Circolare Ministeriale 18 dicembre 2012

Procedure di prevenzione incendi per attività svolte in centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Agli Uffici territoriali UNMIG di Bologna, Roma e Napoli
Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche
LORO SEDI

e, p.c.
Al Ministero dell’interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

OGGETTO: Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n.7 dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le “centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e al Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624” (attività n.7 dell’Allegato I).
In tali attività possono essere presenti impianti e/o depositi facenti parte integrante del ciclo produttivo (linee di trasporto dall’area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e di primo trattamento e serbatoi di deposito presso tali centri). Sono escluse dal controllo dei Vigili del Fuoco le attività di prospezione e ricerca e i pozzi in perforazione nell’ambito di titoli minerari esistenti.
In considerazione del fatto che l’abrogato D.M. 16 febbraio 1982 assoggettava ai controlli solo le “piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979”, cioè gli impianti a mare cosiddetti off-shore (ex attività 96), si rende necessario fornire chiarimenti finalizzati a coordinare le procedure di prevenzione incendi per tutte le attività ora incluse al punto 7 dell’Allegato I al D.P.R.151/2011 con i procedimenti autorizzativi per tali attività, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 886/1979 e del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.
Si evidenzia che le attività in argomento non costituiscono una ordinaria attività produttiva e che per esse non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 in materia di sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) che all’art. 2, comma 4, esclude dal campo di applicazione la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
In attuazione del principio di razionalizzazione dell’azione amministrativa, già presente nel D.Lgs.624/1996 ed avendo a riferimento, in particolare, gli artt. 84, 85, 90, 92 e 93 del D.Lgs. 624/1996, la Direzione Generale Risorse Minerarie, amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione alla produzione e all’esercizio di tali attività, ha definito, d’intesa con la Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, le procedure, di seguito indicate, per gli adempimenti di prevenzione incendi relative alle attività di cui al punto 7 in argomento.

1. ATTIVITA’ NUOVE: ESAME PROGETTO
Il titolare della concessione provvede al deposito del progetto e della relativa documentazione tecnico-amministrativa presso l’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse territorialmente competente (di seguito U.N.M.I.G.), ai sensi del D.Lgs.624/1996, redatto anche con le modalità di cui al Decreto Ministeriale 7 agosto 2012 (Ministro dell’Interno).
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (di seguito Comando) riceve dall’U.N.M.I.G, il progetto, comprensivo della documentazione necessaria ai fini antincendio, ai sensi del DLgs 624/1996, artt.84 e 90 comma 2, e con gli effetti dell’art. 3 del D.P.R.151/2011.
Il Comando può, entro 30 giorni, richiedere documentazione integrativa al titolare informando l’ U.N.M.I.G.
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità del progetto ai fini antincendio ai sensi del D.P.R.151/2011, e trasmette il proprio parere all’U.N.M.I.G.. Tale pronuncia vale anche quale parere ai sensi del D.Lgs. 624/1996.

2. ATTIVITA’ NUOVE: SOPRALLUOGO
Ad ultimazione dei lavori e prima dell’esercizio il titolare presenta all’U.N.M.I.G. richiesta di verifica in applicazione del D.Lgs. 624/1996 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 151/2011.
L’U.N.M.I.G inoltra al Comando la predetta Segnalazione corredata dalla documentazione prescritta dal D.M. 7 agosto 2012.
Entro 60 giorni dal ricevimento, sono effettuati i controlli, mediante visite tecniche congiunte tra Comando e U.N.M.I.G., rispettivamente ai sensi e con gli effetti del D.P.R. 151/2011 e del D.Lgs. 624/1996, volti ad accertare il rispetto della normativa antincendio e delle prescrizioni eventualmente formulate.

3. ATTIVITA’ ESISTENTI
Nel caso di attività minerarie di terraferma esistenti alla data del 7 ottobre 2011 ed autorizzate con i procedimenti di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs.624/96, i responsabili delle stesse sono tenuti ad attivare direttamente presso il Comando i prescritti adempimenti ai sensi del comma 4 dell’art.11 del D.P.R.151/2011 e s.m.i..
Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui per le attività siano state completate le procedure (esame del progetto e sopralluoghi) ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs.624/1996, il responsabile della stessa attività deve presentare al Comando unicamente la S.C.I.A. di cui all’art. 4 del D.P.R.151/2011, facendo riferimento al progetto e alla documentazione già agli atti, nonché alle eventuali verifiche biennali del mantenimento dei requisiti di prevenzione e protezione antincendio effettuate congiuntamente dall’U.N.M.I.G e dal Comando.
In ogni caso, qualora necessario, nei trenta giorni successivi alla presentazione della suddetta S.C.I.A., il Comando può richiedere al responsabile dell’attività documentazione integrativa, ovvero copia degli atti all’ U.N.M.I.G..
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando effettua i controlli di cui all’art. 4, comma 3 del D.P.R.151/2011.
Nel caso in cui l’attività sia preesistente alla vigenza del D.Lgs.624/1996 e la documentazione non sia agli atti del Comando, il titolare dovrà espletare gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R.151/2011.

Si ricorda, inoltre, che per le attività a mare, in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato una tantum ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, le scadenze temporali per il rinnovo periodico di conformità antincendio sono indicate all’art.11, comma 6, del DPR 151/2011.
Si evidenzia che per tutte le attività annoverabili al punto 7 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all’art.5 dello stesso decreto deve essere trasmessa con cadenza decennale dal titolare dell’attività al Comando che ne dà comunicazione all’U.N.M.I.G.
Si rammenta, da ultimo, che, nel caso in cui l’attività sia annoverabile tra quelle a rischio di incidente rilevante, si applica il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.; in particolare, per gli stoccaggi sotterranei di gas in giacimenti esauriti devono essere espletati i procedimenti definiti con Circolare Interministeriale 21 ottobre 2009 21 ottobre 2009 (Interno, Sviluppo Economico e Ambiente) n.13302.
La presente nota sostituisce la lettera circolare del Ministero dell’industria n.17 del 19 maggio 1997 (“Decreto Legislativo 25/11/1996, n.624 – Chiarimenti in materia di prevenzione incendi nelle attività estrattive condotte mediante perforazione”) che si intende abrogata.

Roma 18 dicembre 2012

Il Direttore generale: TERLIZZESE