Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n 625 articolo 19, comma 5-bis – Indice QE 2013 – quota energetica costo materia prima gas per l’anno 2013
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si rende noto che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – interpellata da questa Direzione Generale – ha comunicato che i valori dell’indice QE espressi in euro/GJ, calcolati per ciascun trimestre dell’anno 2013, sono i seguenti:
Gennaio-Marzo 2013 |
9,802175 |
Aprile-Giugno 2013 |
9,094941 |
Luglio-Settembre 2013 |
8,936152 |
Ottobre-Dicembre 2013 |
8,736557 |
Pertanto, per la corresponsione delle aliquote dovute per le produzioni di idrocarburi gassosi ottenute nell’anno 2013, i titolari delle concessioni di coltivazione utilizzeranno quale valore unitario dell’aliquota la media aritmetica dei valori trimestrali dell’indice QE sopra riportati, pari a 9,142456 euro/GJ.
Roma, 21 febbraio 2014
Il Direttore generale: TERLIZZESE