Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

L’articolo 2 prevede Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.


Convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11.
L’articolo 2 dispone Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità. In particolare il comma 1 modifica L’articolo 16 del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica


Convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n.6.
Il Capo I, Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, all”articolo 4 dispone Misure per l’incremento della produzione di gas naturale

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204
Il Capo I, Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, all”articolo 4 dispone Misure per l’incremento della produzione di gas naturale

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34
Il Capo II, Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica, all’articolo 16 dispone Misure per fronteggiare l’emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi.

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
Convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55
L’articolo 3 dispone il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) del Ministero dello sviluppo economico

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21
L’articolo 12-ter proroga al 30 settembre 2021 il termine per l’adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee PiTESAI modificando l’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
Convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
L’articolo 60-bis “Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio” modifica il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
L’articolo 62-ter “Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi” modifica, aggiungendo il comma 9-bis, l’articolo 11-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 stabilendo che il canone dovuto per le concessioni non può superare il 3 per cento del valore della produzione dell’anno precedente.