Comunicato Ministeriale 19 aprile 2021

Decreto Legislativo n. 625/1996 – articolo 19, comma 5-bis.   Quota energetica costo materia prima del gas naturale per produzioni registrate nel 2020.

DIREZIONE GENERALE PER L’APPROVVIGLONAMENTO, L’EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA

Con riferimento all’anno 2020, ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si rende noto che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha comunicato a questo Ministero i valori trimestrali dell’indice QE (espressi in euro/GJ), calcolati a tale specifico fine, come di seguito dettagliati:

01 Gennaio – 31 Marzo 2020      6,316224 Euro/GJ

01 Aprile – 30 Giugno 2020         5,881525 Euro/GJ

01 Luglio – 30 Settembre 2020    4,738149 Euro/GJ

01 Ottobre – 31 Dicembre 2020   4,373542 Euro/GJ

Pertanto, per la corresponsione delle aliquote dovute per le produzioni di idrocarburi gassosi ottenute nell’anno 2020, i titolari delle concessioni di coltivazione utilizzeranno quale valore unitario dell’aliquota la media aritmetica dei valori trimestrali dell’indice QE sopra riportati, pari a 5,327360 euro/GJ.

Il Direttore Generale: ROMANO