Comunicato Ministeriale 30 giugno 2025
Elenco piattaforme in dismissione mineraria – 2025
D.M. 15/02/2019 recante “Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione d’idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”
Per la dismissione delle piattaforme a mare e delle infrastrutture connesse si applica il Decreto del 15 febbraio 2019 adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 dell’8 marzo 2019, recante “Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”.
Tali Linee Guida stabiliscono le procedure, comprensive dei tempi e delle modalità da seguire, per la dismissione mineraria o per l’eventuale riutilizzo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale nell’ambito delle concessioni minerarie.
L’art. 5 delle Linee Guida prevede, nello specifico, al comma 1 che “le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno l’elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie […]”. La DGFTA, previo parere tecnico rilasciato dalle Sezioni UNMIG competenti, valuta se nell’elenco ricevuto sono inserite piattaforme e infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli impianti possano consentire il riutilizzo, e, acquisiti i pareri dei competenti Uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (DGVA) e del Ministero della Cultura per gli aspetti di rispettiva competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo le procedure previste dalle stesse Linee Guida. Nell’elenco predetto, sono altresì indicate, ferme le valutazioni dei competenti uffici del MASE (ex MATTM) e del Ministero della Cultura, le piattaforme e le infrastrutture connesse che, a seguito della verifica prevista, possono essere riutilizzate.
Per le piattaforme indicate come da dismettere nel predetto elenco, le società titolari delle concessioni sono tenute a presentare istanza per l’autorizzazione alla rimozione entro 10 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo, mentre per le piattaforme indicate come suscettibili di usi alternativi, le società o enti interessati al riutilizzo possono invece presentare istanza di riutilizzo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco; tale istanza è pubblicata sul BUIG del mese successivo alla data di presentazione. Qualora (decorsi i predetti 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco contenente le piattaforme che, a seguito della verifica prevista, possono essere riutilizzate) non vi fosse alcuna manifestazione di interesse per l’uso alternativo delle piattaforme in elenco, l’operatore titolare della concessione ha 10 mesi di tempo, dallo scadere del termine per la presentazione del progetto di riutilizzo, per depositare l’istanza di relativa rimozione.
Ciò premesso, si richiama che nell’ultimo Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo, aggiornato nel BUIG – Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse – Anno LXIX N. 5 – 31 Maggio 2025, sono presenti le piattaforme ADA 2, ADA 3, ADA 4, AZALEA A, FABRIZIA 1, JOLE 1, PC 73, ARMIDA 1, REGINA 1, VIVIANA 1 e ANTARES 1, mentre nell’Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall’attività mineraria di estrazione di idrocarburi sono presenti le piattaforme PORTO CORSINI MARE SUD 1, PORTO CORSINI MARE SUD 2 e DIANA.
Nella situazione specifica relativa all’anno 2025, entro il 31/03/2025 sono pervenute, in adempimento dell’art. 5 comma 1 del D.M. 15/02/2019, le comunicazioni delle società:
– ENI S.p.A. di cui alla nota n. 387/DICS del 25/03/2025 (agli atti con prot. 57441.26/03/2025), con la quale la società riporta nell’elenco delle strutture i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria, la piattaforma a 8 gambe PENNINA (afferente alla concessione B.C15.AV). comprensiva dei relativi allegati dall’art. 6 del D.M. 15/02/2019.
– Energean Italy S.p.A di cui alla nota n. OPE.165.25/PS del 31/03/2025 (agli atti con prot. 60805.01/04/2025), con cui la società indica la piattaforma SGM3 (afferente alla concessione B.C2.LF), specificando che la chiusura mineraria del relativo pozzo è stata autorizzata ed eseguita e che a causa di una condizione di criticità dell’infrastruttura in parola, procederà alla sua dismissione e successiva rimozione. Nella nota sono poi indicate dalla Società le piattaforme del campo SSM (SSM 4, SSM 8, SSM 101, SSM 1-9 e SSM 3-7), ricadenti nella concessione B.C1.LF, per le quali la società dichiarato che “sarà cura dello scrivente avviare, entro un anno dalla fine vita utile del campo, le procedure per la dismissione mineraria delle infrastrutture ai sensi del D.M. 15/02/2019”. Per le piattaforme SSM 4, SSM 8, SSM 101, pur essendo state autorizzate ed eseguite le chiusure minerarie dei pozzi, non è stata fornita dalla Società la documentazione richiesta dall’art. 5 e art 6 del D.M. 15/02/2019.
L’Ufficio competente di questa Direzione Generale per quanto riguarda l’elenco presentato da ENI, ha inviato, con nota prot. 65167 dello 07/04/2025 (reinviata con nota 70021 del 11/04/2025 causa problemi di ricezione), indirizzata alla Sezione UNMIG dell’Italia Centrale, alla Direzione Generale valutazioni ambientali (VA) di questo Ministero e alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V Tutela del Paesaggio del Ministero della Cultura, la richiesta dei pareri di competenza rispettivamente di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 del D.M. 15/02/2019.
Il medesimo Ufficio per quanto riguarda l’elenco presentato da Energean Italy, ha inviato, con nota prot. 65440 dello 07/04/2025, indirizzata alla Sezione UNMIG dell’Italia Centrale, alla Direzione Generale valutazioni ambientali (VA) di questo Ministero e alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V Tutela del Paesaggio del Ministero della Cultura, e p.c. alla società Energean Italy, la richiesta dei pareri di competenza rispettivamente di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 del D.M. 15/02/2019, richiedendo specificatamente alla Sezione UNMIG territorialmente competente:
– per la piattaforma SGM3, il parere in merito alla conferma della non riutilizzabilità della piattaforma ai sensi della normativa vigente in parola, a seguito della quale l’operatore procederà con le relative procedure di avvio alla rimozione secondo la normativa qui richiamata;
– per le piattaforme di cui alla concessione (B.C1.LF), il parere al fine da chiarire se tali piattaforme (e/o eventuali altre) debbano essere ricomprese nell’elenco da predisporre per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 5 del D.M. 15/02/2019, considerato che, sulla base della documentazione attualmente disponibile, risulta che ciascuna delle piattaforme SSM 4, SSM 8 e SSM 101 è dotata di un singolo pozzo già oggetto di chiusura mineraria; chiarendo che in caso di riscontro affermativo da parte della Sezione UNMIG, la società avrebbe dovuto trasmettere con urgenza la documentazione completa prevista dagli artt. 5 e 6 del medesimo decreto; mentre, in caso contrario, la Sezione UNMIG avrebbe dovuto indicare le motivazioni dell’eventuale esclusione.
Al riguardo, sono stati ricevuti i seguenti pareri per le piattaforme in parola.
Piattaforma PENNINA di ENI.
– Parere della Divisione VII – Sezione UNMIG dell’Italia Centro Nord – sede di Roma (96363.21/05/2025).
Per tale piattaforma, la Sezione UNMIG dell’Italia Centro Nord – sede di Roma, rappresenta che “è stata installata nel 1988, dista dalla costa 23 km ed è posizionata su un fondale posto a 73 metri di profondità. Le dimensioni del Deck sono 48 x 22 metri, la struttura del Jacket è composta da otto gambe. La Capitaneria di Porto competente per la sorveglianza del tratto di mare – Guardia costiera – è quella di San Benedetto del Tronto. Per quanto attiene la prevenzione degli incendi per future attività, le eventuali competenze sono ascrivibili al Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno. Questo ufficio ha autorizzato le chiusure minerarie dei sei pozzi afferenti alla piattaforma con nota 16/04/2024, n. 71708, eseguite utilizzando l’impianto di perforazione tipo Jack-Up denominato “RESOURCEFUL” della Società SHELF DRILLING. I lavori hanno avuto inizio in data 30/05/2024 e sono stati ultimati con l’allontanamento dell’unita di perforazione nel settembre 2024. …omissis…L’impianto risulta ancora praticabile e risulta ordinario lo svolgimento di attività di sorveglianza da parte del personale del gestore per mantenere attivi i sistemi di aiuto alla navigazione (Luci faro e Nautofono). Le aree di calpestio del main (+19 m) e del cellar deck (+ 13 m) non mostrano cedimenti. Gli accessi ad alcuni passaggi, costituiti da passerelle con grigliati al piano calpestio, in alcuni casi mostrano stati di corrosione rilevante. In questo caso i transiti per le persone risultano interdetti come anche l’accesso al piano helideck è interdetto”, ed esprime le seguenti valutazioni conclusive: “L’ampiezza rilevante degli spazi può essere considerata un elemento favorevole per eventuali riutilizzi della piattaforma che si presenta ancora in condizioni di fruibilità. Il mantenimento in sicurezza della sua praticabilità per tutto il periodo necessario a verificare un utilizzo per scopi alternativi a quello minerario dovrà tuttavia comportare interventi necessari a garantire l’utilizzo in sicurezza delle percorrenze fra i piani ed i vari ambienti, incluse quelle stesse che durante l’esercizio erano classificate come “vie di esodo”. Tenuto conto di quanto sopra riferito e considerata la completezza della documentazione presentata dal gestore dell’impianto, lo scrivente, non ravvisa elementi ostativi alla possibilità che l’infrastruttura possa essere considerata idonea al riutilizzo ovvero all’utilizzo per scopi alternativi a quello minerario, quest’ultimo ormai cessato”.
– Parere del Servizio V della DG Archeologica, Bella Arti e Paesaggio del Ministero della cultura (prot 115140.18/06/2025)
Per tale piattaforma, il Ministero della Cultura Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – DiT, Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V – Tutela del paesaggio, richiama le seguenti valutazioni trasmesse:
– dalla Sopraintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata: “Considerato che la rimozione della Piattaforma costituisce un intervento di significativa rilevanza sotto il profilo paesaggistico in quanto la dismissione dell’infrastruttura consente un sostanziale recupero della continuità visiva del paesaggio marino, contribuendo alla riqualificazione estetica del tratto costiero e restituendo al territorio una percezione visiva più coerente con la sua vocazione turistica e naturale”; “Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ritiene di rilasciare una valutazione favorevole alla dismissione e successiva rimozione della Piattaforma “Pennina” e ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative: – Eventuali strutture non rimovibili dovranno essere mappate, segnalate e sottoposte a valutazione da parte di questo Ufficio allegando una relazione sul ripristino dello stato dei luoghi, con particolare attenzione al paesaggio marino e alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali residui”;
– nel parere della Sezione UNMIG sopra riportato “Tenuto conto di quanto sopra riferito e considerata la completezza della documentazione presentata dal gestore dell’impianto, lo scrivente, non ravvisa elementi ostativi alla possibilità che l’infrastruttura possa essere considerata idonea al riutilizzo ovvero all’utilizzo per scopi alternativi a quello minerario, quest’ultimo ormai cessato”;
Il parere del Ministero della Cultura in parola continua rappresentando in conclusione che “questa Direzione generale ABAP, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 5, comma 5, del DM 15/02/2019, relativamente all’iscrizione della piattaforma in dismissione mineraria denominate Pennina nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo, comunica il proprio nulla osta all’inserimento della piattaforma in dismissione mineraria nello specifico elenco di cui al comma 3, art. 5 del DM 15/02/2019, fermo restando che per ogni intervento di scomposizione o rimozione della piattaforma e ripristino dei luoghi, nonché per ogni intervento di recupero o trasformazione della stessa per scopi differenti da quelli minerari, dovrà essere svolta una attenta analisi degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali e paesaggistici di intervisibilità terra-mare. Inoltre, si richiama l’osservanza di quanto sotto riportato:
– come comunicato dalla Soprintendenza per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, si richiama l’indicazione operativa di mappare eventuali strutture non rimovibili, segnalate e sottoposte a valutazione da parte della Sabap territorialmente competente, allegando una relazione sul ripristino dello stato dei luoghi, con particolare attenzione al paesaggio marino e alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali residui.
– nell’eventualità che gli impianti rientrino in progetti di recupero che prevedano nuove lavorazioni, con particolare riferimento ad attività che interessino i fondali, sarà necessario corredare la relativa documentazione progettuale con aggiornato documento di valutazione preventiva dell’interesse archeologico ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura medesima, come previsto all’All. 1.8 al D.Lgs. 36/2023, ovvero, qualora ne ricorrano i requisiti, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal RUP, che attesti motivatamente l’esclusione delle opere in progetto dalla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, o la loro non assoggettabilità al Codice dei contratti medesimo. Relativamente agli aspetti di tutela paesaggistica, eventuali interventi di recupero e trasformazione delle strutture delle piattaforme interessate, dovranno attentamente valutare i valori tecnici e panoramici del rapporto di intervisibilità terra-mare.
Si precisa che al riguardo, l’Ufficio competente della DGFTA ha richiesto al Servizio V della DG Archeologica, Bella Arti e Paesaggio del Ministero della cultura con nota prot. 119134 del 23/06/2025 di chiarire se il nulla-osta concesso si riferisca: – alla dismissione della piattaforma senza possibilità di riutilizzo (con conseguente inserimento nell’elenco delle piattaforme e infrastrutture destinate alla sola rimozione); – alla dismissione della piattaforma con la possibilità di un riutilizzo non minerario (con conseguente inserimento nell’elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo per scopi diversi dall’attività di estrazione di idrocarburi).
Con nota e-mail del 25/06/2025 (agli atti con prot. n. 121402.26/06/2025) è stato chiarito che “Per questo trovate un nulla osta generale che contiene indicazioni sia nel caso in cui vi sia necessità di dismissione, sia anche laddove ci sia una eventuale proposta di recupero, che quindi non viene preclusa. Pertanto anche nel caso in questione, dove c’è già un via libera per gli aspetti tecnici, il nulla osta è rilasciato anche per l’iscrizione con indicazione di idoneità al recupero con le attenzioni e condizioni poste nel parere”.
In tal senso, l’Ufficio competente della DGFTA ha riscontrato in data 26/06/2025 (agli atti con prot. 121556.26/06/2025) la predetta email del MiC comunicando che “la piattaforma Pennina sarà inserita nell’elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerarimente ma con possibilità di riutilizzo per scopi diversi dall’attività di estrazione di idrocarburi”.
– Parere della Div V – Procedure di valutazione VIA e VAS della DG Valutazioni Ambientali (DGVA) – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (prot. 120465.25/06/2025)
Per tale piattaforma, il MASE – DGVA – Div. V riporta quanto segue “Dalla relazione tecnica trasmessa si evince che nessuna area marina protetta interessa il tratto di mare oggetto di intervento. L’unica area marina protetta presente nelle vicinanze della piattaforma Pennina è l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, in Abruzzo, posta a circa 50 km di distanza. Inoltre, nel tratto di mare direttamente interessato dalla piattaforma Pennina non sono presenti Siti della Rete Natura 2000, solo sulla costa prospiciente l’area di intervento sono presenti il SIC IT5340022 “Costa del Piceno – San Nicola a mare”, circa 30 km a ovest e la ZSC/ZPS IT5340001 “Litorale di Porto d’Ascoli”, circa 30 km a sud-ovest della stessa. Per quanto riguarda invece le aree appartenenti alle Zone Umide, nel tratto terrestre e costiero di interesse, non sono presenti Zone umide di importanza internazionale. La piattaforma Pennina ricade all’interno della IBA222M “Medio Adriatico”, rilevata tra quelle di maggior utilizzo dalla Berta maggiore nidificante all’Arcipelago delle Tremiti, come spiegato nel report LIPU – ISPRA 2015…omissis… La società, all’interno della relazione tecnica, rappresenta come, nel luglio 2019, ha effettuato una campagna ispettiva con lo scopo di controllare le condizioni della struttura della piattaforma “Pennina”, attualmente in stato di decomissioning. I risultati hanno evidenziato un buono stato di conservazione della piattaforma: sia la parte strutturale emersa che quella sommersa non presentano danni strutturali particolari e non si evidenziano fenomeni corrosivi avanzati. Gli elementi accessori quali l’imbarcadero, le scale, i corrimani e i piani di calpestio risultano strutturalmente integri e si presentano in discrete condizioni di mantenimento. L’esame visivo effettuato sugli anodi campione e la misurazione del potenziale non hanno riscontrato nessuna anomalia, danni o cedimenti strutturali che possano compromettere l’integrità della piattaforma…omissis…”, esponendo in conclusione che “Per quanto riguarda invece la piattaforma “Pennina”, essa si presenta ancora in condizioni di fruibilità. Tenuto conto di quanto sopra riferito e considerata la completezza della documentazione presentata dal gestore dell’impianto, non si ravvisano elementi ostativi alla possibilità che l’infrastruttura possa essere considerata idonea al riutilizzo ovvero all’utilizzo per scopi alternativi a quello minerario, quest’ultimo ormai cessato. Ciò nonostante, il mantenimento in sicurezza della sua praticabilità per tutto il periodo necessario a verificare un utilizzo per scopi alternativi a quello minerario dovrà tuttavia comportare interventi necessari a garantire l’utilizzo in sicurezza delle percorrenze fra i piani ed i vari ambienti, incluse quelle stesse che durante l’esercizio erano classificate come “vie di esodo”. Per quanto riguarda l’interferenza con aree marine protette, aree marine di pregio ambientale quali le aree umide tutelate dalla Convenzione di RAMSAR, le aree della Rete Natura 2000, le aree marine protette, si rileva che le stesse non sono disturbate dalla presenza della piattaforma “Pennina”, poiché questa è ubicata sempre ad una distanza maggiore di 5 km. Relativamente altri aspetti concernenti il contesto socioeconomico, non si rilevano criticità legate alle operazioni di rimozione della suddetta piattaforma e delle strutture connesse. In conclusione, nel concordare sul fatto che le piattaforme in argomento sono da dismettere e nel rappresentare che da tale dismissione non deriveranno impatti significativi sull’ambiente, si rimanda comunque per l’esecuzione dei lavori all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nulla osta in materia ambientale nonché all’adozione di tutte le misure di sicurezza delle persone e delle cose.”
Pertanto, valutati i predetti pareri della Sezione UNMIG territorialmente competente di questa Direzione Generale, del Ministero della Cultura, e della DGVA- Div. V di questo Ministero, si comunica che la piattaforma PENNINA può essere riutilizzata con scopi diversi dall’attività mineraria di estrazione di idrocarburi, nel rispetto di tutte le predette osservazioni, condizioni e prescrizioni.
Piattaforma SGM3 di ENERGEAN ITALY
– Parere della Divisione VII – Sezione UNMIG dell’Italia Centro Nord – sede di Roma (95119.20/05/2025).
Per tale piattaforma, la Sezione UNMIG dell’Italia Centro Nord – sede di Roma, rappresenta che “Per quanto attiene la piattaforma “San Giorgio Mare 3” (di seguito: SGM 3), infrastruttura della concessione B.C2.LF, è stata evidenziata dall’operatore nella nota prot. OPE.165.25 PS del 31 marzo 2025 la necessità di provvedere alla rimozione del jacket a 4 gambe che si trova a circa 11 km al largo di Porto San Giorgio (FM), in area caratterizzata da fondale posto a 18 metri di profondità. Installata nel 1972 è costituita da una struttura reticolare di elementi in acciaio saldati tra loro. Il jacket ha dimensione a fondo mare pari a 5,3 m x 5,3 m. Le dimensioni a livello dell’imbarcadero sono 2,9 m x 2,9 m. Tale necessità era stata già assunta nel novembre del 2023 dalla società che gestisce l’impianto e condivisa con le Autorità costituenti la Commissione di collaudo di cui all’articolo 48 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione quando, a seguito dell’ispezione strutturale quinquennale avvenuta nel periodo marzo/aprile dello stesso anno, era stato riscontrato lo stato di ammaloramento della struttura sommersa della piattaforma …omissis… Nella relazione tecnica allegata alla comunicazione trasmessa dal concessionario, …omissis… é descritta una dettagliata analisi strutturale compiuta dalla contrattista Tecon Srl, specializzata nel settore delle piattaforme offshore, le cui conclusioni segnalano “… ragionevole ritenere che la rimozione dell’attracco e la pulitura della parte alta del jacket siano interventi sufficienti a minimizzare il rischio di collasso fino a renderlo accettabile”. Tali conclusioni, estratte da un contesto documentale che presenta molte criticità, hanno consentito all’operatore minerario, adottando i relativi accorgimenti, di minimizzare il rischio esaminato, contribuendo tuttavia ad accelerare i tempi di intervento di dismissione mineraria. È stata quindi realizzata nello scorso anno la chiusura mineraria del pozzo afferente, omonimo all’infrastruttura, con operazioni che sono state eseguite con l’intervento dell’unità di perforazione di tipo Jack-Up “Labin”, ultimate in data 24 ottobre 2024.
Per la piattaforma “San Giorgio Mare 3” (SGM3), l’operatore evidenzia quindi, nota prot. 60805.01/04/2025, la necessità di provvedere alla rimozione della piattaforma (jacket a 4 gambe) causa condizioni strutturali attuali insufficienti per un suo riutilizzo.
Sulla base di quanto sopra, la Sezione UNMIG comunica in conclusione quanto segue “In merito al parere richiesto, lo scrivente ritiene prudente, per quanto sopra riepilogato, ritenere che la piattaforma SGM 3 non sia idonea al riutilizzo ovvero all’utilizzo per scopi alternativi a quello minerario, quest’ultimo ormai cessato”.
– Parere del Servizio V della DG Archeologica, Bella Arti e Paesaggio del Ministero della cultura (prot. n. 109351.09/06/2025)
Per tale piattaforma, il Ministero della Cultura Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – DiT, Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V – Tutela del paesaggio, richiama le conclusioni del predetto parere della Sezione UNMIG, unitamente alle valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, con nota prot. 6776 del 12/05/2025, che riferiscono: “Considerato che la rimozione della Piattaforma costituisce un intervento di significativa rilevanza sotto il profilo paesaggistico in quanto la dismissione dell’infrastruttura consente un sostanziale recupero della continuità visiva del paesaggio marino, contribuendo alla riqualificazione estetica del tratto costiero e restituendo al territorio una percezione visiva più coerente con la sua vocazione turistica e naturale; Considerato inoltre che la rimozione della piattaforma rappresenta una riduzione dell’impatto antropico sull’ecosistema marino, grazie alla cessazione delle attività estrattive e alla bonifica dell’area interessata, le quali contribuiranno alla prevenzione di potenziali contaminazioni da idrocarburi, nonché alla diminuzione delle emissioni sonore e vibrazionali che possono disturbare la fauna acquatica, oltre a garantire un progressivo ripristino degli equilibri naturali e un potenziale incremento della biodiversità marina. Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ritiene di rilasciare una valutazione favorevole alla dismissione e successiva rimozione della Piattaforma SGN 3 e ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative: – Eventuali strutture non rimovibili dovranno essere mappate, segnalate e sottoposte a valutazione da parte di questo Ufficio allegando una relazione sul ripristino dello stato dei luoghi, con particolare attenzione al paesaggio marino e alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali residui”.
Il parere del Ministero della Cultura in parola continua rappresentando in conclusione che “questa Direzione generale ABAP, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 5, comma 5, del DM 15/02/2019, relativamente all’iscrizione delle piattaforme in dismissione mineraria denominate SGN 3 SSM 4 SSM 8 e SSM 101 nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo, comunica il proprio nulla osta alla scomposizione o rimozione delle piattaforme e ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni sotto riportate. Nell’eventualità di un progetto di recupero o trasformazione delle stesse per scopi differenti da quelli minerari, dovrà essere svolta una attenta analisi degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali e paesaggistici di intervisibilità terra-mare. Inoltre, si richiama l’osservanza di quanto sotto riportato:
– dismissione SGN 3: si richiama quanto comunicato dalla Sabap territorialmente competente e sopra riportato ed in particolare l’indicazione operativa di mappare eventuali strutture non rimovibili, segnalate e sottoposte a valutazione da parte della Sabap territorialmente competente, allegando una relazione sul ripristino dello stato dei luoghi, con particolare attenzione al paesaggio marino e alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali residui. Si ribadisce il disposto dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti, da segnalare immediatamente alle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti per gli interventi conseguenti”.
– Parere della Div V – Procedure di valutazione VIA e VAS della DG Valutazioni Ambientali (DGVA) – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (prot. 120465.25/06/2025)
Per tale piattaforma, il MASE – DGVA – Div. V riporta quanto segue, anche a seguito del predetto parere espresso dalla Sezione UNMIG “si evince come, sulla base di quanto riportato dalla società ed a seguito di ispezioni della struttura, la stessa non dispone di caratteristiche conformi rispetto alle condizioni richieste per un suo riutilizzo. Pertanto, la piattaforma “SGM 3” non può essere riutilizzata ed occorre procedere alla sua dismissione e successiva rimozione”.
Il parere conclude che la piattaforma SGM3 “non può essere riutilizzata e sarà quindi da rimuovere secondo le norme vigenti.”
Pertanto, valutati i predetti pareri della Sezione UNMIG territorialmente competente di questa Direzione Generale, del Ministero della Cultura, e della DGVA- Div. V di questo Ministero, si comunica che la piattaforma SGM3 è risultata NON riutilizzabile, pertanto, la stessa è da dismettere minerariamente e da rimuovere.
Piattaforme SSM8, SSM4 e SSM101 di ENERGEAN ITALY
– Parere della Divisione VII – Sezione UNMIG dell’Italia Centro Nord – sede di Roma (95119.20/05/2025).
Per le piattaforme SSM4, SSM8 e SSM101 di cui alla concessione B.C1.LF, la Sezione UNMIG dell’Italia Centro Nord – sede di Roma, rappresenta che “il decreto 13 febbraio 2021, che proroga la vigenza del titolo minerario al 27 agosto 2025, dispone per il Titolare l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), di avviare, entro un anno dalla fine vita del campo, le procedure per la dismissione mineraria delle piattaforme con tutti i pozzi non produttivi ai sensi del decreto ministeriale del 15 febbraio 2019…omissis…A riscontro di quanto richiesto, si conferma che le chiusure minerarie con l’intervento del citato “Labin”, hanno riguardato le ulteriori tre piattaforme (SSM 4, SSM 8 e SSM 101), ultimate in data 20 febbraio 2025, data di allontanamento dell’unità di perforazione dalla piattaforma SSM 101. A meno di obblighi concessori che potranno essere riformulati o meno con il nuovo provvedimento di proroga (eventualmente precisando che i termini di presentazione della documentazione relativa alla procedura del decreto 15 febbraio 2019 debbano essere diversi da quanto indicato nel decreto vigente – in allegato) lo scrivente ritiene coerente che l’operatore debba assumersi, senza ombra di ambiguità, l’impegno a presentare la documentazione completa ed esauriente per definire, secondo le Linee guida approvate con il decreto interministeriale 15/02/2019, la possibilità o meno di riutilizzo delle piattaforme che versano in condizioni prive di interesse minerario.
Il parere della Sezione riporta in conclusione quanto segue “Stante i fatti sopra riportati, a riscontro di quanto richiesto, lo scrivente ritiene che le citate piattaforme SSM non debbano essere ricomprese nell’elenco da predisporre per l’anno 2025, in quanto le relative chiusure minerarie sono state eseguite a ridosso del termine (fine marzo 2025) per la presentazione della comunicazione. Nel caso, inoltre, si voglia riformare il termine del decreto concessorio entro il quale il Titolare debba avviare le procedure per la dismissione mineraria delle piattaforme SSM, appare congruo consentire almeno un periodo di sei mesi all’operatore dal termine delle operazioni di chiusura mineraria per predisporre una documentazione esauriente ai fini della valutazione da compiere ai sensi del decreto interministeriale 15/02/2019”.
– Parere del Servizio V della DG Archeologica, Bella Arti e Paesaggio del Ministero della cultura (prot. n. 109351.09/06/2025)
Per tali piattaforme, il Ministero della Cultura Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – DiT, Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V – Tutela del paesaggio, nel richiamare le conclusioni del predetto parere della Sezione UNMIG, unitamente alle valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, con nota prot. 4793 del 05/05/2025, conclude rappresentando che “questa Direzione generale ABAP, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 5, comma 5, del DM 15/02/2019, relativamente all’iscrizione delle piattaforme in dismissione mineraria denominate SGN 3 SSM 4 SSM 8 e SSM 101 nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo, comunica il proprio nulla osta alla scomposizione o rimozione delle piattaforme e ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni sotto riportate. Nell’eventualità di un progetto di recupero o trasformazione delle stesse per scopi differenti da quelli minerari, dovrà essere svolta una attenta analisi degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali e paesaggistici di intervisibilità terra-mare. Inoltre, si richiama l’osservanza di quanto sotto riportato:
– dismissione SSM 4 SSM 8 e SSM 101: si richiama quanto comunicato dalla Sabap territorialmente competente e sopra riportato ed in particolare la necessità di inviare al medesimo Ufficio il progetto di qualsiasi intervento successivo per le autorizzazioni di competenza del Ministero della Cultura (Verifica preventiva dell’interesse archeologico). Eventuali progetti di riutilizzazione delle strutture dovranno essere predisposti e valutati secondo i criteri stabiliti all’art. 8 comma 8 del DM 15/02/2019 e dovranno tenere conto che l’area in cui attualmente insiste l’impianto è prospiciente e visibile dal Promontorio di Punta Penna, in prossimità del porto, sul quale insiste un decreto di tutela paesaggistica (DM 02/07/1970) a salvaguardia delle intervisibilità da e verso il mare, nel rispetto del rapporto tra la costa e il massiccio della Maiella, istituito successivamente alla realizzazione dell’impianto. Si ribadisce il disposto dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti, da segnalare immediatamente alle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti per gli interventi conseguenti”.
– Parere della Div V – Procedure di valutazione VIA e VAS della DG Valutazioni Ambientali (DGVA) – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (prot. 120465.25/06/2025)
Per tali piattaforme, il MASE – DGVA – Div. V nel richiamare il contenuto del predetto parere espresso dalla Sezione UNMIG, conclude riferendo che “Dal parere rilasciato dalla Sezione UNMIG, prot. 95119 del 20/05/2025, emerge che le piattaforme SSM4, SSM8 e SSM101, ciascuna dotata di un singolo pozzo già oggetto di chiusura mineraria, “non debbano essere ricomprese nell’elenco da predisporre per l’anno 2025 in quanto le relative chiusure minerarie sono state eseguite a ridosso del termine (fine marzo 2025) per la presentazione della comunicazione”. Il parere inoltre non indica eventuali altre piattaforme presenti nella concessione che possono essere inserite nell’elenco della Energean.”
Pertanto, sulla base dei predetti pareri della Sezione UNMIG territorialmente competente di questa Direzione Generale, del Ministero della Cultura, e della DGVA- Div. V di questo Ministero, si comunica che le piattaforme SSM8, SSM4 e SSM101 non debbano essere ricomprese nell’attuale elenco.
Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, tenendo conto dei pareri di competenza emessi ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.M. 15/02/2019, si comunica, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 15/02/2019, che la piattaforma SGM3 è risultata NON riutilizzabile. Per la piattaforma SGM3 non possono essere presentate istanze di riutilizzo ai sensi del D.M. 15/02/2019 e pertanto la stessa è da dismettere minerariamente.
Si comunica, inoltre, che le società o gli enti interessati al riutilizzo della piattaforma PENNINA in Elenco, in possesso dei requisiti indicati dal D.M. 15/02/2019, possono presentare istanze ai sensi del citato decreto in quanto come sopra esposto è possibile il riutilizzo di tale piattaforma.
Si ritiene che le indicazioni sopra riportate e contenute nei predetti pareri della Sezione UNMIG territorialmente competente di questa Direzione Generale, del Ministero della Cultura, e della DGVA- Div. V di questo Ministero, siano da indicare come note a margine nel BUIG quale ulteriore informativa/specifica per i soggetti interessati alla presentazione di istanza di riutilizzo e per gli operatori di settore per tutto quanto di precipua competenza degli stessi. Per approfondimenti si rimanda al sito UNMIG: http://unmig.mase.gov.it.
Roma 30 giugno 2025
Il Direttore generale: BARBARO
Allegato
ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE
Aggiornamento al 30 giugno 2024
Parte a) – Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo
| Nome piattaforma | Concessione mineraria | Operatore | Ubicazione (Lat/Long WGS84) |
Tipo piattaforma | Termine presentazione progetto di rimozione |
| ADA 2 | A.C9.AG | Eni S.p.A. | 45,183634 N 12,591285 E |
Monotubolare | Presentato |
| ADA 3 | A.C9.AG | Eni S.p.A. | 45,183361 N 12,591176 E |
Monotubolare | Presentato |
| ADA 4 | A.C9.AG | Eni S.p.A. | 45,183561 N 12,590910 E |
Monotubolare | Presentato |
| AZALEA A | A.C8.ME | Eni S.p.A. (r.u.) | 44,171769 N 12,714258 E |
Bitubolare a portale | Presentato |
| FABRIZIA 1 | B.C21.AG | Eni S.p.A. (r.u.) | 43,041377 N 14,001140 E |
Monotubolare | Presentato |
| JOLE 1 | B.C21.AG | Eni S.p.A. (r.u.) | 43,040959 N 13,926435 E |
Monotubolare | Presentato |
| PC 73 | PORTO CORSINI MARE | Eni S.p.A. | 44,385037 N 12,579101 E |
Monotubolare | Presentato |
| ARMIDA 1 | A.C29.EA | Eni S.p.A. | 44,475932 N 12,449540 E |
Monotubolare | Presentato |
| REGINA 1 | A.C17.AG | Eni S.p.A. (r.u.) | 44,102781 N 12,834209 E |
Monotubolare | Presentato |
| VIVIANA 1 | B.C5.AS | Eni S.p.A. | 42,656430 N 14,155021 E |
Monotubolare | Presentato |
| ANTARES 1 | A.C30.EA | Eni S.p.A. | 44,395350 N 12,443720 E |
Monotubolare | Presentato |
| SAN GIORGIO MARE 3 | B.C2.LF | Energean Italia S.p.A. | 43,197901 N 13,923748 E |
Struttura reticolare 4 gambe | 30/4/2026 |
Parte b) – Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall’attività mineraria di estrazione di idrocarburi
| Nome piattaforma | Concessione mineraria | Operatore | Ubicazione (Lat/Long WGS84) | Tipo piattaforma | Termine presentazione istanza di riutilizzo |
| PORTO CORSINI MARE SUD 1 | PORTO CORSINI MARE | Eni S.p.A. | 44,348645 N 12,588894 E |
Monotubolare | 30/6/2025 |
| PORTO CORSINI MARE SUD 2 | PORTO CORSINI MARE | Eni S.p.A. | 44,368498 N 12,576432 E |
Monotubolare | 30/6/2025 |
| DIANA | A.C29.EA | Eni S.p.A. | 44,441400 N 12,425767 E |
Cluster di tre monotubolari | 30/6/2025 |
| PENNINA | B.C15.AV | Eni S.p.A. | 43,021356 N 14,163626 E |
Struttura reticolare 8 gambe | 30/6/2026 |
Note informative e di specifica per i soggetti interessati alla presentazione di istanza di riutilizzo per la piattaforma PENNINA e per gli operatori di settore per tutto quanto di precipua competenza degli stessi per le piattaforme PENNINA e SAN GIORGIO MARE 3:
– per la piattaforma PENNINA di ENI:
– Parere della Divisione VII – Sezione UNMIG dell’Italia Centro Nord – sede di Roma (96363.21/05/2025):
Il mantenimento in sicurezza della sua praticabilità per tutto il periodo necessario a verificare un utilizzo per scopi alternativi a quello minerario dovrà tuttavia comportare interventi necessari a garantire l’utilizzo in sicurezza delle percorrenze fra i piani ed i vari ambienti, incluse quelle stesse che durante l’esercizio erano classificate come “vie di esodo”.
– Parere del Servizio V della DG Archeologica, Bella Arti e Paesaggio del Ministero della cultura (prot 115140. 18/06/2025):
Eventuali strutture non rimovibili dovranno essere mappate, segnalate e sottoposte a valutazione da parte di questo Ufficio allegando una relazione sul ripristino dello stato dei luoghi, con particolare attenzione al paesaggio marino e alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali residui;
Fermo restando che per ogni intervento di scomposizione o rimozione della piattaforma e ripristino dei luoghi, nonché per ogni intervento di recupero o trasformazione della stessa per scopi differenti da quelli minerari, dovrà essere svolta una attenta analisi degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali e paesaggistici di intervisibilità terra-mare. Inoltre, si richiama l’osservanza di quanto sotto riportato:
– come comunicato dalla Soprintendenza per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, si richiama l’indicazione operativa di mappare eventuali strutture non rimovibili, segnalate e sottoposte a valutazione da parte della Sabap territorialmente competente, allegando una relazione sul ripristino dello stato dei luoghi, con particolare attenzione al paesaggio marino e alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali residui.
– nell’eventualità che gli impianti rientrino in progetti di recupero che prevedano nuove lavorazioni, con particolare riferimento ad attività che interessino i fondali, sarà necessario corredare la relativa documentazione progettuale con aggiornato documento di valutazione preventiva dell’interesse archeologico ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura medesima, come previsto all’All. 1.8 al D.Lgs. 36/2023, ovvero, qualora ne ricorrano i requisiti, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal RUP, che attesti motivatamente l’esclusione delle opere in progetto dalla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, o la loro non assoggettabilità al Codice dei contratti medesimo. Relativamente agli aspetti di tutela paesaggistica, eventuali interventi di recupero e trasformazione delle strutture delle piattaforme interessate, dovranno attentamente valutare i valori tecnici e panoramici del rapporto di intervisibilità terra-mare.
– Parere della Div V – Procedure di valutazione VIA e VAS della DG Valutazioni Ambientali (DGVA) – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (prot. 120465.25/06/2025)
Il mantenimento in sicurezza della sua praticabilità per tutto il periodo necessario a verificare un utilizzo per scopi alternativi a quello minerario dovrà tuttavia comportare interventi necessari a garantire l’utilizzo in sicurezza delle percorrenze fra i piani ed i vari ambienti, incluse quelle stesse che durante l’esercizio erano classificate come “vie di esodo.
Si rimanda comunque per l’esecuzione dei lavori relative alla future dismissione della piattaforma, all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nulla osta in materia ambientale nonché all’adozione di tutte le misure di sicurezza delle persone e delle cose.
– per la Piattaforma SGM3 di ENERGEAN ITALY:
– Parere del Servizio V della DG Archeologica, Bella Arti e Paesaggio del Ministero della cultura (prot. n. 109351.09/06/2025)
Si comunica l’indicazione operativa di mappare eventuali strutture non rimovibili, segnalate e sottoposte a valutazione da parte della Sabap territorialmente competente, allegando una relazione sul ripristino dello stato dei luoghi, con particolare attenzione al paesaggio marino e alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali residui. Si ribadisce il disposto dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti, da segnalare immediatamente alle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti per gli interventi conseguenti.
– Parere della Div V – Procedure di valutazione VIA e VAS della DG Valutazioni Ambientali (DGVA) – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (prot. 120465.25/06/2025)
Si rimanda comunque per l’esecuzione dei lavori relative alla future dismissione della piattaforma, all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nulla osta in materia ambientale nonché all’adozione di tutte le misure di sicurezza delle persone e delle cose.