Autorizzazione all’importazione di gas naturale prodotto in Libia da parte della Società Gaz de France
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE
Visto l’articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all’importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione europea;
Visto il Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’importazione di gas naturale ai sensi dell’articolo 3 sopra citato;
Vista la domanda in data 16 Novembre 2001 della Società Gaz de France, pervenuta a questo Ministero in data 22 Novembre 2001, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione a importare gas naturale, prodotto in Libia, per un quantitativo annuale da un minimo di 1,7 a un massimo di 2,1 miliardi di Nmc ( pari a 1,793 – 2,215 miliardi di Smc) con inizio fra il 6 Novembre 2003 e il 23 Ottobre 2004 e termine fra il 6 Novembre 2027 e il 1° Marzo 1029;
Vista la documentazione presentata dalla Gaz de France in allegato alla domanda di cui al punto precedente e in particolare:
a) legge francese n.46-628 in data 8 Aprile 1946 sulla nazionalizzazione dell’elettricità e del gas;
b) struttura organizzativa della Gaz de France;
c) descrizione delle attività svolte negli anni 1998, 1999, 2000;
d) bilancio della Gaz de France per gli anni 1998,1999, 2000;
e) dichiarazione della Gaz de France attestante il Paese in cui il gas è prodotto e le caratteristiche fisico-chimiche del gas; nonché dichiarazione del produttore relativa all’impegno e alla garanzia della fornitura;
f) dichiarazione della Gaz de France contenente i dati rilevanti del contratto di stoccaggio strategico;
Vista la documentazione integrativa presentata dalla Gaz de France in allegato alla lettera del 7 Febbraio 2002, pervenuta a questo Ministero il 13 Febbraio 2002, a seguito di una richiesta di questo stesso Ministero, trasmessa alla Gaz de France con lettera del 23 Gennaio 2002 e in particolare:
a) dichiarazione della Gaz de France sui dati rilevanti del contratto di trasporto al di fuori del territorio nazionale, comprensiva delle capacità impegnate e comprovante l’effettiva garanzia di poter accedere al trasporto per tutto il periodo del contratto;
b) informazioni in merito all’esistenza di vincoli relativi alla fornitura e al trasporto del gas;
c) previsione dell’andamento delle importazioni di gas durante il periodo di avviamento delle forniture, pari a:
– fino a 0,5 miliardi mc/anno tra l’1.11.03 e l’1.9.04
– fino a 1,5 miliardi mc/anno tra l’1.9.04 e l’1.2.05
– da 0,5 a 2,1 miliardi mc/anno tra l’1.2.05 e l’1.1.06;
Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;
AUTORIZZA
la società Gaz de France, con sede a Parigi-Francia, Immeuble Colisée 4 – 14, Rue Fructidor, ad effettuare, presso il futuro terminale di Gela della Rete nazionale dei gasdotti, l’importazione di gas naturale, prodotto in Libia, per un quantitativo annuale da un minimo di 1,7 a un massimo di 2,1 miliardi di Nmc (pari a 1,793 – 2,215 miliardi di Smc) con inizio fra il 6 Novembre 2003 e il 23 Ottobre 2004 e termine fra il 6 Novembre 2027 e il 1° Marzo 2029;
La Gaz de France è tenuta a:
a) rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli stabiliti dall’articolo 33, comma 2;
b) sollevare l’Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell’attività di importazione;
c) inviare alla scrivente Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;
d) rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall’Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.
La presente autorizzazione non implica alcun impegno da parte di questo Ministero in merito alla concessione di una autorizzazione alla vendita in Italia del gas importato, a seguito di eventuali domande presentate dalla società Gaz de France.
La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.
Roma, 18 febbraio 2002.
Il Direttore generale:
FANELLI