Autorizzazione Ministeriale 15 febbraio 2002

Autorizzazione all’importazione di gas naturale prodotto nella Federazione Russa da parte della Società COGAS

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Visto l’articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all’importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione europea;
Vista la domanda in data 20 marzo 2001 della società CO.GAS, Compagnia del Gas Altoatesina S.p.A., con la quale è stata richiesta l’autorizzazione a importare un quantitativo di 5 miliardi di Smc annui di gas naturale prodotto in Paesi CIS, per un periodo di 10 anni;
Visto il Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 Aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’importazione di gas naturale ai sensi dell’articolo 3 sopra citato;
Vista la nota di questa Direzione generale N.446359 del 18 Maggio 2001 con la quale la società CO.GAS è stata invitata a trasmettere a questo Ministero documentazione integrativa a quella già inviata al fine di poter completare la pratica;
Vista la nota di questa Direzione generale N. 446825 del 9 Luglio 2001 con la quale si comunicava che, da accertamenti effettuati da parte di questo Ministero, non era risultato confermato l’impegno da parte della società GAZPROM di fornire alla soc. Haymo Wille le quantità di gas sopra citate, nonché di consegnarlo presso il terminale di Tarvisio e che pertanto in assenza di tali elementi non risultava possibile procedere all’autorizzazione richiesta;
Vista la lettera in data 12 ottobre 2001 del Ministero dell’industria, scienza e tecnologia della Federazione Russa, indirizzata a questa Direzione, in merito alla possibilità di fornitura di gas prodotto nell’ambito della stessa Federazione alla soc. CO.GAS, con consegna al terminale di Tarvisio;
Vista la lettera della società CO.GAS del 7 Gennaio 2002 con la quale si reiterava la richiesta di autorizzazione di gas naturale, trasmettendo una nota in data 11.12.01 del Gas Delivery Department della soc. GAZPROM, dalla quale risultava che la richiesta della soc. COGAS di fornitura di gas in Italia di complessivi 5 miliardi di mc entro il 2002 era stata presa in considerazione;
Vista la nota di questa Direzione generale N.445097 in data 11 Gennaio 2002, con la quale si invitava la società CO.GAS a inviare alcuni elementi ancora mancanti al fine del perfezionamento della pratica;
Vista la lettere della società CO.GAS in data 1 Febbraio 2002 e 14 febbraio 2002 con le quali sono stati trasmessi a questo Ministero gli elementi di cui al punto precedente, informando che il fornitore del gas è la soc. ROSNEFTEGAZSTROY Trading attraverso la soc. GAZEXPORT, controllata dalla soc. GAZPROM;
Vista la documentazione allegata all’istanza e quella integrativa successivamente inviata, e in particolare:
a) copia autentica dello Statuto della società della società CO.GAS, e dell’Atto costitutivo con relativo certificato camerale;
b) dichiarazione con cui la società ASM Brescia si impegna a garantire il proprio supporto tecnico alla società CO.GAS;
c) dichiarazione con cui la società ASM Brescia si impegna a garantire il proprio supporto finanziario alla controllata società CO.GAS;
d) bilanci della soc. CO.GAS e della società ASM Brescia;
e) piano degli investimenti della società ASM Brescia;
f) richiesta di accesso al servizio di stoccaggio strategico
g) comunicazione in data 25.1.02 della soc. ROSNEFTEGAZSTROY Trading con la quale viene confermata la fornitura di 5 miliardi di Smc di gas entro il 2002;
h) dati rilevanti relativi al contratto di fornitura attestante l’origine del gas, alle sue caratteristiche fisico – chimiche, e alle modalità di trasporto e di consegna al confine italiano.
Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA
la società CO.GAS, Compagnia del Gas Altoatesina S.p.A.(co.fisc.n.02237150210) con sede in Bolzano, via Dodiciville 9/A cod.post.39100, ad effettuare, presso il terminale di Tarvisio della Rete nazionale dei gasdotti, l’importazione di gas naturale prodotto nella Federazione Russa, per un quantitativo fino a 5 miliardi di Smc, nel corso dell’anno 2002, a partire dalla data della presente autorizzazione.

La società CO.GAS, Compagnia del Gas Altoatesina S.p.A.,é tenuta a:
a) rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all’articolo 18, comma 4;
b) sollevare l’Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell’attività di importazione;
c) inviare a questa Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;
d) rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall’Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27.6.2001.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 15 febbraio 2002

Il Direttore generale:
FANELLI