Comunicato Ministeriale 24 gennaio 2012

Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n 625 articolo 19, comma 5-bis – Indice QE 2011 – quota energetica costo materia prima gas per l’anno 2011

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si rende noto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas – interpellata da questa Direzione Generale – ha comunicato che i valori dell’indice QE espressi in euro/GJ, calcolati per ciascun trimestre dell’anno 2011, ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 del 28 maggio 2009 della stessa Autorità, sono i seguenti:

Gennaio-Marzo 2011 6,746798
Aprile-Giugno 2011 7,073046
Luglio-Settembre 2011 7,810365
Ottobre-Dicembre 2011   8,620305

Pertanto, per la corresponsione delle aliquote dovute per le produzioni di idrocarburi gassosi ottenute nell’anno 2011, i titolari delle concessioni di coltivazione potranno determinare il valore unitario dell’aliquota – da corrispondere ai sensi del citato articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 625/1996 – con la media aritmetica dei valori trimestrali dell’indice QE sopra riportati, pari a 7,562629 euro/GJ.
Nel comunicare i dati sopra riportati, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha fatto presente tuttavia che le modalità di aggiornamento dell’indice QE – quota energetica del costo materia prima del gas naturale – sono tuttora oggetto di contenzioso e pertanto viene fatta salva ogni futura variazione che dovesse intervenire sul valore medio dell’indice QE per l’anno 2011.

Roma, 24 gennaio 2012

Il Direttore generale: TERLIZZESE