Decreto legislativo n 625/1996 art 19, comma 5-bis Indice QE quota energetica costo materia prima gas per l’anno 2005
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E PER LA GEOTERMIA
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si rende noto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas – interpellata da questo Ministero – ha comunicato che i valori dell’indice QE espressi in centesimi di euro/MJ, calcolati per ciascun trimestre dell’anno 2005 ai sensi della deliberazione n. 248/04 del 29 dicembre 2004 della stessa Autorità, sono i seguenti:
Gennaio-Marzo 2005 |
0,3798 |
Aprile-Giugno 2005 |
0,3798 |
Luglio-Settembre 2005 |
0,4162 |
Ottobre-Dicembre 2005 |
0,4547 |
Nel comunicare i dati sopra riportati, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha fatto presente tuttavia che le modalità di aggiornamento dell’indice QE – quota energetica del costo materia prima del gas naturale – sono tutt’ora oggetto di contenzioso amministrativo.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per la corresponsione delle aliquote dovute per le produzioni di idrocarburi gassosi ottenute nell’anno 2005, i titolari delle concessioni di coltivazione potranno determinare il valore unitario dell’aliquota da corrispondere entro il prossimo 30 giugno 2006, con la media aritmetica dei valori trimestrali dell’indice QE sopra riportati. Viene fatta salva ogni futura variazione che, in esito al richiamato contenzioso amministrativo, dovesse intervenire sul valore medio dell’indice QE per l’anno 2005.
Roma, 19 giugno 2006
Il Direttore dell’UNMIG: MARTINO