Bonus Idrocarburi – Sospensione temporanea della seconda erogazione, anno di riferimento 2012
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
– CONSIDERATO che la sentenza del TAR Lazio Sez. II N. 4172/2012 REG.PROV.COLL.– N. 2788/2011 REG.RIC., accoglie le motivazioni della Regione Veneto e annulla i provvedimenti impugnati (il Decreto Interministeriale 12 novembre 2010) nei limiti indicati in motivazione;
– CONSIDERATO che questo Ministero ha inoltrato all’Avvocatura dello Stato, presentazione di appello con richiesta di sospensiva al Consiglio di Stato della sentenza di primo grado n. 4172/2012 del Tar Lazio Sez. II;
– CONSIDERATO che nella sentenza TAR Lazio sopra detta, viene indicato che la stessa sentenza “non va certo ad incidere sulla legittimità delle ulteriori attività poste in essere dall’Amministrazione (e, in particolare, sulla convenzione in data 29/12/2012….)” con Poste Italiane SpA e che pertanto sono proseguite tutte le attività previste per la seconda erogazione anno di riferimento 2012, quali l’acquisizione delle richieste e l’invio delle carte elettroniche agli utenti terminate in data 15/09/2012;
Si comunica che:
Non è possibile proseguire con la fase di erogazione degli importi previsti dal D.I. 30/12/2011 e quindi all’erogazione dell’importo unitario sulla carta “bonus idrocarburi” per gli utenti della Basilicata per la seconda erogazione – anno di riferimento 2012, previsto nel periodo dall’ 8 ottobre 2012 al 27 ottobre 2012 fino alle necessarie indicazioni del Consiglio di stato.
Con altro comunicato, non appena possibile sarà reso noto il nuovo periodo per la seconda erogazione anno di riferimento 2012.
Roma, 3 ottobre 2012
Il Direttore generale: TERLIZZESE