Comunicato Ministeriale 14 gennaio 2010

Estensione a Società controllate e collegate delle domande intese ad ottenere permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

In merito alla possibilità di estendere la titolarità delle domande intese ad ottenere permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi a Società controllate e collegate, si considera che l’argomento va affrontato e risolto sia nello spirito delle leggi di settore, sia con riferimento a ciò che può dedursi dalla disciplina civilistica di tali tipologie societarie. In particolare occorre verificare se l’estensione della titolarità di istanza di permesso, realizzi o meno una totale o parziale rinnovazione della domanda, oppure costituisca una fase di continuità gestionale ed operativa con riferimento ai soggetti titolari del diritto.

Tenendo conto della disciplina civilistica offerta dal codice civile (art. 2359 e seguenti) in materia di società collegate e società controllate, e quindi dei poteri effettivamente esercitati dalla società controllante in materia di decisioni operative e gestionali e relativa assunzione di responsabilità, l’Amministrazione ritiene, su conforme parere della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie, che la titolarità della domanda possa essere estesa da società controllante a società controllate, in quanto non costituisce rinnovazione di domanda, alle seguenti condizioni:

  1. obbligo di esibizione di prove documentali e cartolari che attestino la reale condizione di società controllata ed i rapporti con altre eventuali società del gruppo;
  2. onere della prova a totale carico della società istante con esclusione di ogni attivazione della pubblica Amministrazione al riguardo;
  3. requisiti da parte della società controllata conformi a quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale 29 luglio 2009.

L’obbligo di cui al punto 1 deve essere osservato già al momento della proposizione della domanda, rimanendo esclusa ogni ipotesi di integrazione o di regolarizzazione successiva.
Non potendosi ammettere al riguardo alcuna forma di automatismo o di garanzia nei confronti della Società interessata, l’Amministrazione esaminerà ogni singola domanda.
Nessun tipo di deroga può essere invece ammesso con riferimento alle società collegate, in quanto le suddette iniziative costituirebbero nuove ed autonome iniziative che andrebbero ad incidere nel rapporto concorrenziale alterando le condizioni selettive e le discrezionali valutazioni che vengono effettuate dall’Amministrazione sulle varie proposte.

Il Direttore generale: TERLIZZESE