Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio
II Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese,
Desiderosi di rafforzare le relazioni di buon vicinato e di amicizia tra i due paesi,
Consapevoli della necessita di delimitare in maniera precisa ed equa gli spazi marittimi sui quali i due Stati esercitano o eserciteranno rispettivamente la loro sovranità o dei diritti sovrani,
Basandosi sulle norme e i principi del diritto internazionale applicabili nella materia,
Considerando la “Convenzione italo-francese del 18 gennaio 1908 per la determinazione delle zone di pesca rispettivamente riservate ai pescatori italiani e ai pescatori francesi nelle acque comprese tra la Sardegna e la Corsica”,
Hanno stipulato quanto segue:
Articolo 1
1. La linea di delimitazione tra le acque territoriali dei due Stati nell’area delle Bocche di Bonifacio è definita dagli archi di lossodromia che uniscono, nell’ordine in cui sono enumerati, i punti qui di seguito definiti mediante le loro coordinate:
Punto |
Longitudine E Greenwich |
Latitudine N |
1 |
8°48’49”,2 |
41°15’31”,2 |
2 |
9°08’09”,1 |
41°19’09” |
3 |
9°16’15” |
41°17’34”,2 |
4 |
9°19’03” |
41°20’13”,8 |
5 |
9°27’03”,6 |
41°24’27” |
6 |
9°37’54” |
41°26’04”,8 |
2. Le coordinate geografiche indicate nel presente articolo sono espresse nel sistema geodetico europeo compensato (Europa 50).
3. La linea definita al paragrafo 1 è rappresentata sulla carta annessa alla presente Convenzione.
Articolo 2
1. Al fine di evitare che la presente Convenzione possa portare pregiudizio alle consuetudini di pesca dei pescatori di professione dei due Paesi, le Parti convengono, a titolo di intesa di vicinato, di lasciare che i battelli di pesca costiera italiani e francesi continuino a svolgere l’attività sui luoghi di pesca tradizionali situati all’interno di una zona definita:
– A nord, dal parallelo 41° 20′ 40″,
– Ad ovest, dal meridiano 9°,
– Ad est, dal meridiano 9° 06′,
– A sud, dal parallelo 41° 16′ 20″.
2. La zona definita al paragrafo 1 è rappresentata sulla carta di cui all’articolo 1 suindicato.
Articolo 3
1. L’allineamento dei punti 2 e 3 sarà segnalato in territorio italiano dai due pilastri in muratura, dipinti di bianco, costruiti in applicazione della Convenzione del 18 gennaio 1908, ossia:
– Un pilastro di 8 metri d’altezza edificato sul posto del segnale trigonometrico della Guardia del Turco,
– Un pilastro di 10 metri d’altezza innalzato sulle rocce della punta meridionale dell’isola di Budelli.
2. L’allineamento dei punti 3 e 4 sarà segnalato in territorio italiano dai due pilastri in muratura, dipinti di bianco, costruiti in applicazione della Convenzione del 18 gennaio 1908, ossia:
– Un pilastro di 10 metri d’altezza edificato sullo scoglio 500 metri davanti al semaforo di Contro di li Scala,
– Un pilastro di 12 metri d’altezza costruito sulla riva in prossimità di Punta Marmorata.
Articolo 4
Ciascuna delle Parti notifica all’altra il compimento delle procedure costituzionali richieste per l’entrata in vigore della presente Convenzione. Questa entrerà in vigore alla data dell’ultima notifica.
La “Convenzione italo-francese del 18 gennaio 1908 per la determinazione delle zone di pesca rispettivamente riservate ai pescatori italiani e ai pescatori francesi nelle acque comprese tra la Sardegna e la Corsica” sarà abrogata in tale data.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Parigi il 28 novembre 1986 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica Italiana: GIULIO ANDREOTTI
Per il Governo della Repubblica Francese: JEAN-BERNARD RAIMOND
ALLEGATO