraria, sono espressi formalmente a seguito di istruttoria tecnica amministrativa svolta, nella qualità di relatore, dalla Direzione.
2. Ai fini dì cui al comma 1, il richiedente inoltra l’istanza e la documentazione pertinente alla DGSAIE, che ne trasmette copia per conoscenza al Comitato.

Art. 6
(Revoca della licenza di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 145 del 2015)
1. Qualora di propria iniziativa, o su proposta dei Comitati periferici, previo accertamento tecnico amministrativo e valutazione in sede di istruttoria, il Comitato constati l’esistenza da parte dell’operatore di inadempienze alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 145 del 2015, ne informa la DGSAIE per gli eventuali seguiti di competenza.

Art. 7
(Modifiche non sostanziali diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 145 del 2015)
1. Il Comitato, su proposta della Direzione e con il supporto della segreteria del Comitato, definisce le tipologie di attività da considerare quali modifiche non sostanziali per le operazioni riguardanti gli impianti di produzione, quelle non destinate alla produzione, le operazioni di pozzo e combinate.
2. Le modifiche non sostanziali di cui al comma 1 sono elencate in apposite guide tecniche operative emanate dal Comitato, da aggiornarsi periodicamente, e pubblicate sul sito del Comitato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 145 del 2015.
3. Per le attività di cui al comma 1, l’operatore trasmette alla sola Sezione competente per territorio la documentazione tecnica pertinente.

Art. 8
(Comunicazioni)
1. Le Comunicazioni sono presentate dall’operatore al Comitato, al Comitato periferico competente per territorio, alla Direzione e alla Sezione:
a. per il progetto di un impianto di produzione pianificato previsto nel programma dei lavori approvato, almeno 5 mesi prima dell’avvio previsto delle operazioni e secondo i requisiti dell’allegato I, parte 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015;
b. per un’operazione di pozzo e/o combinata, almeno 5 mesi prima dell’avvio previsto delle operazioni; la comunicazione include la politica aziendale di prevenzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 145 del 2015, qualora non già presentata, ed è comprensiva anche del piano interno di risposta alle emergenze di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 145 del 2015;
c. per il trasferimento di un impianto di produzione, almeno 90 giorni prima dell’avvio previsto delle operazioni, e conforme a quanto previsto all’allegato I, parte 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015.
2. La Sezione procede direttamente all’istruzione della pratica e formula le proprie eventuali osservazioni al Comitato, al Comitato periferico e alla Direzione che esaminano, integrano, modificano tali considerazioni entro 30 giorni. Tali osservazioni sono trasmesse all’operatore al fine dell’inclusione nella relazione sui grandi rischi. Trascorso il periodo indicato al primo capoverso, la comunicazione si intende presentata.
3. Per un’operazione di pozzo e/o combinata di cui al comma 1, lettera b), l’operatore può presentare la comunicazione congiuntamente alla relazione grandi rischi. Fermo quanto previsto al comma 2, qualora la Sezione trasmetta all’operatore osservazioni da inserire nella relazione grandi rischi, per l’accettazione della relazione grandi rischi si applicano i tempi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), dalla data di ricezione del relativo riesame.
4. Nel caso di un impianto di produzione che entri o esca dalle acque italiane, di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 145 del 2015, la comunicazione è inoltrata dall’operatore almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto l’ingresso o l’uscita al Comitato e al Comitato periferico interessato, alla Direzione e alla Sezione.

Art. 9
(Relazione sui grandi rischi)
1. La relazione sui grandi rischi è presentata dall’operatore al Comitato, al Comitato periferico, alla Direzione e alla Sezione:
a. almeno 3 mesi prima dell’avvio previsto delle operazioni per un impianto di produzione di cui all’articolo 11, comma 7, e all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015, includendo la documentazione di cui alle lettere a), b), d) e g) dell’articolo 11, comma 1, e le informazioni di cui all’allegato I, paragrafi 2 e 5;
b. almeno 3 mesi prima dell’avvio previsto delle operazioni per un impianto non destinato alla produzione di cui all’articolo 11, comma 7, e all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 145 del 2015, includendo la documentazione di cui alle lettere a), b), d) e g) dell’articolo 11, comma 1, e le informazioni di cui all’allegato I, paragrafi 3 e 5;
2. La Sezione procede direttamente all’istruzione della pratica ed esprime le proprie valutazioni sulla relazione sui grandi rischi al Comitato e alla Direzione che esamina e, qualora lo ritenga, integra e modifica tale parere entro 30 giorni.
3. Trascorso il periodo previsto al comma 2, la Sezione prospetta l’accettazione della relazione sui grandi rischi al Comitato periferico che emana, entro i successivi 30 giorni, il provvedimento di accettazione, trasmettendolo per conoscenza al Comitato.
4. La procedura si applica per l’accettazione della relazione sui grandi rischi modificata di cui agli articoli 12, comma 5, e 13, comma 4, del decreto legislativo n. 145 del 2015.
5. Qualora l’operatore intenda procedere alla redazione della relazione sui grandi rischi per un gruppo di impianti, ne fa richiesta al Comitato, che accorda tale facoltà nel caso in cui ne ricorrano i presupposti definiti in apposite linee guida tecniche operative previste in attuazione del decreto legislativo n. 145 del 2015.

Art. 10
(Procedure di competenza dei Comitati periferici)
1. Per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere p), q) e r), del decreto legislativo n. 145 del 2015, per i quali sia stata accettata una relazione grandi rischi su attività già svolte dagli stessi anche in altro luogo, trovano applicazione le procedure di cui al comma 2 nel caso di operazioni di pozzo e/o combinate e di modifiche di cui agli articoli 2, comma 1, lettera bb), e 6, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 145 del 2015, nonché per il riesame periodico di cui agli articoli 12, comma 7, e 13, comma 7.
2. Ai fini dell’accettazione, l’operatore presenta al Comitato periferico il riesame della relazione grandi rischi congiuntamente alla Comunicazione e all’istanza:
a. ex articoli 90 e 93 del decreto legislativo n. 624 del 1996 per gli impianti di produzione, per la quale la Sezione acquisisce il parere di cui all’articolo 90, comma 2;
b. ex articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 e articolo 21 del decreto direttoriale 15 luglio 2015 per la perforazione di pozzo, per la quale la Sezione acquisisce il parere espresso dalla Direzione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979;
c. ex articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 ed ex articolo 1, comma 82 sexies, della legge n. 239 del 2004, per operazioni di intervento ai pozzi almeno 2 mesi prima dall’inizio delle operazioni;
d. ex articolo 76 del decreto legislativo n. 624 del 1996, per operazioni combinate almeno 2 mesi prima dell’inizio delle operazioni, per la quale la Sezione acquisisce il parere di cui all’articolo 76, comma 7;
e. di riesame periodico ex articoli 12, comma 7, e 13, comma 7, del decreto legislativo n. 145 del 2015.
La Sezione propone l’accettazione del riesame della relazione sui grandi rischi al Comitato periferico che emana, entro i successivi 30 giorni, il provvedimento di accettazione trasmettendolo per conoscenza al Comitato.
3. In caso di modifiche agli impianti, al programma di perforazione, alle operazioni di intervento ai pozzi e/o combinate, qualora sia stata già accettata la relazione grandi rischi ovvero il riesame di cui al comma 2, e non sussistano modifiche sostanziali nella valutazione del rischio, l’operatore trasmette informazione al Comitato periferico allegando dichiarazione di insussistenza di modifiche sostanziali alla relazione grandi rischi accettata e documentazione tecnica pertinente. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento senza che il Comitato periferico abbia comunicato le proprie decisioni, la modifica si intende accettata. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento, dandone successiva informazione al Comitato periferico.

Art. 11
(Criteri di ripartizione delle attività)
1. La ripartizione delle attività del Comitato è definita con riferimento ai singoli articoli del decreto legislativo n. 145 del 2015, come di seguito indicato:
a. l’attività di cui all’articolo 10, ai fini di un eventuale avvalimento dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), è svolta mediante stipula di convenzione firmata dal Presidente previo mandato del Comitato;
b. le attività di cui agli articoli 20, comma 2, 23, comma 2, 24, 25, comma 2, 26, comma 2, 27, comma 1, e 31, commi 1, 2, 3, 4 e 7, concernenti la trasmissione delle relazioni, lo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti dell’Unione europea, sono svolte direttamente dal Presidente con il supporto tecnico – operativo della segreteria;
c. le attività di cui all’articolo 25, comma 1, sono svolte dal Presidente con il supporto della Direzione.

Art. 12
(Sanzioni)
1. Qualora il Comitato accerti infrazioni di cui articolo 32 del decreto legislativo n. 145 del 2015:
a. per quanto concerne le sanzioni penali di cui all’articolo 32, comma 1, inoltra informativa alla Sezione per i seguiti di competenza; per tali fattispecie penali trovano applicazione le procedure disposte dal Capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994;
b. per quanto concerne le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, procede alla contestazione dell’infrazione al trasgressore, alla successiva verifica dell’adeguamento della prescrizione disposta nei termini prescritti e, qualora l’esito sia positivo, ammette al pagamento in misura ridotta secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni. A tal fine trasmette il provvedimento alla Sezione competente per territorio, che procede all’ingiunzione di pagamento e all’applicazione della sanzione secondo quanto disposto dall’articolo 32, comma 13.
2. Restano ferme le competenze ad accertare eventuali illeciti di natura amministrativa già poste ex lege in capo agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e al personale all’uopo qualificato e legittimato dalla normativa vigente.

Art. 13
(Disposizioni finali)
1. L’applicazione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 27 settembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato: DE VINCENTI