Circolare Ministeriale 29 luglio 2009

Disposizioni in merito alla dimostrazione della capacità tecnica ed economica per lo svolgimento dell’attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi

Questo Ministero, con note del 19 luglio 1969, 24 marzo 1970 e 6 marzo 1979, ha emanato disposizioni per la dimostrazione, da parte delle società operatrici, della capacità tecnico economica di cui all’art. 5, comma 1°, della Legge 9 gennaio 1991, n.9, e all’art. 4 comma 1°, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, necessaria per lo svolgimento dell’attività di ricerca degli idrocarburi (vedi Circolare Ministeriale 6 marzo 1979, n. 406951 pubblicata sul BUIG anno XXIII n. 4 e precedenti).
Si ravvisa la necessità di aggiornare le disposizioni sopra richiamate, in materia di dimostrazione della capacità tecnico-economica all’atto della presentazione delle istanze.
Le prescrizioni di cui alla presente circolare sostituiscono le precedenti disposizioni nelle premesse citate.

Al fine di dimostrare la propria capacità tecnica ed economica (richiesta dall’art. 5, comma 1° della legge 9 gennaio 1991, n.9), le società per azioni o a responsabilità limitata e, dove applicabile, le persone fisiche che presentino istanze volte a:
– conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi,
– conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
– conferimento di concessioni di coltivazione di giacimenti marginali,
– trasferimento di titolarità di permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi,
– trasferimento di titolarità di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
– trasferimento di titolarità di concessioni di coltivazione di giacimenti marginali.

devono produrre la documentazione e conformarsi alle prescrizioni sottoindicate.

1) DOCUMENTAZIONE IDENTIFICATIVA DELLA SOCIETÀ
a) documenti costitutivi della società (copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto e del certificato camerale; l’oggetto sociale, nel caso di titoli relativi alla ricerca e alla coltivazione, deve includere espressamente l’attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi). Tale documentazione dovrà essere fornita dalla società all’atto della presentazione della prima istanza e aggiornata nel caso di variazione dei dati indicati. Ove la stessa società presenti ulteriori istanze ed in assenza di variazioni dei dati relativi alla società, sarà sufficiente la presentazione di apposita autocertificazione rilasciata dal rappresentante legale attestante l’assenza di variazioni in relazione alla documentazione già presentata.

2) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA
a) bilanci (eventualmente consolidati) degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni), con le relative relazioni dell’organo amministrativo sulla gestione della società.
b) prospetto riassuntivo delle seguenti voci e indici di bilancio: ricavi di vendita; utili di esercizio; ROI (Return On Investiment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento).
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante concernente il fatturato (volume d’affari) globale e specifico (relativo all’attività di upstream), degli ultimi tre anni.
Non saranno attribuiti permessi di ricerca e/o concessioni di coltivazione a enti diversi dalle società per azioni o a responsabilità limitata aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000,00 euro.
Le persone fisiche al momento della presentazione dell’Istanza di permesso di ricerca dovranno prestare una cauzione iniziale di importo pari a 120.000,00 euro costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni o, in alternativa, mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge n. 348/1982).
Le società aventi capitale sociale interamente versato superiore a 10 milioni di euro sono esentate dal presentare ulteriore documentazione relativa alla dimostrazione della capacità economica.
Le società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro, purché uguale o superiore a 120.000,00 euro, devono fornire idonee garanzie mediante impegni formali assunti da società controllanti o collegate o dello stesso gruppo societario con la società richiedente aventi capitale sociale almeno pari all’importo sopra indicato di 10 milioni di euro; per la lettera di impegno formale deve essere seguito lo schema di cui all’allegato 1; deve essere fornita la documentazione indicata nei punti 1 a) e 2 a) e 2 b) della presente circolare anche relativamente alla società garante. In alternativa può essere presentata copia autentica della delibera del competente organo amministrativo della società richiedente dalla quale risulti l’impegno formale a prestare cauzioni costituite mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni; le cauzioni possono essere costituite anche mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge n.348/1982).
Le fideiussioni sono rinnovate ogni 2 anni e terminano con l’esecuzione dei lavori per i quali sono state aperte. All’atto del rinnovo, gli importi delle cauzioni di cui al punto precedente possono essere ridotti proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori, come comunicato dalla società o dalla persona fisica agli uffici UMNIG competenti per territorio. La comunicazione viene effettuata almeno due mesi prima della scadenza biennale, mediante l’invio di appositi rapporti nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e salvo rilievi e/o contestazioni da parte dell’Amministrazione nel termine di giorni trenta dalle comunicazioni.
Nel caso di permessi di ricerca, le garanzie devono coprire, per ciascuna istanza, gli impegni di spesa relativi ai ripristini ambientali dei lavori di prospezione di cui al programma di prospezione geologica, geofisica e di perforazione secondo quanto specificato nella istanza.
Le relative ricevute devono essere presentate all’ufficio UNMIG competente per territorio all’atto della richiesta di autorizzazione ai lavori.
Nel caso di concessioni di coltivazione, le garanzie per le attività di prospezione e perforazione sono analoghe a quelle previste per i permessi di ricerca. Le garanzie relative agli impianti di produzione, da presentare all’atto della richiesta di autorizzazione alla costruzione degli stessi, sono relative al costo del relativo decommissioning in riferimento agli importi indicati nel programma lavori.
Nel caso di istanze di trasferimento di concessioni di coltivazione, le garanzie, da presentare all’atto della richiesta di autorizzazione alla costruzione degli impianti se non ancora costruiti e all’atto dell’istanza se già costruiti, devono coprire i costi delle operazioni di decommissioning indicati nel programma lavori.
Le stesse garanzie devono essere fornite dalle persone fisiche che presentino istanze di conferimento di permessi di ricerca, di concessioni o di trasferimento di titolarità o variazione quote di permessi o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di giacimenti marginali.

3) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA
Le società e le persone fisiche, devono produrre la seguente documentazione, che per le società deve essere sottoscritta dal legale rappresentante:
– relazione con descrizione dei principali lavori connessi all’attività E&P prestati negli ultimi tre anni in Italia o all’estero, o dal momento della costituzione della Società o dell’attività imprenditoriale se inferiore ai tre anni, con indicazione degli importi e delle date;
– attestazione relativa alla struttura organizzativa, alle risorse impiegate ed all’organizzazione produttiva degli ultimi tre anni in Italia o all’estero (o dal momento della costituzione se inferiore ai tre anni) relativamente al settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi e degli stoccaggi di gas naturale. Tale attestazione comprende l’organigramma aziendale, nonché i curricula dei responsabili del settore Esplorazione, Ambiente e Sicurezza e, per le concessioni di coltivazione, di quelli di sviluppo e produzione. E’ necessario da parte dell’azienda comprovare l’inserimento effettivo e stabile all’interno del proprio organico dei responsabili dei settori sopraindicati.
La documentazione di cui ai due punti precedenti, datata e firmata dal legale rappresentante della società, deve comprendere tutte le informazioni indicate nell’allegato 2.
Tutta la documentazione sopra esplicitata deve essere prodotta in lingua italiana; nel caso di soggetti aventi sede all’estero, essa deve essere presentata in traduzione giurata.
Oltre alla documentazione indicata, le società possono presentare qualsiasi altro documento ritengano idoneo a dimostrare quanto richiesto, come ad esempio le informazioni indicate nell’allegato 2 relative alle società controllanti o controllate.
Le documentazioni tecniche ed economiche devono essere allegate all’istanza, qualora non già in possesso dell’Amministrazione, e aggiornate annualmente per la parte relativa al bilancio ed ai valori degli indici e indicatori.
In relazione all’esito dell’esame della documentazione presentata, l’Amministrazione si riserva di richiedere eventuali opportune integrazioni qualora la documentazione presentata non sia rispondente a quanto richiesto.
Nel caso di contitolarità di uno stesso permesso da parte di più società e/o persone fisiche, la documentazione e le garanzie relative alla capacità tecnica ed economica vengono presentate a cura del rappresentante unico.
Si ricorda che le società e, dove applicabile, le persone fisiche titolari di permessi e concessioni minerarie sono tenute a comunicare ogni variazione relativa a sede, residenza o domicilio, denominazione o ragione sociale, nonché alla nomina dei propri rappresentanti legali.
Le prescrizioni di cui sopra si applicano alle istanze presentate all’Amministrazione successivamente alla pubblicazione della presente circolare.

 Allegato 1: Schema “Lettera di impegno” della Società controllante
 Allegato 2: Informazioni e documentazione da fornire ai fini della dimostrazione della “capacità tecnica” della Società istante

Roma 29 luglio 2009

Il direttore generale: TERLIZZESE