Comunicato Ministeriale 27 aprile 2022

Decreto Legislativo n. 625/1996 – articolo 19, comma 5-bis. Quota energetica costo materia prima del gas naturale per produzioni registrate nel 2021.

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

Con riferimento all’anno 2021, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si rende noto che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha comunicato a questo Ministero i valori trimestrali dell’indice QE (espressi in euro/GJ), calcolati a tale specifico fine, come di seguito dettagliati:
– 01 Gennaio – 31 Marzo 2021 3,752325 Euro/GJ
– 01 Aprile – 30 Giugno 2021 4,487225 Euro/GJ
– 01 Luglio – 30 Settembre 2021 5,517903 Euro/GJ
– 01 Ottobre – 31 Dicembre 2021 7,377198 Euro/GJ

Pertanto, per la corresponsione delle aliquote dovute per le produzioni di idrocarburi gassosi ottenute nell’anno 2021, i titolari delle concessioni di coltivazione utilizzeranno quale valore unitario dell’aliquota la media aritmetica dei valori trimestrali dell’indice QE sopra riportati, pari a 5,283663 euro/GJ.

Il Direttore generale vicario: SERRA