Circolare Ministeriale 14 maggio 2010

Decreto legislativo 117/08 – Chiarimenti sulla applicazione alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas

ALLE SOCIETA’
TITOLARI DI PERMESSI E CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI

ALLE SOCIETA’
TITOLARI DI CONCESSIONI DI STOCCAGGIO

AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIR. GEN. RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
DIV. II- III-IV , UNMIG DI BOLOGNA, ROMA E NAPOLI

Oggetto: Decreto legislativo 117/08 – Chiarimenti sulla applicazione alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas.

In riferimento al decreto legislativo n. 117/08 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive si ritiene opportuno formulare chiarimenti in ordine alle modalità di adeguamento al decreto legislativo a tutt’oggi esperite da parte degli operatori nel settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi e dello stoccaggio di gas.

Al riguardo infatti si rammenta che:
– la direttiva UE da cui scaturisce come recepimento il citato decreto legislativo hanno individuato come oggetto della disciplina le miniere (e le cave) senza fare alcuna distinzione tra le diverse tipologie di minerali;
– nell’ordinamento un riferimento specifico è ricavabile dall’art. 2 del R.D. n. 1443/27, laddove alla lett. b) include tra le miniere i “combustibili solidi, liquidi e gassosi”. La materia degli idrocarburi è oggetto di disciplina specifica, ma solo con riferimento alla gestione dell’attività mentre i giacimenti sono miniere;
– all’art. 3 lettera f) del decreto legislativo n. 117/08 con “risorsa minerale” o “minerale” si indicano espressamente i “combustibili energetici”;
– sempre all’articolo 3 lettera hh) per “sito”, si rimanda alle definizioni di cui al R.D. n. 1443/27 e al decreto legislativo n. 624/96 che includono le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e dello stoccaggio di gas.

Sulla base di quanto sopra esposto, come è noto, il decreto legislativo n. 117/08 comprende nell’ambito di applicazione le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas con esclusione dei soli rifiuti di estrazione derivanti dalla attività di prospezione, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali, (lettera b), comma 2 dell’articolo 2).

Tutto ciò premesso va evidenziato che il decreto legislativo in esame è intervenuto a regolamentare la materia dei “rifiuti estrattivi”, in precedenza esclusa dalla disciplina generale dei rifiuti, pertanto questa è la sua finalità e il suo campo di intervento, e quindi deve essere inteso in questa ottica non estensiva.

Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo è l’elemento regolatore di tutta l’attività estrattiva interconnessa con la produzione di rifiuti di estrazione.

Appare chiaro che all’interno del sito estrattivo, per la ricerca e coltivazione di idrocarburi e per lo stoccaggio di gas, i rifiuti di estrazione devono essere gestiti secondo le regole dettate dal decreto legislativo n. 117/08 attraverso il piano di gestione. Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione è l’aspetto progettuale intorno a cui ruotano e devono trovare soluzione tutte le problematiche relative e deve essere correlato all’attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas.

Sulla base di quanto sopra si può affermare che con il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, predisposto in maniera combinata con il progetto di ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas, sono regolati tutti i materiali estratti e prodotti nel sito estrattivo.
Nell’ambito di questa programmazione occorre perseguire tutte le migliori tecniche disponibili per la minimizzazione dei rifiuti di estrazione e della loro pericolosità. Ai fini della predisposizione del piano di gestione, il titolare dovrà verificare la ricorrenza di tre condizioni per l’applicazione del decreto legislativo n. 117/08:
– la provenienza diretta dalle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas;
– la collocazione del rifiuto estrattivo nel cantiere stesso;
– la struttura di deposito dei rifiuti estrattivi;
in mancanza trova, per ogni altro aspetto, applicazione la disciplina generale sui rifiuti.

Pertanto il titolare deve, ai sensi del comma 5 dell’articolo 5, predisporre un’apposita sezione del programma/progetto delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas, nella quale esplicitare in maniera compiuta il piano di gestione dei rifiuti di estrazioni che, qualora ne ricorrano le condizioni, indicherà anche in senso negativo l’assenza di rifiuti di estrazione e/o la gestione attraverso l’applicazione del testo unico ambientale di prodotti/residui non riconducibili al campo di applicazione del decreto legislativo n. 117/08.

Detto “piano di gestione dei rifiuti di estrazione” trova la sua naturale collocazione, pertanto, nell’ambito della redazione del cosiddetto DSS (Documento di Salute e Sicurezza) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 624/96.

Appare evidente che risulta necessario operare una distinzione tra attività in essere ed attività da effettuare in futuro e, quindi, ai fini della corretta applicazione del decreto legislativo di cui trattasi occorre che:
– per le attività già in corso, per i programmi/progetti già presentati i titolari evidenzino maggiormente ed in forma esplicita il “piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 117/08” già riportato nel DSS;
– per le attività da effettuare in futuro, per i programmi/progetti da realizzare i titolari presentino un DSS contenente anche un apposito capitolo intitolato “piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 117/08”.

Si precisa che ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 è la stessa autorità mineraria competente che approva il piano di gestione dei rifiuti di estrazione nell’ambito del programma/progetto delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas.

Si ritiene che nello spirito della norma, qualora occorra, l’autorità mineraria competente possa per specifici aspetti tecnico – ambientali, nell’ambito dell’istruttoria di autorizzazione generale, chiedere eventuali pareri, in merito al piano di gestione dei rifiuti di estrazione, alle autorità preposte alla salvaguardia ambientale.

Il Direttore dell’UNMIG: MARTINI