Autorizzazione Ministeriale 12 novembre 2002

Autorizzazione all’importazione di un determinato quantitativo giornaliero di gas naturale prodotto in Norvegia da parte della Società Edison Gas

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE
Visto l’articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante disposizioni in materia di autorizzazione all’importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione europea;
Visto il Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001, con il quale sono stati stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’importazione di gas naturale ai sensi dell’articolo 3 sopra citato;
Vista la domanda in data 30 settembre 2002 della Edison Gas S.p.A., pervenuta il 4 ottobre 2002, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione a importare un quantitativo giornaliero di 10.800.000 MJ, che riferita a un PCS di 38,1 MJ/Smc risulta pari a Smc 283.465 nel periodo dal 1° novembre 2002 al 28 febbraio 2003;
Vista la documentazione presentata dalla Edison Gas S.p.A in allegato alla richiesta di autorizzazione e quella già disponibile presso questo Ministero, e in particolare:
a) la dichiarazione della Edison Gas attestante il Paese in cui il gas è prodotto e le caratteristiche fisico-chimiche del gas; nonché dichiarazione del produttore relativa all’impegno e alla garanzia della fornitura;
b) la dichiarazione della Edison Gas contenente l’impegno a disporre di un volume di stoccaggio strategico pari a quanto stabilito all’articolo del decreto legislativo n.164 del 2000;
c) la richiesta di stoccaggio strategico presentata alla Società Stogit;
d) la dichiarazione dell’Edison Gas e del fornitore del gas sui dati rilevanti del contratto di trasporto al di fuori del territorio nazionale fino al terminale di Passo Gries della rete nazionale dei gasdotti, comprensiva delle capacità impegnate e comprovante l’effettiva garanzia di poter accedere al trasporto per tutto il periodo del contratto;
e) le informazioni in merito all’esistenza di vincoli relativi alla fornitura e al trasporto del gas;
Considerato che l’autorizzazione richiesta si riferisce ad una fornitura di gas prodotto in Norvegia e che pertanto, contribuendo alla diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento di cui all’art. 3, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, non è richiesta la presentazione dei piani di investimento previsti dallo stesso articolo;
Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 3 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto in data 27 marzo 2001;

AUTORIZZA:
la EDISON GAS S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede legale, e direzione e uffici, a Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) ad importare presso il terminale di Passo Gries un quantitativo giornaliero di 10.800.000 MJ, che riferito a un PCS di 38,1 MJ/Smc risulta pari a Smc 283.465, nel periodo dal 1° novembre 2002 al 28 febbraio 2003.
La Edison Gas è tenuta a:
a) rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare quelli di cui all’articolo 18, comma 4;
b) sollevare l’Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell’attività di importazione;
c) inviare alla scrivente Direzione generale i dati relativi alle importazioni mensili effettuate;
d) rispettare le disposizioni in materia di importazione stabilite dall’Agenzia delle dogane con nota n.1064 del 27 giugno 2001.
La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi rispetto a quanto dichiarato ed in caso di inadempienza.

Roma, 12 novembre 2002.

Il Direttore generale:
ORTIS