Chiarimenti in materia dei termini di presentazione delle richieste di pronuncia di compatibilità ambientale (art. 7 del Decreto Legislativo 152/2006 e sue modifiche) o di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 20 Decreto Legislativo 152/2006) in relazione ad istanze di prospezione, di ricerca, di coltivazione e di perforazione per idrocarburi liquidi e gassosi.
La durata dei procedimenti di conferimento dei titoli minerari per idrocarburi (permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi) e di autorizzazione alla perforazione risulta condizionata in maniera sostanziale dai tempi della procedura di valutazione di compatibilità ambientale (intendendo con tale termine sia la verifica di assoggettabilità che la valutazione di impatto ambientale), che ne costituisce un importante ed essenziale endo-procedimento.
L’avvio di tali procedure avviene, in base alle vigenti disposizioni in materia ambientale, su apposita domanda dei richiedenti o dei titolari dei titoli minerari per idrocarburi all’autorità competente (Regione per la terraferma, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il mare).
Al fine di ridurre i tempi complessivi del procedimento è necessario, tra l’altro, avviare tempestivamente le procedure di compatibilità ambientale.
Nell’ambito del Disciplinare Tipo (Decreto Ministeriale 26 aprile 2010 “Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”) sono stabiliti i termini di presentazione delle suddette richieste di pronuncia di compatibilità ambientale.
Si richiamano le relative disposizioni:
Art. 11 – Modalità di attribuzione del permesso in terraferma ed in mare
– nel caso di domande in concorrenza il titolare dell’istanza prescelta sottopone il programma dei lavori di ricerca a verifica di assoggettabilità ambientale presso l’autorità competente nel più breve tempo possibile, e comunque entro 90 giorni dalla data della comunicazione dell’esito della concorrenza.
– nel caso in cui la domanda non sia soggetta a concorrenza nei termini previsti dalla legge, l’istante sottopone entro 90 giorni dalla data di chiusura del periodo di concorrenza il programma a verifica di assoggettabilità ambientale.
Art. 16 – Modalità di autorizzazione alla perforazione
– il programma di perforazione viene sottoposto a valutazione di impatto ambientale presso l’autorità competente dal titolare nel più breve tempo possibile dopo la presentazione dell’istanza alla Sezione e comunque non oltre 180 giorni da tale data.
Art. 23 – Procedimento per il rilascio della concessione
– il programma dei lavori di coltivazione viene sottoposto a valutazione di impatto ambientale dal titolare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di concessione stessa.
I richiedenti permessi di prospezione dovranno uniformarsi, ove ne ricorrano i presupposti, a quanto previsto per il permesso di ricerca per idrocarburi, sottoponendo il programma dei lavori a verifica di assoggettabilità ambientale presso l’autorità competente nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 giorni dalla data della presentazione dell’istanza di prospezione stessa.
I richiedenti i titoli minerari per idrocarburi dovranno provvedere in maniera autonoma a presentare tempestivamente la richiesta di pronuncia di compatibilità alle Amministrazioni competenti dandone contemporaneamente comunicazione a questa Amministrazione. L’istanza di conferimento del titolo minerario, ovvero l’istanza di autorizzazione alla perforazione, e la rispettiva richiesta di pronuncia di compatibilità dovranno far riferimento allo stesso progetto.
I termini del Disciplinare Tipo sopra richiamati si applicano alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione del Disciplinare stesso (30/4/2010)
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Disciplinare Tipo, i termini stabiliti agli articoli 11, 16 e 23 saranno riferiti a tale data.
La presente circolare sarà divulgata tramite il Bollettino Ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse e mediante apposito comunicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico.
Roma 30 giugno 2010
Il Direttore Generale: TERLIZZESE