Decreto legislativo n 625/1996 art 19, comma 5-bis Indice QE quota energetica costo materia prima gas per l’anno 2007
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E PER LA GEOTERMIA
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si rende noto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas – interpellata da questo Ministero – ha comunicato che i valori dell’indice QE espressi in centesimi di euro/MJ, ricalcolati per ciascun trimestre dell’anno 2007 ai sensi della deliberazione n. 79/07 del 29 marzo 2007 della stessa Autorità, sono i seguenti:
Gennaio-Marzo 2007 |
0,6121 |
Aprile-Giugno 2007 |
0,5534 |
Luglio-Settembre 2007 |
0,5295 |
Ottobre-Dicembre 2007 |
0,5621 |
Nel comunicare i dati sopra riportati, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha fatto presente tuttavia che le modalità di aggiornamento dell’indice QE – quota energetica del costo materia prima del gas naturale – sono tutt’ora oggetto di contenzioso amministrativo.
Pertanto, per la corresponsione delle aliquote dovute per le produzioni di idrocarburi gassosi ottenute nell’anno 2007, i titolari delle concessioni di coltivazione potranno determinare il valore unitario dell’aliquota – da corrispondere ai sensi del citato articolo 19, comma 5.bis del decreto legislativo n. 625/1996 – con la media aritmetica dei valori trimestrali dell’indice QE sopra riportati (0,5643 centesimi di euro/MJ). Viene fatta salva ogni futura variazione che, in esito al richiamato contenzioso amministrativo, dovesse intervenire sul valore medio dell’indice QE per l’anno 2007.
Roma, 18 febbraio 2008
Il Direttore dell’UNMIG