Circolare 9 maggio 2018

Garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente nell’ambito dell’esercizio delle attività di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi, ai sensi dell’articolo 4 del DM 07 dicembre 2016, così come modificato dal DM 9 agosto 2017

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DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE – UNMIG

Premessa
La presente /circolare fa riferimento ai requisiti di ordine generale e capacità tecnica ed economica del richiedente, in particolare alle garanzie previste per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi, disciplinati in dettaglio all’articolo 4 del DM 07 dicembre 2016, così come modificato dal DM 9 agosto 2017 e all’articolo 35, comma 1 lettera a) del decreto direttoriale del 15 luglio 2015.
Preliminarmente va considerato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2017, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, co. 10, D.L. n. 133/2014 e del comma 7 dello stesso articolo “nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività ”, questa Amministrazione ha ottemperato intervenendo con il D.M. 9/8/2017 che ha novellato il D.M. 7/12/2016, espungendo dal testo ogni riferimento al titolo concessorio unico, lasciando inalterate le restanti parti che disciplinano le modalità di rilascio dei titoli minerari relativi alle attività di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi; di conseguenza il decreto direttoriale del 15 luglio 2015 che disciplina in dettaglio le attività e le azioni amministrative attinenti l’attività di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi, è da ritenersi applicabile per tutto quanto non fa riferimento al titolo concessorio unico.
Per quanto sopra, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo della disciplina testé richiamata, è opportuno fornire, nel seguito, agli operatori e ai competenti uffici territoriali di questa Direzione Generale, le indicazioni operative da attuare al fine dell’ottimizzazione dei procedimenti istruttori di competenza, in particolare con riferimento al combinato disposto dell’articolo 4 del DM 7.12.2016 e dell’articolo 35, comma 1 lettere a) del DD 15.07.2015, nell’ambito della verifica della sussistenza delle garanzie richiamate, garantendo l’applicazione dei principi generali di proporzionalità, efficacia ed economicità agli operatori interessati.

1. Garanzie a copertura dei costi di eventuali incidenti – articolo 4 DM 07.12.2016 e articolo 35, comma 1 lettera a) DD 15.07.2015
Per quanto riportato in premessa, le società titolari e, dove applicabile le persone fisiche, conferitarie di titoli minerari, per le attività previste dal programma lavori approvato, da svolgersi nell’ambito del titolo minerario, devono fornire per il rilascio delle relative autorizzazioni, compresa l’autorizzazione alla rimozione e relativa chiusura mineraria, da parte della Sezione DGS-UNMIG competente o, comunque, prima dell’inizio dell’attività la seguente documentazione:

  1. uno studio ed analisi dei rischi relativi al progetto per cui si richiede l’autorizzazione, che faccia riferimento al più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in relazione all’esecuzione ed esercizio delle attività;
  2. le garanzie per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi e per le attività di perforazione per gli importi minimi riportati nella tabella di cui all’Allegato 1;

Le garanzie economiche di cui alla lettera b) possono essere dimostrate mediante uno dei seguenti metodi:

  1. polizza assicurativa rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio ed operante nel territorio della Repubblica, in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge 10 giugno 1982, n. 348), o riconosciuta ed operante nei paesi aderenti all’Unione Europea;
  2. altre forme di garanzia ritenute idonee dal Ministero, sentita la CIRM, conformi al dettato dell’Art. 38, comma 6-ter del DL n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014.

Il valore delle garanzie di cui alla lettera b), dovrà essere aggiornato ogni 5 anni.
Non possono essere accettate, in ogni caso, garanzie rilasciate da società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993.
La documentazione può essere trasmessa a mezzo PEC, in ogni caso con l’indicazione in oggetto del nome della società seguito da “documentazione societaria (art. 35, comma 1, lett a)” a:

  • DGS – UNMIG Sezione UNMIG, territorialmente competente;
  • DGS-UNMIG – Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse.

Qualora l’invio contenesse informazioni e documentazione che il richiedente ritiene riservate, questo deve essere specificato nell’oggetto ed evidenziato, altresì, con nota descrittiva a corredo della documentazione inviata.
La documentazione prodotta in lingua straniera può essere accettata solo se accompagnata da traduzione in lingua italiana.
Nel caso in cui il richiedente sia una joint venture, ogni contitolare dovrà, pro-quota, fornire evidenza della propria responsabilità finanziaria in relazione al livello di garanzia stabilito per l’operazione per cui viene richiesta l’autorizzazione. È fatta salva la possibilità di fornire evidenza di tutte le garanzie economiche da parte del solo rappresentante unico per l’intera joint venture; tutti i titolari sono comunque responsabili congiuntamente e solidalmente per tutti gli obblighi derivanti dal titolo.
Il rappresentante unico è il soggetto responsabile dell’assolvimento degli obblighi previsti per il titolare dalle norme vigenti in materia e non espressamente richiamate e dal decreto di conferimento del titolo.
Se un operatore effettua più attività contemporaneamente su diverse aree o titoli deve dimostrare l’esistenza delle garanzie economiche di cui alla lettera b) per un solo caso di incidente, purché venga considerato il caso più rischioso e lo scenario peggiore fra tutte le attività che il richiedente sta esercendo.
In ogni caso all’atto dell’esecuzione di ogni singola attività operativa deve essere confermato il perdurare delle condizioni inizialmente analizzate mediante dichiarazione esplicita del titolare.
Le garanzie fornite devono coprire interamente il costo dell’intervento per la messa in sicurezza dell’impianto su cui si svolge l’attività, i costi di ripristino e bonifica e i costi relativi ai danni alle persone, all’ambiente e alle cose nell’area in cui si svolge l’attività, con riferimento al più grave incidente realisticamente ipotizzato.
Nel caso si verifichino più incidenti in capo allo stesso titolare, la garanzia fornita potrà essere utilizzata, limitatamente all’ammontare definito, per coprire anche più di un incidente.
Ogni titolare è obbligato a mantenere il livello di garanzia richiesto per tutta la durata dell’attività per la quale viene rilasciata l’autorizzazione. In caso di completo utilizzo, o scadenza, o erosione della garanzia, il titolare è obbligato a ripristinare il livello garanzia stabilito, a sostituirla con un’altra garanzia di pari livello, o a rinnovarla immediatamente.

2. Ulteriori disposizioni
La presente /circolare si applica alle nuove attività e alle attività in corso nell’ambito di titoli minerari vigenti con riferimento alle autorizzazioni già rilasciate per le attività, impianti ed installazioni minerari già presenti o nell’ambito delle attività da realizzare previste nel programma lavori approvato, unitamente all’autorizzazione.
Nel caso di istanze di trasferimento di titoli minerari in corso di esercizio o in corso di autorizzazione delle attività previste dal programma lavori, il titolare subentrante nell’ambito dell’istanza deve tener conto della presente /circolare e allegare all’istanza qualora necessario la documentazione di cui ai precedenti paragrafi.
In tutti i casi previsti e in caso di reiterata inottemperanza alle disposizioni impartite dalla DGS – UNMIG Sezione UNMIG competente, la mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) o del loro rinnovo può comportare l’immediata ed automatica cessazione degli effetti delle pertinenti autorizzazioni con la conseguente sospensione e messa in sicurezza delle relative attività e può comportare finanche l’avvio delle procedure di decadenza del titolo ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettere a) e b) del D.M. 7 dicembre 2016 e s.m.i..
Resta fermo che l’esistenza di tali garanzie non limitano in alcun caso la responsabilità e le obbligazioni del titolare che “… è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della miniera.”, ai sensi dell’articolo 31 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Roma 9 maggio 2018

Il Direttore generale: TERLIZZESE

Allegato 1

GARANZIE ECONOMICHE PER COPRIRE I COSTI DI UN EVENTUALE INCIDENTE NELL’AMBITO DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI

  1. Le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, sono definite con riferimento al più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in relazione all’esecuzione ed esercizio delle attività per le quali è richiesta l’autorizzazione.
  2. Ai fini della determinazione delle garanzie di cui al punto 1, il titolare effettua uno studio ed analisi dei rischi che tiene conto di tutti i rischi che le attività oggetto dell’istanza possono ragionevolmente causare alle persone, all’ambiente e alle cose e deve evidenziare gli interventi previsti per la mitigazione di tali rischi.
  3. L’operatore, individuato il più grave incidente dallo studio ed analisi dei rischi di cui al punto 2, effettua l’analisi dei costi derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati, nel contesto in cui si esegue l’attività, considerando la risposta operativa e tutti i possibili danni alle persone, all’ambiente e alle cose.
  4. L’operatore deposita lo studio ed analisi dei rischi e la relativa analisi dei costi alla sezione UNMIG competente per territorio e fornisce evidenza dell’esistenza di idonee garanzie economiche per dimostrare la propria responsabilità finanziaria per un ammontare almeno pari a quello necessario per coprire tali costi.
  5. Per le autorizzazioni relative ad attività di perforazione nell’ambito dei titoli minerari l’ammontare delle garanzie economiche di cui al punto1 sono comunque non inferiori ai valori della tabella seguente:
    Totale Garanzie onshore (€) Totale garanzie offshore “shallow” (jack-up) (€) Totale garanzie offshore “deep” (floater) (€)
    Gas e condensati in Argille Scagliose 50.000
    Gas e condensati 50.000.000 150.000.000 200.000.000
    Olio con capacità fino a 1.000 barili/giorno 100.000.000 250.000.000 250.000.000
    Olio con capacità fino a 5.000 barili/giorno 200.000.000 300.000.000 300.000.000
    Olio con capacità maggiore di 5.000 barili/giorno e/o condizioni alta pressione/alta temperatura 300.000.000 500.000.000 500.000.000
  6. La sezione UNMIG, ai fini dell’autorizzazione delle attività e ai sensi delle vigenti norme di sicurezza, prende atto della documentazione di cui ai punti 2 e 3 e verifica che le garanzie presentate corrispondano agli importi di cui ai punti 4 e 5.
  7. L’evidenza dell’esistenza delle garanzie economiche di cui ai punti 4 e 5 non limita in alcun caso la responsabilità e le obbligazioni dell’operatore che rimane responsabile di tutti gli eventuali danni che un incidente può causare alla salute delle persone, all’ambiente e alle cose presenti nell’area in cui vengono effettuate le operazioni.