Circolare Ministeriale 15 luglio 2011

Modalità di applicazione del Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011 recante procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi del comma 4, articolo 13, del Decreto Ministeriale 21 gennaio 2011.

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
– DIVISIONE I
– DIVISIONE II – SEZIONE UNMIG DI BOLOGNA
– DIVISIONE III – SEZIONE UNMIG DI ROMA
– DIVISIONE IV – SEZIONE UNMIG DI NAPOLI
– DIVISIONE VII

Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e il decreto direttoriale 4 febbraio 2011, di aggiornamento del decreto ministeriale 26 agosto 2005, è stato dato un nuovo assetto alla normativa sullo stoccaggio, al fine di armonizzarne i contenuti con il dettato costituzionale ed in conformità degli aggiornamenti normativi intervenuti.
In sede di applicazione della normativa in oggetto è emersa la necessità di esplicitare le modalità di attuazione di alcune disposizioni con particolare riferimento agli adempimenti di competenza degli Uffici territoriali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche. Si specifica quindi quanto segue:
1) l’articolo 21 del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 definisce le procedure e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni alle perforazioni. In particolare, il comma 4, prevede che l’Ufficio territoriale competente autorizzi la perforazione sentite le altre amministrazioni interessate nei casi previsti dalle norme vigenti.
Si chiarisce che, ove ne ricorrano le condizioni e risulti più efficace ed efficiente il relativo procedimento, tale autorizzazione può essere rilasciata ai soli fini minerari dall’Ufficio territoriale competente.
In tal caso il concessionario dovrà acquisire le autorizzazioni o i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati dagli altri enti interessati.

2) L’articolo 12, comma 4, del decreto direttoriale 4 febbraio 2011, prevede che le attività finalizzate a migliorare le prestazioni dello stoccaggio, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti nonché nell’ambito dei limiti di pressione di esercizio, capacità del giacimento e di emissione previsti nei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio territoriale competente. Per opere esistenti si intendono: medesima area pozzi, centrale di compressione e trattamento esistente, rete di raccolta e altri impianti minerari esistenti.
La perforazione di un nuovo pozzo da un’area esistente può prevedere che:
a) l’area interessata dai lavori di perforazione corrisponda all’area interessata da opere esistenti; in tal caso l’Ufficio territoriale competente autorizza la perforazione secondo le modalità definite all’articolo 21 come specificato al punto 1) della presente circolare;
b) sia necessario ampliare l’area interessata da opere esistenti; in tale caso l’Ufficio territoriale competente convoca una conferenza dei servizi per acquisire il parere delle Amministrazioni locali interessate (Comune, Provincia e Soprintendenze Provinciali), quindi autorizza secondo le già citate modalità dell’art. 21.

3) L’art. 13 stabilisce che l’ampliamento della capacità di stoccaggio in una concessione vigente può essere realizzato o con l’estensione dello stoccaggio ad altri livelli senza modifica dell’area di concessione o mediante incremento della pressione massima di stoccaggio oltre la pressione statica di fondo del giacimento previa autorizzazione rilasciata dal Ministero, d’intesa con la Regione interessata secondo le modalità previste ai commi 1 e 3.
Preventivamente alla presentazione dell’istanza di ampliamento ed alle eventuali prove di iniezione di cui al comma 2 dell’art.13, può essere acquisito un rilievo sismico 3D.
Il comma 4 prevede che, ai fini dell’acquisizione di tale rilievo sismico, la Società debba trasmettere istanza di variazione del programma lavori relativa alla sola acquisizione di detto rilievo all’Ufficio territoriale con contestuale richiesta di autorizzazione all’esecuzione del rilievo stesso, fatta salva la verifica di significatività ai fini di eventuale assoggettabilità a procedura di VIA.
L’Ufficio territoriale approva tale variazione del programma lavori contestualmente all’autorizzazione all’esecuzione del rilievo sismico stesso.
La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e sul sito web dei Ministero dello sviluppo economico e si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del Ministero.

Roma 15 luglio 2011

Il Direttore generale: TERLIZZESE