Comunicato Ministeriale 30 aprile 2010

Versamento degli importi relativi all’aumento del 3% dell’aliquota dovuta dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi

A TUTTI GLI OPERATORI
L’articolo 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, legge sviluppo, prevede l’istituzione di un fondo destinato a ridurre il prezzo alla pompa sui carburanti per le regioni in cui vi siano produzioni di idrocarburi soggette al pagamento di aliquote di prodotto, attraverso l’aumento dal 7 al 10 % di tale aliquota dovuta dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.
Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economica e delle finanze hanno in corso di predisposizione il previsto decreto interministeriale di attuazione.
Nelle more della conclusione dell’iter previsto per l’emanazione del decreto interministeriale sopra detto, nel confermare che nulla è variato in merito alle altre disposizioni vigenti in materia di determinazione dell’aliquota di prodotto per la determinazione e per i versamenti relativi all’aumento del 3% previsto dal sopradetto articolo 45 della legge n. 99/2009, gli operatori nei soli casi in cui aliquote di prodotto sono applicabili, dovranno attenersi alle seguenti previsioni:
1) gli importi relativi all’aumento del 3% sono dovuti per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute nell’ambito di concessioni in terraferma e per i pozzi che partono dalla terraferma nell’ambito di concessioni a mare, a decorrere dal 1º gennaio 2009;
2) ai fini del calcolo dell’aumento del 3%, per determinare la quota di produzione relativa ai pozzi che partono dalla terraferma nell’ambito di concessioni a mare, si dovrà fare riferimento ai quantitativi di produzione allocati ai singoli pozzi secondo la metodologia tecnica di ripartizione applicata dall’operatore in accordo con la sezione UNMIG competente e riportati negli appositi registri ex art. 38 del Disciplinare Tipo;
3) con riferimento ai pozzi che partono dalla terraferma nell’ambito di una concessione a mare, il quantitativo di produzione esente dal pagamento dell’aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 625 del 1996, dovrà essere ripartito tra tutti i pozzi della concessione in proporzione alla produzione di ciascuno di essi – determinata con la metodologia di cui al punto 2 che precede – rispetto alla produzione complessiva della concessione stessa;
4) per l’aliquota aggiuntiva in parola non trova applicazione il Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, recante “Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.”;
5) per i versamenti è stato istituito un apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato: capitolo di Capo 7° n. 2605 denominato: “Somme corrispondenti all’incremento percentuale dell’aliquota di prodotto dovuto annualmente dal titolare unico o contitolare di ciascuna concessione per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, stabilito dalla legge n. 99/2009, articolo 45, comma 1”;
6) per le produzioni 2009, gli importi devono essere corrisposti da ogni titolare con apposito versamento sul capitolo di cui al comma 5, entro il 30 giugno 2010;
7) entro il 15 luglio 2010, deve essere trasmessa a questo Ministero – Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche – Divisione VIII, copia autentica della quietanza di pagamento e un prospetto riepilogativo nel quale sia indicato l’importo versato ripartito per regione.

Roma 30 aprile 2010

Il Direttore generale: TERLIZZESE